Sentenza n. 163/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/12/1963 · relatore Costantino Mortati
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 4
febbraio 1958, n. 572, del D.P.R. 27 ottobre 1958, n. 956, e del testo
unico approvato con il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 dicembre 1962 dal Pretore di Lendinara nel
procedimento penale a carico di Mastrogiacomo Domenico, iscritta al n.
18 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 31 del 2 febbraio 1963;
2) ordinanze emesse il 29 novembre 1962 dal Pretore di Udine nei
procedimenti penali a carico di Deiana Augusto e Giacomini Arrigo,
iscritte ai nn. 33 e 34 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 23 febbraio 1963.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 23 ottobre 1963 la relazione del
Giudice Costantino Mortati;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con due ordinanze emesse in data 29 novembre 1962, nel corso
di procedimenti penali a carico di Deiana Augusto e Giacomino Arrigo,
imputati di contravvenzione al Codice della strada, il Pretore di
Udine, su richiesta della difesa dei prevenuti, sollevava questione di
legittimità costituzionale della legge 4 febbraio 1958, n. 572, del
D.P.R. 27 ottobre 1958, n. 956, e del testo unico approvato con il
D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, perché in contrasto con gli artt. 73 e
76 della Costituzione, avendo ritenuto, oltre alla rilevanza della
questione stessa ai fini della decisione della causa, la sua non
manifesta infondatezza. Ciò perché l'art. 73, nello stabilire che le
leggi sono pubblicate "subito dopo" la promulgazione, pone un obbligo
preciso al Governo, cui pertanto rimane inibita ogni discrezionalità
nella scelta del tempo per l'adempimento della potestà relativa, che
deve essere limitato a quello strettamente necessario per le operazioni
materiali richieste. Ora nella specie dalla data di promulgazione
della legge 4 febbraio 1958, n. 572, a quella della sua pubblicazione,
avvenuta il 13 giugno 1958, sono intercorsi più di quattro mesi,
periodo di tempo durante il quale vennero pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale circa quattrocento provvedimenti, che pure erano stati
promulgati dopo la predetta data del 4 febbraio 1958. Dal che deve
argomentarsi che il Governo, operando nel modo denunciato, ha eluso
l'obbligo costituzionale. Tale violazione (se pur non dà luogo a
incostituzionalità, secondo ha ritenuto la Corte con la sentenza n. 39
del 1959, perché non incide direttamente sulla validità della legge,
essendo la pubblicazione mera condizione della sua efficacia,
interveniente dopo che l'iter formativo della legge si è compiuto) si
ripercuote sulla validità del decreto emesso, in virtù della delega
predetta, il 27 ottobre 1958. Infatti l'illegale ritardo nella
pubblicazione ha fatto sì che, mentre la legge di delega stabiliva un
termine di quattro mesi dalla sua entrata in vigore, il decreto
delegato è stato invece emanato ben otto mesi dopo la sua
promulgazione, incorrendo perciò nella violazione dell'art. 76 della
Costituzione. Infatti tale articolo, nel prescrivere che la validità
della delega debba essere contenuta entro un termine limitato, ha
inteso richiedere, allorché esso sia fatto decorrere, come nella
specie, dalla data di pubblicazione della legge, che questa sia
effettuata in modo da non distanziarsi in modo abnorme dalla precedente
promulgazione.
Se altrimenti si ritenesse, aggiunge il Pretore, si dovrebbe
imputare alla legge di delegazione una diversa violazione, e cioè
quella dell'art. 76, per il fatto di avere adottato la formula "entro
quattro mesi dall'entrata in vigore", in quanto l'articolo stesso è da
interpretare nel senso di esigere che la predeterminazione del termine,
proprio per prevenire l'arbitrio del Governo, sia da effettuare
mediante l'indicazione di una data fissa di calendario.
A parere del Pretore anche il successivo T.U. approvato con il
D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, è da ritenere, sulla base delle
precedenti premesse, illegittimo, dato che il riesame del Parlamento,
effettuato con la legge 26 aprile 1959, n. 207, non ha eliminato il
vizio in questione. Per il che sarebbe stato necessario che il
Parlamento, resosi conto del vizio incorso, avesse emanato ex novo, con
proprio atto legislativo, le norme disciplinanti la materia, avesse
cioè operato una conversione: cosa che non è avvenuta. Sospeso il
giudizio in corso veniva disposto il rinvio degli atti alla Corte
costituzionale.
Le due ordinanze sono state ritualmente comunicate ai Presidenti
delle due Camere e notificate al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, che, a mezzo dell'Avvocatura generale dello
Stato ha depositato in cancelleria le proprie deduzioni il 28 dicembre
1962. In esse si deduce che la censura relativa al ritardo della
pubblicazione è inammissibile in questa sede riguardando un
adempimento di carattere amministrativo; che inoltre dall'art. 76 non
si può argomentare che il termine di durata della delega sia da
determinare a data fissa di calendario, e tanto meno che esso debba
decorrere dalla data di promulgazione, corrispondendo invece a logica
che il termine stesso abbia inizio dal giorno dell'entrata in vigore
della legge, non essendo il potere delegato azionabile nel periodo
anteriore. Conclude chiedendo che la questione sia dichiarata
infondata.
Con memoria del 2 ottobre 1963 l'Avvocatura ribadisce i precedenti
rilievi, aggiungendo che non fondata è la tesi secondo cui facendosi
decorrere il termine dalla data di pubblicazione della legge delegante
si rimette all'arbitrio del Governo la durata della delegazione, dato
che il Governo è vincolato all'osservanza dell'art. 73, anche se poi
un'eventuale sua violazione dia luogo solo a responsabilità politica
davanti al Parlamento. Nella specie il Parlamento ha riconosciuto
implicitamente che il ritardo era giustificato conferendo
successivamente una nuova delega al Governo.
2. - In altro giudizio penale pendente presso la Pretura di
Lendinara contro Mastrogiacomo Domenico il giudice riteneva rilevante e
non manifestamente infondata un'eccezione, sollevata dal difensore, di
violazione dell'art. 76 da parte della già menzionata legge di delega
n. 572 del 1958 (e di conseguenza del T.U. del 1959) perché
l'interpretazione sostanziale dell'articolo stesso conduce a ritenere
che esso abbia voluto precludere la possibilità di un'arbitraria
determinazione da parte del Governo della data da cui decorre il potere
delegato. In conseguenza, con ordinanza in data 7 dicembre 1962, ha
trasmesso gli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio di
merito.
L'ordinanza è stata ritualmente comunicata ai Presidenti del
Senato e della Camera e notificata al Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, che, a mezzo dell'Avvocatura
generale dello Stato, ha depositato in cancelleria le proprie deduzioni
il 18 gennaio 1963. In esse si afferma che, in base all'art. 76 della
Costituzione, il termine, nell'ipotesi di delega legislativa, può
essere stabilito anche per relationem e non a scadenza fissa, e che
fino a quando la legge non è entrata in vigore, il Governo non può
dirsi ancora delegato. Dopo avere messo in rilievo altre
considerazioni analoghe a quelle dedotte in relazione all'ordinanza del
Pretore di Udine, ed aver fatto rilevare che comunque il T.U. n. 393 è
stato emanato in virtù di altra delega contenuta nella legge 26 aprile
1959, n. 207, conclude chiedendo che la Corte costituzionale voglia
dichiarare manifestamente infondata la questione proposta. Considerato in diritto :
1. - La Corte ha ravvisato l'opportunità della riunione delle
cause per la loro decisione con unica sentenza, dato che le questioni
sollevate hanno uno stesso oggetto, anche se sono proposte sotto
aspetti non in tutto coincidenti.
2. - Comune alle tre ordinanze è l'eccezione di illegittimità del
decreto legislativo 27 ottobre 1958, n. 956, e del T.U. 15 giugno 1959,
n. 393, per violazione dell'art. 73 della Costituzione, ed
indirettamente dell'art. 76, mentre solo nelle due emesse dal Pretore
di Udine ne viene sollevata anche un'altra, relativa alla legge
delegante 4 febbraio 1958, n. 572, per violazione dell'art. 76.
Quest'ultima eccezione, se anche proposta dal giudice a quo in via
subordinata, avrebbe per conseguenza, se fosse fondata, di assorbire la
precedente e, pertanto, dato il suo carattere pregiudiziale, deve
essere esaminata per prima. Con essa si sostiene che, allo scopo di
assicurare in ogni caso l'esatto adempimento dell'obbligo gravante sul
Governo di esercitare il potere delegato non oltre il termine fissato
dalla legge di delegazione, secondo la prescrizione del citato art. 76,
debba esigersi che questa determini sempre la scadenza della delega
mediante l'indicazione di una data fissa di calendario.
La Corte ritiene non fondata la questione così prospettata.
Infatti né dalla lettera, né dalla ratio ispiratrice della norma in
esame, rivolta a precludere la facoltà di conferire al Governo deleghe
legislative a tempo indeterminato (secondo era consentito dallo
Statuto, e non escluso dalla legge 31 gennaio 1926, n. 100, la quale
all'art. 3, n. 1, ebbe a stabilire genericamente l'esigenza di
contenere la delega nei limiti stabiliti dalla legge, senza altra
specificazione), è dato trarre alcun elemento da cui si argomenti
l'obbligo di determinare in forme tassative la durata del potere
delegato. La prescrizione costituzionale deve ritenersi pertanto
validamente adempiuta quando la durata stessa venga prefissata in uno
qualunque dei modi che consentano di individuare, in via diretta, o
anche indirettamente con l'indicazione di un evento futuro ma certo, il
momento iniziale e quello finale del termine. E non può dubitarsi che
valida prefissione vi sia quando, come nella specie, il dies a quo sia
fatto coincidere con la data di entrata in vigore della legge di
delegazione.
3. - Ugualmente certo è però che, allorquando si adotti un tale
criterio di determinazione, debba esigersi un rigoroso adempimento
dell'obbligo, imposto al potere esecutivo dall'art. 73 della
Costituzione, di procedere alle operazioni necessarie a rendere
efficace la legge medesima subito dopo che sia intervenuta la
promulgazione, senza altro indugio oltre quello richiesto
dall'espletamento delle attività materiali necessarie per la
pubblicazione. Se altrimenti si ritenesse l'esercizio della funzione
delegata non risulterebbe più limitata al tempo stabilito dal
legislatore, come prescrive il citato art. 76, ma prolungabile ad
arbitrio dell'organo cui è affidato l'esercizio stesso.
Non vale, a contestare tale esigenza, il rilievo formulato dalla
Avvocatura secondo cui, decorrendo il termine solo dal momento nel
quale la delega può essere esercitata, non assume rilevanza giuridica
il periodo precedente all'investitura del potere: ciò perché il
verificarsi di quest'ultimo evento non è fortuito, bensì dipendente
dall'attività dello stesso organo cui compete l'esercizio della
funzione (o di organo, com'è il Ministro Guardasigilli, ad esso
coordinato), e l'attività stessa è rigidamente vincolata quanto al
tempo consentito pel suo esplicarsi.
Le considerazioni che precedono valgono a contestare anche l'altra
affermazione dell'Avvocatura sull'inesistenza di sanzioni, che non
siano meramente politiche, ove si verifichi l'inosservanza della
prescrizione di cui al citato art. 73, poiché è invece da ritenere
che l'arbitrario ritardo interposto per la pubblicazione della legge
delegante, quando abbia per effetto l'emanazione del decreto
legislativo al di là dei limiti temporali stabiliti dalla legge
delegante con riferimento alla data della propria entrata in vigore,
non può non importare l'invalidità del decreto medesimo.
4. - Non sembra tuttavia che nella specie la tardiva pubblicazione
della legge n. 572 del 1958 possa esser fatta valere per invalidare il
decreto legislativo impugnato. Infatti risulta che il Parlamento, con
la legge 24 gennaio 1959, n. 4, emessa prima ancora che scadesse il
termine fissato per l'entrata in vigore del decreto delegato, provvide
a prolungarlo fino al 15 marzo 1959, e successivamente, con legge 26
aprile 1959, n. 207, dispose un'ulteriore proroga. Da tale circostanza
deve dedursi che il Parlamento, anche se non ha provveduto a disporre
in modo formale il prolungamento del termine precedentemente stabilito
per l'esercizio del potere delegato, ebbe tuttavia a prendere atto del
ritardo nell'adempimento del compito affidato al Governo e
conseguentemente esso è venuto a perdere ogni carattere elusivo della
volontà del legislatore.
5. - Quanto poi all'eccezione di incostituzionalità sollevata nei
confronti del T.U. emanato con il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, è da
osservare che questo è stato emesso in virtù non già della delega di
cui alla legge n. 572 del 1958, bensì di un'autorizzazione contenuta
nella successiva legge del 26 aprile 1959, n. 207 (art. 2), che, se
pure menzionata nella motivazione delle ordinanze del Pretore di Udine,
non è stata oggetto di apposita impugnativa. Che in ogni caso la
censura rivolta contro il T.U. (ed a prescindere da ogni indagine sul
carattere che a questo è da attribuire) sarebbe priva di fondamento,
una volta riconosciuta la legittimità del precedente decreto
legislativo, e constatato d'altra parte che il T.U. medesimo è stato
emanato prima della data fissata per l'entrata in vigore delle norme in
materia dalla legge che l'autorizzava, la quale venne pubblicata a
distanza di tre giorni dalla sua promulgazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi ad essa sottoposti,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
della legge 4 febbraio 1958, n. 572, del D.P.R. 27 ottobre 1958, n.
956, e del T.U. approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.
ECLI:IT:COST:1963:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte