Sentenza n. 163/1974
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/06/1974 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 223Codice di procedura penale
- art. 225legge 932/1969
- art. 3legge 932/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 223 del
codice di procedura penale e dell'art. 225 dello stesso codice, come
modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, promosso
con ordinanza emessa il 3 giugno 1971 dal pretore di Padova nel
procedimento penale a carico di Gentile Angelo ed altri, iscritta al n.
366 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 297 del 24 novembre 1971.
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1974 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Considerato in fatto e in diritto:
1. - Con ordinanza del 3 giugno 1971, il pretore di Padova ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli
artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 223 del
codice di procedura penale e dell'art. 225 dello stesso codice, come
modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, nella parte
in cui non consentono che alle operazioni tecniche della polizia
giudiziaria si applichino le disposizioni degli artt. 315, 323, primo
comma, e 324 del codice di procedura penale.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si è
costituita, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri.
2. - Con sentenza n. 185 del 1973, la Corte ha dichiarato
inammissibile per difetto di rilevanza la stessa questione,
relativamente all'art. 223 cod. proc. pen., in precedenza proposta
dallo stesso giudice.
Quanto all'art. 225 ricorre la medesima irrilevanza e gli argomenti
svolti nella citata pronunzia valgono anche per questa norma.
D'altronde, la Corte, con sua sentenza n. 148 del 1969, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 223, primo comma,
nella parte in cui esclude che agli accertamenti e alle operazioni
tecniche della polizia giudiziaria si applichino gli artt. 390, 304
bis, ter e quater cod. proc. pen., e, con sentenza n. 86 del 1968, ha
disposto nello stesso senso per l'originario testo dell'art. 225, poi,
conseguentemente e conformemente, modificato dall'art. 3 della legge 5
dicembre 1969, n. 932 (e dall'art. 3 della legge 18 marzo 1971, n.
62).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 223 del codice di procedura
penale e dell'art. 225 dello stesso codice, come modificato dall'art. 3
della legge 5 dicembre 1969, n. 932, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Padova
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte