Sentenza n. 163/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/03/1989 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 24legge 1646/1962
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge
22 novembre 1962, n.1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti
di previdenza presso il Ministero del tesoro), promosso con ordinanza
emessa il 4 novembre 1987 dalla Corte dei conti - Sez. III
giurisdizionale - sul ricorso proposto da Barbierato Eugenia contro
Ministero del tesoro, iscritta al n. 615 del registro ordinanze 1988
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 4 novembre 1987 (registro ordinanze n. 615
del 1988) la Corte dei conti, sul ricorso proposto da Barbierato
Eugenia contro il Ministero del tesoro Direzione Generale degli
Istituti di Previdenza - ha sollevato, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli
ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del
tesoro) nella parte in cui non prevede l'ammissione a riscatto, ai
fini di quiescenza, del periodo di tempo corrispondente alla durata
del corso di specializzazione, purché il predetto diploma sia stato
prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la
carriera.
Secondo il Collegio remittente la domanda dovrebbe essere
disattesa poiché la norma invocata non prevede il riscatto del
periodo di studio relativo al conseguimento della specializzazione
(nella specie, in nefrologia e tecniche emodialitiche).
Tuttavia, il giudice a quo rileva la irrazionalità di una tale
esclusione, solo che si consideri come gli studi specialistici si
pongano, nel caso, non in posizione di equiparazione con il diploma
di infermiera professionale (che è riscattabile) ma di superiorità,
rappresentando un quid pluris, il cui conseguimento è legato alla
frequenza di apposito corso annuale, successivamente al biennio di
infermiera professionale.
Non apparirebbe ammissibile perciò - se non in violazione del
principio costituzionale di eguaglianza e di ogni relativo criterio
di ragionevolezza - che al dipendente in possesso di un superiore
titolo, necessariamente prescritto per l'ammissione ad uno dei posti
occupati durante la carriera (la ricorrente risulta aver assunto la
qualifica di infermiera professionale specializzata) sia riservato,
in sede di riscatto, un trattamento deteriore. Considerato in diritto 1.1 - L'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche
agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del
tesoro) prevede che al personale iscritto alla Cassa per le pensioni
ai dipendenti degli Enti locali muniti di diploma infermieristico
professionale spetta a domanda, ai fini di quiescenza, il riscatto
del biennio di corso di studio purché il diploma relativo sia
prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la
carriera.
1.2 - L'odierna fattispecie è relativa, peraltro, ad un'ulteriore
specializzazione ottenuta per la frequenza di altro apposito corso
successivo, a seguito di che era stata attribuita, in aggiunta alla
qualifica infermieristica iniziale, quella "professionale
specializzata".
Il periodo concernente detta specializzazione non si rivela
suscettibile, tuttavia, di utilizzazione a fini di riscatto, poiché
non contemplato e previsto dall'enunciata norma: di tanto, il
remittente dubita, sul piano della razionalità ex art. 3 della
Costituzione, rivestendo la frequenza degli ulteriori studi i
connotati di un incremento di professionalità formalmente utilizzata
in carriera.
2. - La questione è fondata.
La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente posto in
rilievo che la legislazione in tema di riscatti è andata via via
evolvendosi, nel senso di concedere alla preparazione professionale
acquisita, quando riconosciuta indispensabile per i fini della
qualifica ricoperta, ogni migliore considerazione (sentenze n. 765 e
n. 1016 del 1988).
Talché, la norma impugnata si appalesa costituzionalmente
illegittima nella parte in cui non prevede la riscattabilità dei
periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di
specializzazione il cui diploma sia stato richiesto, in aggiunta a
quello professionale iniziale, quale condizione necessaria per
l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 della legge
22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti
di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui non
prevede la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla
durata legale dei corsi di specializzazione il cui diploma sia stato
richiesto, in aggiunta a quello professionale iniziale, quale
condizione necessaria per accedere ad uno dei posti occupati durante
la carriera.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte