Sentenza n. 162/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/05/1995 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 9legge 816/1985
usata come parametro
citata
- art. 43legge 833/1978
- art. 44legge 833/1978
- art. 9legge 833/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma,
n. 9), e quarto comma, della legge della Regione siciliana 24 giugno
1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della
legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e
indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure
dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di
controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per
i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), e dell'art. 3,
comma 2, della legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7
(Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme
per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli
organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi
provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica),
promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1994 dalla Corte di
appello di Caltanissetta sul ricorso proposto da Drago Rosalia contro
Calì Giuseppe ed altri, iscritta al n. 596 del registro ordinanze
1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42,
prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza del 18 maggio 1994, la Corte d'appello di
Caltanissetta ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 51 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9,
primo comma, n. 9), e quarto comma, della legge della Regione
siciliana 24 giugno 1986, n. 31, e dell'art. 3, comma 2, della legge
della Regione medesima 26 agosto 1992, n. 7, "nella parte in cui
prevedono l'ineleggibilità a consigliere comunale del titolare di
farmacia convenzionata con l'unità sanitaria locale che il comune
stesso concorre a costituire".
Il giudice a quo premette in fatto che, con sentenza 29 ottobre
1993-4 gennaio 1994, il Tribunale di Enna aveva dichiarato Drago
Rosalia ineleggibile alla carica di consigliere del Comune di Aidone
e pertanto decaduta da tale carica. Aveva rilevato in proposito il
Tribunale che la Drago, essendo titolare di farmacia nel Comune di
Aidone, convenzionata con l'U.S.L. n. 21 di Piazza Armerina, che
l'anzidetto Comune concorre a costituire, era ineleggibile a
consigliere comunale ai sensi del combinato disposto dei commi primo,
n. 9), secondo e quarto dell'art. 9 della legge regionale siciliana
24 giugno 1986, n. 31 e che la stessa Drago non aveva provveduto in
tempo utile a rimuovere la suddetta causa di ineleggibilità.
Avverso tale sentenza la Drago proponeva rituale ricorso in
appello deducendo, in via principale, l'incostituzionalità della
normativa di cui ai commi primo, n. 9), e quarto della citata legge
regionale, nonché del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale
siciliana 26 agosto 1992, n. 7, in relazione a quanto previsto dalla
legislazione statale, per violazione degli artt. 3 e 51 della
Costituzione.
Ciò posto, ad avviso del remittente la sollevata questione di
legittimità costituzionale è rilevante ai fini del decidere e non
è manifestamente infondata.
Il combinato disposto di cui al primo comma, n. 9), e al quarto
comma dell'art. 9 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31
sancisce l'ineleggibilità a consigliere comunale del titolare di
farmacia convenzionata con l'unità sanitaria locale, che il comune
stesso concorre a costituire; il comma 2 dell'art. 3 della legge
regionale 26 agosto 1992, n. 7 ha a sua volta statuito che "restano
ferme le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste
dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la
carica di sindaco".
Tale causa di ineleggibilità era, altresì, prevista dalla
legislazione nazionale, e precisamente dal combinato disposto di cui
al primo comma, n. 9), e quarto comma dell'art. 2 della legge 23
aprile 1981, n. 154.
Senonché il citato quarto comma dell'art. 2 della legge n. 154
del 1981 è stato sostituito dall'art. 2 della legge 11 agosto 1991,
n. 271, che così recita: "Le strutture convenzionate, di cui al
numero 9) del primo comma, sono quelle indicate negli artt. 43 e 44
della legge 23 dicembre 1978, n. 833".
Con la suddetta modifica - prosegue il remittente - il legislatore
nazionale ha soppresso la causa di ineleggibilità in questione,
giacché il menzionato art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 271, nel
definire le strutture convenzionate con le unità sanitarie locali, i
cui legali rappresentanti e dirigenti non sono eleggibili a
consiglieri comunali, richiama le norme di cui agli artt. 43 e 44
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le quali non fanno alcun
riferimento alle farmacie (in tal senso, Cass., sez. I, 12 settembre
1992, n. 10425).
Ne consegue che si è verificata una ingiustificata disparità di
trattamento, in ordine ai requisiti di eleggibilità per accedere
alle cariche pubbliche, tra la disciplina vigente in Sicilia e quella
vigente nelle restanti parti del territorio nazionale, non apparendo
sussistere una giustificata peculiarità nella scelta legislativa
regionale e non avendo, ancora, il legislatore regionale provveduto
ad adeguare la propria legislazione ai nuovi principi che informano
quella nazionale, la quale è insuscettibile di estendersi alla
regione siciliana, godendo questa, in subiecta materia, di competenza
primaria: con ciò determinandosi una violazione del principio
generale di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e del
correlativo principio di uguaglianza di tutti i cittadini per
l'accesso alle cariche pubbliche elettive, stabilito dall'art. 51
della Costituzione. Considerato in diritto
1. - La Corte di appello di Caltanissetta solleva questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51 della
Costituzione, dell'art. 9, primo comma, n. 9), e quarto comma, della
legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31, "nella parte in
cui prevedono l'ineleggibilità a consigliere comunale del titolare
di farmacia convenzionata con l'unità sanitaria locale che il Comune
stesso concorre a costituire".
La censura è poi estesa anche all'art. 3, comma 2, della legge
regionale 26 agosto 1992, n. 7, ai sensi del quale "restano ferme le
cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme
vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di
sindaco".
Ad avviso della Corte remittente, poiché la indicata causa di
ineleggibilità, originariamente prevista nella legislazione
nazionale, è stata in questa soppressa ad opera dell'art. 2 della
legge 11 agosto 1991, n. 271 (il quale ha sostituito il quarto comma
dell'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154), la normativa
regionale impugnata risulta in contrasto con i sopra indicati
parametri costituzionali, dettando una disciplina, in tema di
elettorato passivo, ingiustificatamente differenziata rispetto a
quella operante nel restante territorio nazionale.
2. - Va, innanzitutto, rilevato che la causa di ineleggibilità in
esame è configurata esclusivamente nelle menzionate norme della
legge regionale n. 31 del 1986, mentre, come s'è detto, l'art. 3,
comma 2, della legge regionale n. 7 del 1992 (recante: "Norme per
l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per
l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi
collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali
e comunali e per l'introduzione della preferenza unica") si limita,
evidentemente per mere esigenze di chiarezza, ad affermare - per
quanto qui interessa - che le cause di ineleggibilità previste dalle
norme vigenti per la carica di consigliere comunale "restano ferme",
cioè non subiscono modifiche ad opera della legge medesima: ne
consegue che la estensione dell'impugnativa a quest'ultima norma
risulta sfornita del requisito della rilevanza e la relativa
questione va, pertanto, dichiarata inammissibile.
3. - La questione concernente l'art. 9, primo comma, n. 9), e
quarto comma, della legge regionale n. 31 del 1986 è fondata.
Deve preliminarmente osservarsi che, al di là del caso specifico
concernente l'elezione del consiglio di un comune il cui territorio
concorre a costituire l'unità sanitaria locale (cosiddetta U.s.l.
"pluricomunale"), la censura del remittente investe, evidentemente,
in generale la causa di ineleggibilità a consigliere comunale dei
titolari di farmacie convenzionate, quale che sia il rapporto
intercorrente tra il territorio comunale e quello della unità
sanitaria locale, per cui la questione deve intendersi riferita anche
alle ipotesi in cui il primo coincide con il secondo o lo
ricomprende.
Ciò posto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,
discipline differenziate in tema di elettorato passivo, adottate
dalla Regione siciliana nell'esercizio della propria potestà
legislativa primaria in materia, non possono considerarsi legittime,
salvo che sussistano situazioni concernenti categorie di soggetti che
siano esclusive per quella regione, ovvero si presentino diverse in
raffronto a quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel
restante territorio nazionale; e purché, in ogni caso, tale
diversità di disciplina sia sorretta da motivi adeguati e
ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale (cfr.
sentenze nn. 84/1994, 463/1992, 539/1990, 571/1989).
Ora, appare evidente come nella specie non ricorra alcuna ragione
che possa giustificare il permanere, nella Regione siciliana, della
causa di ineleggibilità in esame, una volta che questa, nella
legislazione nazionale - cui la regione si era pienamente uniformata
con la legge n. 31 del 1986 - è stata soppressa: l'art. 2 della
legge 11 agosto 1991, n. 271 ha, infatti, abrogato il quarto comma
dell'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (comma che
disciplinava la rimozione della causa di ineleggibilità da parte dei
farmacisti), sostituendolo con una norma che, nello stabilire che le
strutture convenzionate di cui al n. 9) del primo comma del medesimo
art. 2 "sono quelle indicate negli artt. 43 e 44 della legge 23
dicembre 1978, n. 833", ha limitato l'ambito applicativo della causa
di ineleggibilità sancita nella norma stessa, escludendone - come è
confermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione - i
titolari di farmacie, alle quali i menzionati articoli della legge n.
833 del 1978 non fanno alcun riferimento.
Va, pertanto, dichiarata, da un lato, la illegittimità
costituzionale dell'art. 9, primo comma, n. 9), della legge regionale
n. 31 del 1986, nella parte in cui non prevede che le strutture
convenzionate ivi richiamate sono quelle indicate negli artt. 43 e 44
della legge 23 dicembre 1978, n. 833; dall'altro, la illegittimità
costituzionale dell'art. 9, quarto comma, della medesima legge
regionale n. 31 del 1986 (di contenuto identico a quello del
soppresso quarto comma dell'art. 2 della legge n. 154 del 1981).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma,
n. 9), della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31
(Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27
dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità
degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi
per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in
materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri
comunali, provinciali e di quartiere), nella parte in cui non prevede
che le strutture convenzionate ivi richiamate sono quelle indicate
negli artt. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, quarto
comma, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione siciliana 26 agosto
1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco.
Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione
degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi
provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dalla
Corte di appello di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte