Sentenza n. 163/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/1985 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.P.R. 276/1971
- art. 6d.P.R. 276/1971
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 25legge 775/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R.
31 marzo 1971, n. 276 (Assunzioni temporanee di personale presso le
amministrazioni dello Stato), in relazione all'art. 25 legge 28 ottobre
1970, n. 775 promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1977 dal
Pretore di Cecina nel procedimento civile vertente tra Vallesi
Raffaello e altri e Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, iscritta
al n. 205 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 148 del 1977.
Visto l'atto di costituzione dell'Azienda di Stato per le Foreste
Demaniali nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1985 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Pretore di Cecina con ordinanza del 21 gennaio 1977 ha
sollevato, in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione,
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 6 del
d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276 (Assunzioni temporanee di personale presso
le amministrazioni dello Stato), nella parte in cui - mantenendo fermo
il disposto della legge 12 aprile 1962, n. 205 - consente l'assunzione
da parte dell'Amministrazione forestale dello Stato di personale a
tempo determinato per generiche "esigenze temporanee", malgrado la
legge n. 205/1962 sia stata abrogata dalla successiva legge 28 ottobre
1970, n. 775 (art. 25), che prevede assunzioni temporanee solo "per
esigenze di carattere eccezionale e non ricorrenti".
Dubita il giudice a quo che il Governo, nell'esercitare il potere
delegato conferito dalla legge di delega n. 775 del 1970, abbia
ecceduto dai limiti della delega stessa richiamando in vita con la
norma impugnata disposizioni abrogate dalla stessa legge di delega, la
cui finalità era proprio quella di porre un freno agli abusi che si
verificavano con la normativa abrogata.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
assumendo l'infondatezza della questione sollevata.
Secondo la difesa dello Stato, infatti, il supposto eccesso di
delega prospettato dal pretore è frutto di una non corretta
interpretazione delle norme in questione in quanto la previsione
contenuta nell'art. 6 d.P.R. n. 276/1971 è sostanzialmente in linea
con la previsione dell'art. 25 della legge di delega, diretta cioè
alla disciplina di assunzioni temporanee per la esecuzione di
particolari lavori in economia e per la durata massima di sessanta
giorni, come già prescriveva l'articolo unico della legge n. 205 del
1962. Considerato in diritto :
1. - La Corte è chiamata a decidere se contrasti o meno con gli
artt. 76 e 77 della Costituzione l'art. 6 del d.P.R. 21 marzo 1971, n.
276 (Assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello
Stato), nella parte in cui - mantenendo ferma la legge 12 aprile 1962,
n. 205 - consente l'assunzione di personale a tempo determinato per
"esigenze temporanee"; per il sospetto che tale disposizione esorbiti
dai limiti fissati al Governo dalla legge di delega 28 ottobre 1970, n.
775, la quale avrebbe abrogato tra l'altro - secondo il giudice a quo -
anche la predetta legge n. 205 del 1962 (Disposizioni particolari per
l'assunzione di mano d'opera da parte del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali).
Osserva infatti il Pretore che - mentre in linea generale la legge
18 aprile 1962, n. 230 nell'abrogare l'art. 2097 Cod. civ., aveva
fissato nuovi principi per la disciplina del contratto di lavoro a
tempo determinato sottoponendone la proroga a limiti precisi e rigorosi
e frenando in tal modo l'abuso dei contratti a termine a catena - per
quanto riguarda invece l'Amministrazione forestale sia la citata legge
n. 205/1962, sia il d.P.R. 12 luglio 1963, n. 1215, emanato in forza
della legge delega 18 aprile 1962, n. 230, erano rimasti esclusi dalla
disciplina innovativa della legge n. 230 del 1962, permettendo quindi
reiterate rinnovazioni delle assunzioni temporanee.
Con la nuova legge di delega n. 775 del 1970 (Modifiche e
integrazioni alla legge di delegazione 18 marzo 1968, n. 249 sul
riassetto delle carriere) venivano ribaditi precisi limiti al
legislatore delegato per la disciplina delle assunzioni temporanee,
togliendo efficacia a tutte le disposizioni che consentivano assunzioni
di personale straordinario con contratto a termine (art. 25, secondo
comma), al fine evidente di garantire la stabilità del posto di
lavoro, "in cui trova la sua prima realizzazione - si legge
nell'ordinanza - il precetto costituzionale sul diritto al lavoro".
2. - La questione non è fondata.
Occorre innanzi tutto precisare che originariamente l'art. 2097
c.c. prevedeva il contratto di lavoro a termine, come eccezione alla
regola generale dell'indeterminatezza temporale del rapporto, e
stabiliva che tale termine poteva risultare o dalla specialità del
rapporto o da atto scritto.
Successivamente con la legge 12 aprile 1962, n. 205 si dava
facoltà al Ministero dell'agricoltura e all'Azienda di Stato per le
foreste demaniali di assumere personale con contratti di diritto
privato a termine (non superiore a sessanta giorni) limitatamente
all'esecuzione di lavori "direttamente eseguiti", cioè condotti in
economia.
Con l'art. 9 della legge n. 230 del 18 aprile 1962 si dava poi una
nuova disciplina generale al contratto a tempo determinato, abrogando
totalmente l'art. 2097 c.c. e limitandosi il rapporto a termine ad
ipotesi specificatamente definite. L'art. 10 della stessa legge
stabiliva che con apposito decreto delegato sarebbero state emanate le
norme necessarie per adeguare alla nuova disciplina le assunzioni a
termine da parte delle amministrazioni dello Stato e delle relative
aziende autonome.
Il d.P.R. 12 luglio 1963, n. 1215 indicava, con precisi limiti, le
particolari categorie di lavoratori che potevano essere assunti a tempo
determinato dallo Stato e dalle sue aziende. Tra esse era prevista, al
n. 4, la categoria degli operai "assunti per esigenze temporanee" dal
Ministero dell'agricoltura e dall'Azienda forestale dello Stato ai
sensi della citata legge n. 205 del 1962.
L'esigenza di un riordinamento globale dell'amministrazione
statale, con il decentramento delle funzioni e il riassetto delle
carriere e delle retribuzioni, veniva affrontata dal legislatore con la
legge 18 marzo 1968, n. 249 e, nuovamente, con legge 28 ottobre 1970,
n. 775 che, modificando e integrando la normativa del 1968, delegava
tra l'altro al Governo, con l'art. 25, la disciplina delle assunzioni
di personale "per esigenze di carattere eccezionale e non ricorrente".
Il secondo comma dello stesso articolo abrogava tutte le precedenti
norme che consentivano "assunzioni di personale straordinario" con
contratti a termine comunque determinati.
In attuazione di tale delega veniva emanato il d.P.R. 31 marzo
1971, n. 276, di cui fa parte l'impugnato art. 6.
Una corretta lettura della normativa consente quindi di accertare
che l'abrogazione disposta con l'art. 25 della legge di delega n. 775
del 1970 aveva per oggetto solo le disposizioni relative ad assunzioni
per esigenze straordinarie, tanto che il decreto delegato n. 276 del
1971 dovette ridettare per tali assunzioni una disciplina
particolarmente rigorosa, disponendo che le assunzioni fossero
giustificate da esigenze indilazionabili e la loro durata non superasse
comunque i novanta giorni nell'anno solare.
Poiché le norme abrogative non consentono interpretazioni
estensive o analogiche, l'abrogazione così disposta dalla legge n.
775/1970 non può essere estesa anche all'assunzione di personale per
l'esecuzione di opere condotte in economia dalla Pubblica
Amministrazione, come nella specie quelle previste per il Ministero
dell'Agricoltura e l'Azienda di Stato per le foreste dalla legge n. 205
del 1962.
Non eccedeva quindi dalla delega ricevuta il legislatore delegato
nel momento in cui con la disposizione impugnata confermava il disposto
dell'articolo unico della suddetta legge n. 205 del 1962.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 del d.P.R. 21 marzo 1971, n. 276 (Assunzioni temporanee di
personale presso le amministrazioni dello Stato) sollevata in
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione dal Pretore di Cecina
con l'ordinanza del 21 gennaio 1977 (n. 205 r.o. 1977).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte