Corte costituzionale

Ordinanza n. 162/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/04/1991 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 143 del regio

decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di

legge sulle acque e impianti elettrici), promosso con ordinanza

emessa il 18 giugno 1990 dal Tribunale superiore delle acque

pubbliche nel ricorso proposto da Kossler Josef contro la Provincia

autonoma di Bolzano ed altri, iscritta al n. 723 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio diretto all'annullamento

del provvedimento di revoca di una autorizzazione provvisoria a

derivare acqua pubblica, disposta dal Presidente della Giunta della

Provincia di Bolzano, in qualità di preposto all'ufficio competente,

il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha sollevato, in

relazione agli artt. 3, 24, 102 e 113 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 143 del regio decreto 11

dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle

acque e impianti elettrici), nella parte in cui condiziona

l'ammissibilità del ricorso in sede giurisdizionale alla

definitività del provvedimento amministrativo, così determinandosi

una diversità di disciplina rispetto al generale sistema di

giustizia amministrativa, qual'è derivato dalla legge 6 dicembre

1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, con

la quale è venuta meno la regola della definitività dell'atto

amministrativo come condizione per la proposizione del ricorso

giurisdizionale;

che, sempre ad avviso del giudice rimettente, nessuna ragione

giustifica la diversità di trattamento così determinatasi, che anzi

vi sarebbe una inammissibile sospensione della tutela giurisdizionale

ed il giudice delle acque verrebbe ad assumere una "specialità"

nuova non compatibile con i principi costituzionali;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

concludendo per l'inammissibilità e, in subordine, per

l'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato (sentenza n. 42

del 1991) l'illegittimità costituzionale della norma denunciata;

che, pertanto, la questione ora sollevata dev'essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 143 del regio decreto 11

dicembre 1933, n. 1775, (Testo unico delle disposizioni di legge

sulle acque e impianti elettrici), sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 24, 102 e 113 della Costituzione, dal Tribunale superiore

delle acque pubbliche, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte