Sentenza n. 163/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1975 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 573
del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 dicembre 1972 dal pretore di Catania nel
procedimento penale a carico di Pulvirenti Gesualdo, iscritta al n. 134
del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 140 del 30 maggio 1973;
2) ordinanza emessa il 9 giugno 1973 dal pretore di Gela nel
procedimento penale a carico di La Torre Silvio, iscritta al n. 333 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1975 il Giudice relatore
Giulio Gionfrida;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In un procedimento penale a carico di Gesualdo Pulvirenti,
imputato del reato di sottrazione consensuale di minorenne con
l'aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 573 del codice
penale per aver commesso il fatto a fini di libidine, il pretore di
Catania, in accoglimento di eccezione della difesa, con ordinanza 22
dicembre 1972, ritenutane la rilevanza in causa e la non manifesta
infondatezza, ha sollevato questione di legittimità - in riferimento
agli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione - dell'art. 573 citato "per la
parte in cui consente, secondo un diffuso orientamento
giurisprudenziale, di punire la sottrazione di minore commessa a fine
di libidine, anche nelle ipotesi in cui il minore stesso goda di un
ampio margine di libertà per motivi di lavoro, di studio o di svago".
2. - La costituzionalità della norma penale indicata è stata
posta in dubbio anche dal pretore di Gela (con ordinanza 9 giugno 1973
emessa nel procedimento penale a carico di Silvio La Torre) sotto un
ulteriore (e diverso) profilo di violazione del principio di
uguaglianza, per la parte in cui la norma, in particolare, prevede la
punibilità del soggetto agente anche nella ipotesi che "sia
quest'ultimo che la persona sottratta con il di lei consenso siano
entrambi di età compresa fra i 18 ed i 21 anni".
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri (nel
giudizio relativo all'ordinanza del pretore di Catania), deducendo
l'infondatezza della sollevata questione. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze innanzi indicate, in quanto involgono
parallele questioni di legittimità della medesima norma, possono
essere riunite per unica decisione.
2. - Con la prima ordinanza di rimessione è prospettato, come in
narrativa detto, il contrasto con gli artt. 2, 3 e 13 della
Costituzione, dell'art. 573 del codice penale "per la parte in cui
consente di punire la sottrazione consensuale del minore commessa a
fine di libidine anche nelle ipotesi in cui il minore stesso goda di un
ampio margine di libertà per motivi di lavoro, di studio o svago".
Ritiene, infatti, il giudice a quo - il quale muove dalla invalsa
interpretazione giurisprudenziale della norma denunziata, secondo cui
deve presumersi una volontà del genitore "limitativa della libertà
del minore agli scopi per cui è concessa e quindi contraria al
compimento degli atti sessuali" - che tale attribuita rilevanza al
consenso del genitore leda, appunto, il diritto del minore alla propria
libertà sessuale, quale garantito dagli artt. 2, 3 e 13 della Carta
costituzionale.
3. - La questione è infondata.
Il riferimento alla "libertà sessuale" è, nella specie, fuor di
luogo.
La norma denunziata - così come anche interpretata da dottrina e
giurisprudenza - si colloca ed opera, infatti, su un piano diverso,
tutelando la patria potestà del genitore (o l'autorità tutoria): la
lesione della quale, appunto, si realizza attraverso l'impedimento o
l'ostacolo frapposto all'esercizio del connesso potere- dovere di
vigilanza e custodia sul minore.
A tal fine, la giurisprudenza è ferma nel ritenere - come elemento
materiale del reato, idoneo a realizzare la lesione sopradetta -
l'abductio de loco in locum o la illegittima ritenzione del minore
stesso.
In mancanza di tale elemento, coerentemente è stata esclusa la
sussistenza del reato di sottrazione, pur in presenza di atti sessuali
compiuti nei confronti del minore.
Per converso, ove rilevanza è stata riconosciuta alla mancanza di
consenso del genitore in ordine al compimento di atti del tipo di
questione, ciò è avvenuto al solo fine di desumerne, indirettamente,
l'abductio sopra detta, in ipotesi in cui questa non poteva,
evidentemente, essere rilevata con criterio meramente spaziale,
trattandosi di minore cui era stato concesso un certo (anche ampio)
margine di movimento per fini di studio, lavoro, etc.
Il che è logico corollario della (esatta) premessa che la sfera in
cui si esercita la vigilanza paterna - e da cui conseguentemente non è
lecito "sottrarre" il minore - non si esaurisce territorialmente negli
ambienti in cui si attua una immediata e diretta relazione tra genitore
e figlio, ma si estende a ricomprendere tutte quelle situazioni in cui
il minore, pur godendo una certa libertà di movimento resta, comunque,
soggetto alle direttive del genitore.
4. - Infondata è anche la seconda questione di legittimità
dell'art. 573 cod. pen. citato, sollevata, dal pretore di Gela, con
riferimento all'ipotesi peculiare che due soggetti di sesso diverso,
entrambi minori, decidano di usare della libertà loro concessa "per
compiere atti che non troverebbero consenzienti i loro genitori".
La violazione del precetto costituzionale dell'eguaglianza (art.
3), nella specie ipotizzata, è fatta, invero, discendere dalla
premessa - per altro dubitativamente formulata - che sia, nell'ipotesi
sopradetta, senz'altro punibile l'uomo, per la presunta maggior
debolezza della donna.
Trattasi, però, di premessa estranea alla lettera della norma e
contraria alla corretta interpretazione della stessa: per cui, invece,
è alla stregua dei concreti elementi emergenti dalle singole
fattispecie che va, caso per caso, senza aprioristiche differenze di
sesso, individuato, ove entrambi i soggetti siano minori, quale dei due
debba considerarsi colpevole della sottrazione nei confronti
dell'altro.
La dimostrata erroneità nella premessa sopradetta travolge,
conseguentemente, la questione di costituzionalità che su di essa si
fonda.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 573 del codice penale sollevata, dal pretore di Catania, in
riferimento agli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione e, dal pretore di
Gela, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in
epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI- ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte