Sentenza n. 163/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/04/1993 · relatore Antonio Baldassarre
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
della Provincia autonoma di Trento 15 febbraio 1980, n. 3 (Norme
concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Trento del
personale della Regione Trentino-Alto Adige addetto agli uffici
dell'ispettorato provinciale del servizio antincendi e di quello
appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e
altre disposizioni riguardanti il personale provinciale), che ha
introdotto l'art. 56- bis della legge della Provincia autonoma di
Trento 23 agosto 1963, n. 8 (Ordinamento degli uffici e Statuto del
personale della Provincia di Trento), promosso con ordinanza emessa
il 5 maggio 1992 dal Pretore di Trento nel procedimento civile
instaurato da Ceschini Mariantonia e dalla Commissione provinciale
per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna contro
la Provincia autonoma di Trento, iscritta al n. 408 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento della Provincia autonoma di Trento;
Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1993 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per la Provincia
autonoma di Trento;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel giudizio promosso dalla Commissione provinciale per la
realizzazione della parità tra uomo e donna e da una aspirante al
posto di funzionario del Servizio antincendi della Provincia di
Trento, che era stata esclusa dal relativo concorso a seguito
dell'accertamento del difetto del richiesto requisito della statura
minima, il pretore di Trento ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 della legge provinciale 15 febbraio 1980,
n. 3 (Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di
Trento del personale della Regione Trentino-Alto Adige addetto agli
uffici dell'ispettorato provinciale del servizio antincendi e di
quello appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco di
Trento e altre disposizioni riguardanti il personale provinciale),
che ha introdotto l'art. 56- bis della legge provinciale 23 agosto
1963, n. 8 (Ordinamento degli uffici e Statuto del personale della
Provincia di Trento), nella parte in cui prevede, in modo
indifferenziato per uomini e donne, la statura non inferiore a metri
1,65 tra i requisiti richiesti per l'accesso alle carriere direttive
e di concetto del ruolo tecnico del servizio antincendi. Secondo il
giudice rimettente, la disposizione impugnata violerebbe gli artt. 3,
primo e secondo comma, e 37, primo comma, della Costituzione, nonché
gli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in relazione alle norme fondamentali
di riforma economico-sociale contenute nell'art. 1 della legge 9
dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in
materia di lavoro) e nell'art. 4, primo e secondo comma, della legge
10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della
parità uomo-donna nel lavoro).
Dopo aver ricordato che la Provincia di Trento, convenuta nel
processo a quo, aveva eccepito in quella sede il difetto di
giurisdizione, il pretore rimettente osserva, in punto di rilevanza,
che la clausola del bando di concorso contestata nel giudizio
pendente di fronte a lui, la quale costituisce pedissequa
riproduzione di un'espressa norma di legge provinciale, non sarebbe
soggetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
come pure sostiene la Corte di cassazione, poiché diffusa è in
dottrina la tesi che le controversie sul pubblico impiego, escluse
dalla cognizione del giudice ordinario, presuppongono un rapporto
già costituito. Al contrario, nel caso, continua il giudice a quo,
si è in una fase anteriore alla costituzione di quel rapporto, in
relazione alla quale le ricorrenti nel giudizio principale fanno
valere una posizione giuridica rientrante nella categoria dei diritti
soggettivi e, precisamente, il diritto costituzionale alla parità di
trattamento in materia di lavoro. Le parti ricorrenti, infatti, non
richiedono che il posto in concorso possa essere assegnato
indipendentemente dal requisito di una statura minima e non
contestano, quindi, il cattivo uso del potere discrezionale della
pubblica amministrazione in ordine alla determinazione delle clausole
del bando. Esse, invece, denunciano un atto dell'amministrazione,
corrispondente a una conforme scelta del legislatore provinciale, in
quanto avrebbe una natura discriminatoria nel richiedere, in modo
indifferenziato per i due sessi, l'identica statura minima, senza
tener conto della diversa struttura fisica media dell'uomo e della
donna. In altri termini, afferma il giudice a quo, le parti
ricorrenti contestano la violazione dell'obbligo della pubblica
amministrazione di non effettuare "discriminazioni indirette" fondate
esclusivamente sul sesso, obbligo di fronte al quale sussisterebbe il
diritto soggettivo alla parità di trattamento delle ricorrenti.
Pertanto, come è stato deciso anche da altre preture, non si
potrebbe negare la giurisdizione in materia del pretore del lavoro.
Né è di ostacolo a ciò, continua il giudice a quo, il fatto che
le ricorrenti chiedono la dichiarazione di inefficacia dell'atto
amministrativo impugnato, poiché, in analogia con la particolare
tutela apprestata dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori in
relazione alla circostanza che il comportamento antisindacale si
sostanzi in un provvedimento amministrativo, anche il rimedio
previsto dall'art. 15 della legge n. 907 del 1977 contro le condotte
discriminatorie del datore di lavoro fondate sul sesso non dovrebbe
fermarsi di fronte a condotte di tal genere realizzate con atti
amministrativi. Del resto, conclude sul punto il giudice a quo, se
così non fosse, si dovrebbe riferire all'art. 15, prima citato, un
limite non previsto, nel senso che si dovrebbe dire che tale articolo
non offre tutela ai comportamenti discriminatori posti in essere da
datori di lavoro pubblici e concretantesi in provvedimenti
amministrativi.
In ordine al merito della questione il pretore rimettente osserva
che l'ipotesi esaminata costituisce un caso di scuola di
"discriminazione indiretta", ai sensi dell'art. 4 della legge n. 125
del 1991, poiché si è di fronte a un trattamento pregiudiziale
conseguente all'adozione di criteri che svantaggiano in modo
proporzionalmente maggiore i lavoratori di sesso femminile, stante il
fatto che l'altezza "normale" femminile, secondo parametri medico-statistici, oscilla da metri 1,51 a metri 1,73 contro quella
maschile, oscillante fra metri 1,63 e metri 1,87. Nel richiedere
un'indifferenziata statura minima di metri 1,65, la disposizione
impugnata si pone nettamente al di sopra della statura media
femminile, finendo per escludere dal concorso la maggioranza delle
candidate donne in ragione del loro sesso. Essa, pertanto, appare
innanzitutto contraria all'art. 3, primo e secondo comma, e all'art.
37 della Costituzione, i cui principi sono stati attuati nel campo
del lavoro dalle leggi n. 903 del 1977 e n. 125 del 1991, in quanto
disciplina in modo omogeneo situazioni la cui eterogeneità è
connessa alla naturale diversità di struttura fisica dell'uomo e
della donna.
Sempre ad avviso del giudice a quo, l'impugnato art. 4 sarebbe,
inoltre, irragionevole, poiché la limitazione ivi prescritta non
appare giustificata dalla particolarità delle mansioni proprie del
posto messo a concorso, che non giustifica un trattamento di fatto
più rigoroso verso le donne. Di qui discenderebbe anche la
violazione del principio sancito dall'art. 3, secondo comma, della
Costituzione, che, al contrario, giustifica trattamenti più
favorevoli nei confronti delle donne, diretti a rimuovere le cause
della tradizionale diseguaglianza di fatto nell'accesso al lavoro a
danno delle persone di sesso femminile.
Infine, secondo il pretore rimettente, la disposizione impugnata
sarebbe contraria anche all'art. 4 dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, che vincola l'esercizio della competenza
provinciale di tipo esclusivo (nel caso quella relativa alla materia
del personale addetto agli uffici delle province autonome) al
rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali. E
tali sono, secondo lo stesso giudice, le leggi n. 903 del 1977 e n.
125 del 1991, che vietano le "discriminazioni indirette" nel campo
del lavoro, costituendo esse i principali momenti di attuazione dei
precetti contenuti negli artt. 3 e 37 della Costituzione.
2. - Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento,
convenuta nel processo a quo, per chiedere che la questione sollevata
sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
Sul primo punto, la Provincia osserva che la questione è
irrilevante a causa del difetto di giurisdizione del giudice
rimettente di fronte a una richiesta di annullamento parziale di un
atto amministrativo, qual è il bando di concorso ad un pubblico
impiego. Questo, secondo la stessa Provincia, è l'orientamento
costante della Corte di cassazione, che non sarebbe contraddetto
dall'art. 15, ultimo comma, della legge n. 903 del 1977. Infatti, pur
se in tale disposizione si parla di "dipendenti pubblici", si
dovrebbe intendere che la giurisdizione del giudice amministrativo
abbia ad oggetto tanto i dipendenti con rapporto d'impiego già
costituito quanto gli aspiranti all'assunzione.
Nel merito, la questione appare infondata, poiché la disposizione
contestata, ad avviso della Provincia, è frutto di una scelta
discrezionale del legislatore, che, lungi dall'introdurre
un'irragionevole e ingiustificata discriminazione tra uomo e donna,
sarebbe diretta a realizzare un incontestabile e rilevante interesse
pubblico. Posto che ai funzionari del servizio antincendi della
Provincia di Trento competono anche attività operative nei campi
della prevenzione e del soccorso e in quello della protezione civile
(ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale del 2 novembre
1984, n. 11012), la difesa della parte convenuta nel giudizio a quo
afferma conclusivamente che, ove la questione fosse accolta, si
realizzerebbe una ingiustificata discriminazione alla rovescia: gli
aspiranti uomini, solo in quanto uomini, verrebbero assoggettati a
requisiti di prestanza fisica più rigorosi, mentre le aspiranti
donne, solo in quanto donne, verrebbero esonerate da un requisito
posto obiettivamente per tutelare un fondamentale interesse della
collettività. Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di Trento ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della
legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3 (Norme concernenti il
trasferimento alla Provincia autonoma di Trento del personale della
Regione Trentino-Alto Adige addetto agli uffici dell'ispettorato
provinciale del servizio antincendi e di quello appartenente al corpo
permanente dei vigili del fuoco di Trento e altre disposizioni
riguardanti il personale provinciale), il quale ha modificato la
legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, aggiungendovi, come art.
56-bis, l'insieme delle disposizioni contenute nello stesso art. 4.
Secondo il giudice rimettente, l'articolo impugnato, nel
prevedere, fra i requisiti particolari per l'accesso alle carriere
direttive e di concetto del ruolo tecnico del servizio antincendi, la
condizione che i candidati, siano essi indifferentemente uomo o
donna, abbiano una statura non inferiore a metri 1,65, si porrebbe in
contrasto con gli artt. 3, primo e secondo comma, e 37, primo comma,
della Costituzione, nonché con gli artt. 4 e 8 (competenze legislative e amministrative in materia di personale dei propri uffici,
attribuite in via esclusiva alle Province autonome) del d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in
connessione con l'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903
(Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) e
con l'art. 4, primo e secondo comma, della legge 10 aprile 1991, n.
125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna
nel lavoro).
La Provincia autonoma di Trento ha formulato un'eccezione di
inammissibilità, basata sull'asserito difetto di giurisdizione del
giudice rimettente, che deve essere esaminata preliminarmente.
2. - L'eccezione di inammissibilità non può essere accolta.
È giurisprudenza costituzionale costante che eventuali vizi
attinenti alla legittima instaurazione del giudizio a quo non sono
soggetti al riesame di questa Corte, poiché l'autonomia del giudizio
di costituzionalità rispetto a quello da cui proviene la questione
preclude alla Corte medesima di sostituirsi materialmente al giudice
rimettente nel compiere la valutazione relativa ai prerequisiti
processuali che precedono l'incardinamento del giudizio di
costituzionalità (v., ad esempio, sentenze n. 103 del 1991, n. 239
del 1984, n. 46 del 1983 e n. 131 del 1976). Da ciò consegue che, in
sede di verifica dell'ammissibilità della questione sollevata, la
Corte può rilevare il difetto di giurisdizione soltanto nei casi in
cui questo dovesse essere macroscopico, così che nessun dubbio
potrebbe aversi sulla sussistenza di quel vizio (v., ad esempio,
sentenze n. 439 del 1991, n. 283 del 1990, n. 414 del 1989 e n. 777
del 1988, nonché ordinanze n. 458 del 1992 e n. 100 del 1988).
Rispetto a tali principi un caso particolare è quello del giudice
a quo, il quale, dubitando dell'orientamento giurisprudenziale
prevalente rivolto in senso contrario, afferma la propria
giurisdizione argomentando specificamente sul punto. In recenti
pronunzie questa Corte ha precisato che in casi del genere si può
pervenire a una dichiarazione di inammissibilità soltanto nella
ipotesi in cui le argomentazioni addotte dal giudice rimettente
risultassero del tutto implausibili (v. sentenze n. 436 del 1992 e n.
103 del 1993, nonché sentenza n. 112 del 1993).
Il caso in esame rientra nell'ambito delle ipotesi da ultimo
ricordate. Il pretore di Trento, infatti, a seguito di un'eccezione
preliminarmente sollevata dalla parte convenuta (Provincia di Trento)
nel giudizio a quo, ha dato ampio spazio nell'ordinanza di rimessione
a un'argomentata presa di posizione contraria alla giurisprudenza
prevalente, che afferma in materia la giurisdizione del giudice
amministrativo. Considerato che il giudice a quo lamenta la lesione
di un diritto costituzionale fondamentale, facendo leva su
orientamenti presenti in alcune decisioni di giudici di merito e
rispondenti a posizioni enunciate anche in dottrina, si deve
concludere che nel caso non sussiste quella totale mancanza di
plausibilità nelle argomentazioni del giudice a quo in presenza
della quale soltanto si può pervenire, in ipotesi del genere, a una
pronunzia d'inammissibilità.
3. - La questione è fondata.
L'art. 3, primo comma, della Costituzione pone un principio avente
un valore fondante, e perciò inviolabile, diretto a garantire
l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e a vietare
che il sesso - al pari della razza, della lingua, della religione,
delle opinioni politiche e delle condizioni personali e sociali -
costituisca fonte di qualsivoglia discriminazione nel trattamento
giuridico delle persone. Il secondo comma dello stesso art. 3 della
Costituzione - oltre a stabilire un autonomo principio di eguaglianza
"sostanziale" e di parità delle opportunità fra tutti i cittadini
nella vita sociale, economica e politica - esprime un criterio
interpretativo che si riflette anche sulla latitudine e
sull'attuazione da dare al principio di eguaglianza "formale", nel
senso che ne qualifica la garanzia in relazione ai risultati
effettivi prodotti o producibili nei concreti rapporti della vita,
grazie al primario imperativo costituzionale di rimuovere i limiti
"di fatto" all'eguaglianza (e alla libertà) e di perseguire
l'obiettivo finale della "piena" autodeterminazione della persona e
quello della "effettiva" partecipazione alla vita comunitaria.
Il principio di eguaglianza - con il conseguente divieto di
discriminazione, diretta o indiretta, in base al sesso - ha una
generale applicazione nei rapporti della vita, considerati nella loro
concreta conformazione. La Costituzione, comunque, conferisce uno
specifico risalto a determinate applicazioni di quel principio in
ordine alle relazioni sociali ritenute più significative. Con
riferimento ai rapporti di lavoro, l'art. 37 della Costituzione
ribadisce il principio di parità di trattamento fra uomo e donna.
Inoltre, l'art. 51 della Costituzione sottolinea lo stesso principio
in relazione all'accesso agli uffici pubblici. Ma, una volta
riconosciuto il diritto alla parità di trattamento fra uomo e donna,
la stessa Costituzione prevede, all'art. 37, che il legislatore, nel
dare attuazione a quel diritto, sia tenuto a bilanciarlo con altri
valori costituzionali e, in particolare, con quelli connessi alle
norme che tutelano la maternità e i "diritti della famiglia", in
modo che sia assicurato alla donna il diritto-dovere di adempiere
alla sua essenziale funzione familiare (v. sentenze n. 210 e n. 137
del 1986 e n. 123 del 1969).
In definitiva, fermo restando il particolare ruolo sociale della
donna in riferimento ai valori costituzionali positivamente collegati
a quel ruolo (maternità, famiglia, etc.), dall'insieme dei principi
appena ricordati deriva il divieto - significativamente enunciato in
termini analoghi anche in ambito europeo (v. artt. 2 e 3 della
direttiva CEE n. 76/207 del 9 febbraio 1976) - vo'lto a impedire
qualsiasi discriminazione basata sul sesso in relazione alle
condizioni di accesso nel posto di lavoro e, in particolare, nei
pubblici uffici.
4. - Il principio di eguaglianza comporta che a una categoria di
persone, definita secondo caratteristiche identiche o ragionevolmente
omogenee in relazione al fine obiettivo cui è indirizzata la
disciplina normativa considerata, deve essere imputato un trattamento
giuridico identico od omogeneo, ragionevolmente commisurato alle
caratteristiche essenziali in ragione delle quali è stata definita
quella determinata categoria di persone. Al contrario, ove i soggetti
considerati da una certa norma, diretta a disciplinare una
determinata fattispecie, diano luogo a una classe di persone dotate
di caratteristiche non omogenee rispetto al fine obiettivo perseguito
con il trattamento giuridico ad essi riservato, quest'ultimo sarà
conforme al principio di eguaglianza soltanto nel caso che risulti
ragionevolmente differenziato in relazione alle distinte
caratteristiche proprie delle sottocategorie di persone che quella
classe compongono.
In breve, il principio di eguaglianza pone al giudice di
costituzionalità l'esigenza di verificare che non sussista
violazione di alcuno dei seguenti criteri: a) la correttezza della
classificazione operata dal legislatore in relazione ai soggetti
considerati, tenuto conto della disciplina normativa apprestata; b)
la previsione da parte dello stesso legislatore di un trattamento
giuridico omogeneo, ragionevolmente commisurato alle caratteristiche
essenziali della classe (o delle classi) di persone cui quel
trattamento è riferito; c) la proporzionalità del trattamento
giuridico previsto rispetto alla classificazione operata dal
legislatore, tenendo conto del fine obiettivo insito nella disciplina
normativa considerata: proporzionalità che va esaminata in relazione
agli effetti pratici prodotti o producibili nei concreti rapporti
della vita.
5. - La disposizione contestata si inserisce in un articolo di
legge (provinciale) diretto a stabilire i requisiti particolari per
l'accesso alle carriere direttiva e di concetto del ruolo tecnico del
servizio antincendi della Provincia autonoma di Trento. Più
precisamente, essa è specificamente rivolta a prevedere come
criterio di selezione nel relativo concorso pubblico il possesso da
parte dei candidati - tanto se di sesso maschile, quanto se di sesso
femminile - di una determinata statura minima (pari a metri 1,65). La
previsione di tale requisito fisico non è contestata in sé, in
ragione del fatto che il personale considerato, pur se è destinato a
svolgere normalmente funzioni direttive o impiegatizie, può tuttavia
essere adibito, in determinate circostanze, anche a compiti
operativi, compiti che, per le caratteristiche delle attività di cui
constano, esigono nei soggetti chiamati ad espletarli una certa
prestanza fisica. Ciò che si contesta, invece, è che la previsione
di una statura minima identica per gli uomini e per le donne
costituirebbe un'irragionevole sottoposizione a un trattamento
giuridico uniforme di categorie di persone caratterizzate, in base ai
dati desumibili da una media statistica, da stature differenti. Con
la conseguenza che le candidate al concorso pubblico precedentemente
ricordato sarebbero penalizzate in ragione del sesso, dovendo subire,
in conseguenza della disposizione contestata, quella che l'art. 4,
secondo comma, della legge n. 125 del 1991 definisce una
"discriminazione indiretta".
La fondatezza della doglianza deriva dalla corretta applicazione
al caso di specie dei criteri di giudizio, indicati al punto
precedente, riconducibili al principio di eguaglianza. Nel
condizionare la partecipazione al concorso pubblico sopra detto al
possesso del requisito fisico di una determinata statura minima,
identica per gli uomini e per le donne, il legislatore provinciale ha
individuato come destinataria del precetto normativo contestato una
generalità di cittadini, senza distinguere all'interno della
categoria le persone di sesso femminile da quelle di sesso maschile.
Tale classificazione risponde evidentemente a una valutazione
legislativa che è basata su un presupposto di fatto erroneo, vale a
dire l'insussistenza di una statura fisica mediamente differenziata
tra uomo e donna, ovvero è fondata su una valutazione altrettanto
erronea, concernente la supposta irrilevanza, ai fini del trattamento
giuridico (uniforme) previsto, della differenza di statura fisica
ipoteticamente ritenuta come sussistente nella realtà naturale.
Nel primo caso, la violazione del principio di eguaglianza,
stabilito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, è
indubitabile, per aver il legislatore classificato una categoria di
persone in relazione a caratteristiche fisiche non rispondenti
all'ordine naturale, avuto presente che il fine obiettivo della
disciplina normativa in esame è quello di selezionare l'accesso al
posto di lavoro sulla base di criteri attinenti alla statura fisica.
Non meno evidente è la violazione dello stesso principio
costituzionale nel secondo caso: in quest'ultima ipotesi, infatti,
l'aver previsto un requisito fisico identico per l'uno e per l'altro
sesso sul presupposto della irrilevanza, ai fini dell'accesso al
posto di lavoro, della diversità di statura fisica tra l'uomo e la
donna - mediamente consistente, come risulta da rilevazioni
antropometriche, in una differenza considerevole a sfavore delle
persone di sesso femminile - comporta la produzione sistematica di
effetti concreti proporzionalmente più svantaggiosi per i candidati
di sesso femminile, proprio in ragione del loro sesso. In altri
termini, l'adozione di un trattamento giuridico uniforme - cioè la
previsione di un requisito fisico per l'accesso al posto di lavoro,
che è identico per gli uomini e per le donne, - è causa di una
"discriminazione indiretta" a sfavore delle persone di sesso
femminile, poiché svantaggia queste ultime in modo proporzionalmente
maggiore rispetto agli uomini, in considerazione di una differenza
fisica statisticamente riscontrabile e obiettivamente dipendente dal
sesso.
6. - La violazione, da parte della disposizione di legge
contestata, del principio costituzionale di eguaglianza rende
superfluo l'esame della compatibilità della stessa disposizione in
riferimento agli altri parametri invocati dal giudice a quo.
Allo stesso modo è superfluo prendere in considerazione la
direttiva della Comunità Economica Europea n. 76/207,
precedentemente citata, per il fatto che, limitatamente agli articoli
rilevanti per la fattispecie ora esaminata (artt. 2 e 3), la
direttiva in questione, per un verso, pone un principio analogo a
quello contenuto negli artt. 3, 37 e 51 della Costituzione (v. artt.
2, primo comma; 3, primo comma) e, per altro verso, stabilisce
indirizzi rivolti agli Stati membri affinché questi ultimi,
nell'adozione della disciplina normativa nazionale conseguente, si
conformino al principio sopra enunciato (v. artt. 2, secondo, terzo e
quarto comma; 3, secondo comma).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2, della
legge della Provincia autonoma di Trento 15 febbraio 1980, n. 3
(Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Trento
del personale della Regione Trentino-Alto Adige addetto agli uffici
dell'ispettorato provinciale del servizio antincendi e di quello
appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e
altre disposizioni riguardanti il personale provinciale), nella parte
in cui prevede, tra i requisiti per l'accesso alle carriere direttive
e di concetto del ruolo tecnico del servizio antincendi della
Provincia di Trento, il possesso di una statura fisica minima
indifferenziata per uomini e donne.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte