Sentenza n. 163/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/05/2001 · relatore Giovanni Maria Flick
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'atto
di appello del 6 aprile 1991, proposto dal pubblico ministero presso
il tribunale di Belluno, avverso la sentenza del giudice per le
indagini preliminari presso il medesimo tribunale, emessa in data
26 marzo 1991, relativa alla assoluzione del consigliere regionale
Ettore Beggiato, promosso con ricorso della regione Veneto,
notificato il 17 aprile 2000, depositato in cancelleria il 26
successivo ed iscritto al n. 16 del registro conflitti 2000.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella udienza pubblica del 20 febbraio 2001 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick;
Uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la regione
Veneto e l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso per regolamento di competenza notificato il
17 aprile 2000 e depositato il 26 aprile 2000, la regione Veneto ha
sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in
relazione all'atto di appello proposto il 6 aprile 1991 dal pubblico
ministero presso il tribunale di Belluno avverso la sentenza
pronunciata il 26 marzo 1991 dal giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale di Belluno, con la quale il consigliere regionale
Ettore Beggiato era stato assolto dalla imputazione di calunnia.
Premessi brevi cenni sulla vicenda processuale - della quale la
ricorrente soltanto "ora" sarebbe venuta a conoscenza - e una diffusa
analisi delle prerogative sancite dall'art. 122, quarto comma, della
Costituzione, la regione ricorrente ha in particolare sottolineato
come nell'alveo della protezione costituzionale debba essere iscritta
anche la funzione di indirizzo politico e di controllo che i
consiglieri regionali sono chiamati a svolgere: funzione rispetto
alla quale l'immunità vale a coprire non soltanto le opinioni
espresse attraverso atti tipici, ma anche - alla luce della
giurisprudenza costituzionale richiamata nell'atto del ricorso
mediante dichiarazioni che presentino un preciso nesso funzionale
rispetto alla attività consiliare. Una volta escluso, dunque, che
l'immunità sia destinata ad operare soltanto nella sede consiliare
ed in occasione dei lavori dell'organo assembleare, ne deriva -
sostiene la regione ricorrente - che l'art. 122, quarto comma, Cost.,
"deve trovare applicazione quando le manifestazioni del pensiero
siano oggettivamente correlabili alla posizione istituzionale del
consigliere stesso", sicché quest'ultimo "deve poter esprimere, in
ragione del suo status e dei compiti che gli sono assegnati
dall'ordinamento, le valutazioni di ordine politico sia particolare
sia generale incidenti sulla concreta struttura e sul funzionamento
dell'ente di cui fa parte". Conclude la ricorrente che
l'esposto-denuncia presentato il 29 novembre 1990 dal consigliere
regionale Ettore Beggiato e posto all'origine del procedimento
penale, riguarda "eventi di rilievo regionale", interessando gli
stessi la regione come ente a fini generali e come titolare "di
competenze specifiche inerenti l'esercizio di funzioni relative agli
immigrati".
2. - Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che il ricorso sia respinto. A parere
dell'Avvocatura, infatti, nel ricorso non risulterebbero dedotti gli
estremi degli atti riconducibili alla "funzione consiliare tipica"
che sarebbero stati oggetto del procedimento penale per il reato di
calunnia, né altri elementi idonei a dimostrare la sussistenza del
nesso funzionale, assunto dalla giurisprudenza di questa Corte quale
presupposto per la insindacabilità ex art. 68 Cost.
3. - Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la
regione ricorrente ha ribadito le proprie tesi, contestando la
fondatezza degli argomenti addotti dalla Avvocatura erariale. Considerato in diritto
1. - La regione ricorrente pone a fondamento del conflitto di
attribuzione sollevato nei confronti dello Stato l'atto di appello, a
suo tempo proposto dal pubblico ministero presso il tribunale di
Belluno, avverso la sentenza pronunciata il 26 marzo 1991, con la
quale il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo
tribunale aveva assolto per insussistenza del fatto, a norma degli
artt. 438 e segg. e 529 e segg. cod.proc.pen., il consigliere
regionale Ettore Beggiato dalla imputazione di calunnia ascrittagli.
A parere della regione, l'impugnazione proposta dal pubblico
ministero vulnererebbe la prerogativa sancita dall'art. 122, quarto
comma, della Costituzione e, di riflesso, gli artt. 121 e 123 della
medesima Carta, posti a presidio della disciplina della
organizzazione e delle funzioni dei supremi organi regionali.
2. - Il ricorso è inammissibile per palese carenza dei relativi
presupposti oggettivi.
L'atto di appello - che la regione Veneto assume essere nella
specie invasivo e compromissorio della peculiare garanzia prevista
dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione, per l'esercizio
della funzione di consigliere regionale - è privo di qualsiasi
portata "esterna" rispetto allo specifico alveo processuale in cui si
iscrive; esso esprime soltanto l'esercizio del diritto di reclamo che
l'ordinamento assicura, "nel" e "per" il processo, a tutte le parti,
pubbliche o private che siano. L'impugnazione, infatti, qualunque sia
il soggetto legittimato a proporla, ha come termine oggettivo di
riferimento, non la posizione delle parti in quanto tali, ma
unicamente la statuizione giurisdizionale avverso la quale si
reclama. Sicché, è la statuizione in sé - e non certo l'atto di
gravame - ad essere se mai potenzialmente suscettibile di assumere
quella rilevanza esterna al processo, idonea a perturbare la sfera
delle attribuzioni costituzionalmente riservate ad enti o poteri
dello Stato.
D'altra parte, neppure è senza significato la circostanza che
questa Corte - mentre ha ritenuto il pubblico ministero legittimato a
sollevare conflitto di attribuzione quale "potere", allorché venga
in discorso l'indipendenza nell'espletamento delle proprie
attribuzioni finalizzate all'obbligatorio esercizio della azione
penale (da ultimo, ordinanza n. 521 del 2000) - ha escluso che "il
potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza
di primo grado" possa ritenersi "riconducibile all'obbligo di
esercitare l'azione penale" (sentenza n. 280 del 1995).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto sollevato dalla regione
Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte