Corte costituzionale

Ordinanza n. 163/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/05/1998 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 1 luglio 1997

del giudice istruttore del tribunale di Roma nel procedimento civile

vertente tra il Comitato organizzatore giochi del Mediterraneo e

Frasca Augusto, iscritta al n. 754 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima

serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1 luglio 1997, il giudice

istruttore del tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento degli

artt. 3 e 24 della Costituzione questione di legittimità

costituzionale dell'art. 271 del codice di procedura civile, nella

parte in cui non prevede l'applicazione dell'art. 167, secondo comma,

del medesimo comma, riguardo al terzo chiamato in causa;

che, ad avviso del rimettente, la mancata previsione per il terzo

chiamato in causa di un sistema di preclusioni speculare a quello

connesso alla tardiva costituzione del convenuto determina una

ingiustificata disparità di trattamento lesiva del diritto di difesa

delle parti, non essendo assicurato, in posizione di uguaglianza, il

contradditorio fra le parti originarie e il terzo.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 260 del 1997,

successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata

nella parte in cui non prevede per il terzo chiamato in causa

l'applicazione dell'art. 167, secondo comma, del medesimo codice;

che la questione deve quindi essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice di procedura

civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Roma con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte