Sentenza n. 162/2000
Altra decisione · depositata il 31/05/2000 · relatore Valerio Onida
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della
legge della regione Siciliana approvata il 7 novembre 1997, recante
"Misure urgenti in materia di diritto allo studio universitario e di
istruzione pubblica. Provvedimenti in favore di enti universitari ed
associazioni culturali. Modifiche alle leggi regionali 16 ottobre
1997, n. 39 e 3 dicembre 1991, n. 44", promosso con ricorso del
commissario dello Stato per la regione Siciliana, notificato il 15
novembre 1997, depositato in cancelleria il 25 successivo ed iscritto
al n. 75 del registro ricorsi 1997.
Visto l'atto di costituzione della regione Siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2000 il giudice
relatore Valerio Onida;
Uditi l'avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente
del Consiglio dei Ministri e gli avvocati Francesco Torre e Francesco
Castaldi per la regione Siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 15 novembre 1997, depositato il
25 novembre 1997, il commissario dello Stato per la regione Siciliana
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione
dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, degli articoli 3 e 4
della legge approvata dalla assemblea regionale siciliana il 7
novembre 1997 (disegno di legge n. 514), recante "Misure urgenti in
materia di diritto allo studio universitario e di istruzione
pubblica. Provvedimenti in favore di enti universitari ed
associazioni culturali. Modifiche alle leggi regionali 16 ottobre
1997, n. 39 e 3 dicembre 1991, n. 44".
L'art. 3 della legge impugnata autorizza, per l'anno 1998, la
spesa complessiva di 3.100 milioni per la realizzazione, mediante una
convenzione con un dipartimento universitario, dell'atlante
linguistico della Sicilia e dell'archivio delle parlate siciliane,
nonché per la concessione di un contributo al centro studi
filologici e linguistici siciliani per il completamento del
vocabolario siciliano e dei lessici siciliani; e dispone che alla
relativa copertura si provveda mediante riduzione di un capitolo del
bilancio pluriennale della regione.
Secondo il ricorrente, la disposizione violerebbe l'art. 81,
quarto comma, della Costituzione, in quanto il capitolo alla cui
riduzione si fa riferimento sarebbe un capitolo cosiddetto "libero",
la cui consistenza verrebbe di anno in anno determinata con la legge
di bilancio secondo le disponibilità economiche e le esigenze
finanziarie; e l'obbligo di indicazione della copertura non potrebbe
ritenersi assolto mediante l'autorizzazione a ridurre uno
stanziamento relativo ad un esercizio futuro e di cui sia incerto
l'ammontare.
Inoltre la prevista riduzione non sarebbe correlata ad alcun
provvedimento generale di riordino degli uffici o alla
predisposizione di misure per il contenimento delle spese di
funzionamento degli stessi, il che indurrebbe a ritenere che la
disposizione in esame concreti un mero artificio contabile, elusivo
del precetto costituzionale.
Parimenti lesivo dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione
sarebbe l'art. 4 della legge impugnata, che dispone, a decorrere
dall'esercizio finanziario 1998, un aumento del contributo annuo a
favore dell'associazione istituto internazionale del papiro di
Siracusa, stabilendo che i maggiori oneri ricadenti negli esercizi
finanziari 1998 e 1999 trovano riscontro nel bilancio pluriennale
della regione, codice 2001. Secondo il ricorrente, non sarebbe
prevista idonea copertura della maggiore spesa per gli esercizi
futuri, successivi al 1999.
2. - Si è costituita la regione Siciliana, chiedendo che le
questioni di legittimità costituzionale sollevate con il ricorso
siano dichiarate non fondate: l'obbligo di copertura sarebbe stato
adeguatamente assolto, trattandosi di spese gravanti su esercizi
successivi a quello in corso.
3. - Con atti successivamente depositati, la difesa del
ricorrente e quella della regione resistente hanno comunicato che la
legge impugnata è stata promulgata dal presidente della regione, con
omissione però degli articoli 3 e 4 (legge 24 dicembre 1997, n. 47,
pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" della regione Siciliana n. 73
del 30 dicembre 1997), e hanno concordemente chiesto che,
conseguentemente, sia dichiarata cessata la materia del contendere
nel presente giudizio. Considerato in diritto La legge regionale approvata dall'assemblea regionale siciliana
il 7 novembre 1997, recante "Misure urgenti in materia di diritto
allo studio universitario e di istruzione pubblica. Provvedimenti in
favore di enti universitari ed associazioni culturali. Modifiche alle
leggi regionali 16 ottobre 1997, n. 39 e 3 dicembre 1991, n. 44", è
stata impugnata dal commissario dello Stato presso la regione
Siciliana, per contrasto con l'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, limitatamente agli articoli 3 e 4.
Poiché, dopo la proposizione del ricorso, la legge è stata
promulgata dal Presidente della regione con omissione dei due
articoli oggetto di censura, in tal modo precludendo definitivamente
la possibilità che sia conferita efficacia alle disposizioni in essi
contenute, la materia del contendere nel presente giudizio, in
conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., da
ultimo, sentenze n. 467 del 1999 e n. 6 del 2000), deve ritenersi
cessata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Onida
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 2000.
Il cancelliere: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte