Sentenza n. 164/1963
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/12/1963 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione autonoma della
Sardegna con ricorso notificato il 3 aprile 1963, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale l'11 successivo ed iscritto al
n. 3 del Registro ricorsi 1963, per conflitto di attribuzione tra la
Regione autonoma della Sardegna e lo Stato, sorto a seguito del decreto
del Ministro delle finanze 28 gennaio 1963, n. 41212, col quale è
stato revocato il trasferimento alla Regione sarda dell'immobile
denominato stagno di Tortoli', in località Arbatax del Comune di
Tortoli' (Nuoro).
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 6 novembre 1963 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi l'avv. Pietro Gasparri, per il Presidente della Regione
autonoma della Sardegna, e il sostituto avvocato generale dello Stato
Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 3 aprile 1963 la Regione autonoma
della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore Efisio Corrias,
rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Gasparri, previa deliberazione
della Giunta regionale in data 27 marzo 1963, sollevava conflitto di
attribuzione nei confronti del decreto del Ministro delle finanze 28
gennaio 1963, n. 41212, col quale, essendosi rilevato che lo stagno
denominato Tortolì, in località Arbatax, comunicante col mare e
costituito da acqua salmastra, appartiene al demanio marittimo a norma
dell'art. 28 del Codice della navigazione, se ne disponeva la revoca
del trasferimento alla Regione sarda in quanto, per la cennata sua
qualità, lo stagno doveva rimanere escluso dall'elenco dei beni
trasferiti alla Regione medesima.
Nel ricorso la Regione sostanzialmente afferma che lo stagno
figurava registrato fra i "beni patrimoniali immobili dello Stato"
quando si trattò di dare esecuzione all'art. 14 dello Statuto
speciale, in forza del quale la Regione, nell'ambito del suo
territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato e in
quelli demaniali.
La Regione poi, in virtù della sua competenza generale in materia
di pesca, sancita dall'art. 3, lett. i, dello Statuto, ebbe a concedere
il diritto esclusivo di pesca sul detto stagno, per dodici anni, ad una
cooperativa di pescatori, contro un corrispettivo fisso di lire 500.000
annue e la partecipazione al 50 per cento degli utili della pesca, che,
data la sua abbondanza nello stagno, rappresenta un cespite non
indifferente.
Intervenuto il menzionato decreto del Ministro delle finanze si
profilerebbero, come osservava la Regione, diverse possibili
interpretazioni della sua portata, e precisamente: o esso si risolve in
una mera affermazione relativa alla proprietà dello stagno, senza
incidere sui diritti di pesca relativi; o esso costituisce un mezzo con
cui il Ministero delle finanze, pur senza disconoscere la competenza
della Regione in materia di pesca, intende tuttavia opporsi a quanto
disposto dalla Regione in ordine alla pesca nello stagno in questione;
o il Ministero ha inteso negare la competenza della Regione a
provvedere in tema di pesca marittima, in violazione dell'art. 3, lett.
i, dello Statuto e dell'interpretazione datane dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 49 del 1958.
Ciò premesso, la Regione precisava che il ricorso era inteso a
contestare quest'ultima ipotesi, e chiedeva che, se il decreto
ministeriale in esame fosse inteso siccome efficace a far cessare gli
effetti della concessione di pesca, fosse annullato, perché
invaderebbe la competenza riservata alla Regione sarda ai sensi degli
artt. 3, lett. i, e 6 dello Statuto speciale, e frattanto ne domandava
la sospensione.
2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, resisteva al ricorso e,
nelle deduzioni presentate, l'Avvocatura osservava preliminarmente che
il ricorso stesso è parziale ed ipotetico, e pertanto inammissibile.
L'Avvocatura comunque osservava che, accertata l'appartenenza dello
stagno al demanio marittimo, consegue l'illegittimità della
concessione dei diritti di pesca, effettuata dalla Regione sull'erroneo
supposto dell'appartenenza dello stagno al demanio idrico. Ma con ciò
si profilerebbe un ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso,
che apparirebbe proposto in relazione alle conseguenze e non alla
sostanza del provvedimento impugnato, senza addurre alcun motivo per
dimostrare che questo provvedimento è illegittimo o ha invaso la sfera
di competenza della Regione.
Quanto al merito, rilevava che l'interpretazione degli artt. 3,
lett. i, e 6 dello Statuto sardo, fornita dalla Corte costituzionale,
non suffragherebbe l'assunto della Regione, in quanto la Corte stessa,
con le sentenze nn. 23 del 1957 e 49 del 1958, avrebbe sì affermato
che la Regione può ben disciplinare ed anche abolire i preesistenti
diritti di pesca marittima, ma avrebbe altresì precisato che non può
disporre nuove concessioni in materia senza il consenso dello Stato.
Circa la richiesta di sospensiva, l'Avvocatura osservava che il
provvedimento di decadenza della concessione accordata dalla Regione,
anche se conseguenziale all'accertamento della diversa natura dello
stagno, non era stato ancora concretamente emanato, né minacciato.
3. - Il 30 maggio scorso la difesa della Regione presentava una
memoria con cui insisteva nella richiesta di sospensiva dell'impugnato
decreto ministeriale.
Nella memoria sostanzialmente si osservava che la stessa Avvocatura
avrebbe riconosciuto, nelle proprie deduzioni, che il decreto
impugnato, in quanto dichiarava l'appartenenza dello stagno Tortoli' al
demanio marittimo, comporterebbe necessariamente la illegittimità
della concessione esclusiva di pesca effettuata dalla Regione sullo
stagno medesimo in favore della cooperativa di pescatori. Pertanto
fondata si dimostrerebbe l'ipotesi posta dalla Regione a base del suo
ricorso, poiché l'Avvocatura stessa riconoscerebbe che il decreto
impugnato mette senz'altro in discussione il potere della Regione sarda
di rilasciare concessioni di pesca in quelle acque, tanto più che
ordina all'Intendenza di finanza di Nuoro di procedere alla formale
presa di possesso dello stagno.
Affermava poi che le acque dello stagno non potrebbero ritenersi
appartenenti al demanio marittimo e sosteneva che, in proposito, ben
potrebbe pronunciarsi la Corte in sede di conflitto di attribuzione,
data la diretta influenza che il decreto impugnato spiegherebbe sulla
competenza della Regione in materia di pesca. In subordine rilevava
che i provvedimenti amministrativi in materia di pesca resterebbero pur
sempre di competenza regionale, salvo un semplice potere di opposizione
da parte dello Stato.
Nell'udienza di camera di consiglio del 4 giugno non veniva emesso
alcun provvedimento sulla domanda di sospensione, in quanto le parti,
di accordo, chiedevano che la causa fosse rimessa, per la discussione,
a udienza fissa. Al che fu provveduto con ordinanza presidenziale che
ha fissato l'udienza odierna.
4. - La difesa della Regione ha depositato il 24 ottobre una
memoria illustrativa con cui afferma che la controversia si articola in
due distinte questioni. La prima rifletterebbe la esattezza o meno
della qualificazione di acque marittime attribuita allo stagno di
Tortoli' col decreto impugnato. Al riguardo la Regione però osserva
che, a rigore, dovrebbe escludersi dalla competenza della Corte
costituzionale la risoluzione della questione stessa, giacché il
conflitto di attribuzione sorge a seguito di una pretesa invasione di
competenza da parte di un ente a danno di un altro ente, mentre nella
specie non si contesta il potere dell'Amministrazione statale di
procedere alla qualificazione delle acque, ma si dubita solo della
esattezza della qualificazione stessa.
Tuttavia, dichiara altresì la Regione di non opporsi a che la
indagine della Corte, ove si ritenga necessario, investa anche tale
aspetto della causa.
La seconda questione si scinderebbe in due quesiti, concernenti, il
primo, la interpretazione della formula del decreto impugnato, nel
senso, già profilato nelle precedenti difese, di accertare, cioè, se
essa significhi o meno negazione della competenza regionale in materia
di concessioni di pesca; il secondo se la detta competenza appartenga
allo Stato o alla Regione.
Osserva in proposito la difesa della Regione che, ove
l'affermazione dell'Avvocatura, secondo cui non è stato né emanato
né minacciato un provvedimento di decadenza della concessione potesse
significare che il decreto impugnato non costituisce ex se un atto di
ingerenza diretta dello Stato in tema di diritti di pesca, realmente il
ricorso potrebbe considerarsi come una "inutile precauzione".
Tuttavia, assumendo essere quanto meno dubbio il pensiero
dell'Amministrazione al riguardo, passa ad affermare che, secondo lo
spirito delle sentenze nn. 23 del 1957 e 49 del 1958 della Corte, in
materia di concessioni di pesca in acque marittime, spetterebbe allo
Stato soltanto un potere di opposizione alle relative decisioni della
Regione, eventualmente attinenti a campi riservati allo Stato medesimo,
come la difesa, o la libertà e la sicurezza di navigazione.
Ne deriverebbe che in un caso in cui, come quello in esame, un
diritto di pesca sorto per concessione della Regione non venga
esplicitamente sottoposto a motivata riserva nel provvedimento che
trasferisce allo Stato lo specchio d'acqua su cui il diritto stesso
insiste, la preesistente concessione si dovrebbe senz'altro ritenere
assentita dallo Stato.
La difesa della Regione si pone quindi il quesito se sia
ammissibile la richiesta pronuncia della Corte, esplicitamente
riconoscendo che sarebbe "in certo modo preventiva", e, senza
espressamente risolvere tale quesito, lo sottopone alla Corte,
adombrando altresì, una eventuale illegittimità costituzionale
dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nel caso che tale norma
dovesse ritenersi preclusiva di un regolamento preventivo di competenza
nei rapporti fra Stato e Regione, dovendosi riconoscere che l'articolo
134 della Costituzione non consentirebbe una consimile limitazione.
5. - L'Avvocatura pure ha presentato, il 10 ottobre, una memoria
illustrativa con cui, dopo avere esposto la genesi dell'errore in base
al quale le acque dello stagno di Tortoli' furono, a suo dire, in primo
tempo, incluse nei beni da trasferire alla Regione in attuazione
dell'art. 14 dello Statuto sardo (inclusione dovuta, secondo
l'Avvocatura, all'erronea iscrizione delle acque stesse nelle scritture
catastali, in luogo dei relativi diritti di così detta "quarta regia"
da tempo immemorabile goduti dall'Amministrazione a titolo
patrimoniale), chiarisce i motivi tecnici che condussero al
riconoscimento della natura demaniale delle acque stesse.
Come risulterebbe, infatti, dal verbale dell'apposita Commissione
ministeriale, fu constatato "che lo stagno in questione, costituito da
acqua salsa e salmastra, comunica liberamente col mare attraverso un
canale della lunghezza di circa ottocento metri e della larghezza di
trenta", per cui doveva riconoscersi che lo stagno era di pertinenza
del demanio pubblico marittimo ai sensi dell'art. 28 del Codice della
navigazione.
Ciò posto, l'Avvocatura sostiene che il problema della
qualificazione giuridica delle acque sarebbe pregiudiziale alla
questione della spettanza dei relativi poteri di amministrazione allo
Stato o alla Regione. Dall'appartenenza o meno dello stagno medesimo
al demanio marittimo dipenderebbe infatti l'ampiezza della sfera di
competenza della Regione, che, nell'ipotesi affermativa, sarebbe
limitata alla disciplina della pesca od alla concessione di diritti
esclusivi di pesca, previo consenso dell'Amministrazione statale, alla
quale sono riservati tutti i diritti ed i poteri connessi alla
proprietà pubblica del demanio marittimo ed agli usi pubblici cui è
destinato.
Nel merito insiste nel sostenere l'infondatezza del ricorso,
ricordando che le caratteristiche delle acque dello stagno Tortoli'
rendono indubbia la sua appartenenza al demanio idrico, riservato allo
Stato per effetto dell'art. 14 dello Statuto sardo, onde, in
conformità della giurisprudenza della Corte, già ricordata, non
sussisterebbe il potere della Regione di disporre delle acque in
questione senza il consenso dello Stato e senza l'osservanza delle
norme dettate dallo stesso a tutela dell'uso pubblico del mare. Considerato in diritto :
1. - Superata la fase del procedimento riguardante la domanda di
sospensione, viene ora la causa all'esame della Corte per la decisione
del merito. Il quale è sostanzialmente prospettato dalle parti in
causa sotto tre distinti riflessi: a) illegittimità, in se stesso, del
provvedimento impugnato, in quanto, con conseguente invasione della
sfera di competenza della Regione, sarebbe errata la attribuzione del
carattere demaniale allo stagno Tortoli'; b) invasione della sfera di
attribuzione della Regione, in quanto al provvedimento si attribuisca
l'effetto conseguenziale della revoca o decadenza della concessione di
pesca, fatta dalla Regione in tempo anteriore alla dichiarazione di
demanialità dello stagno; c) se al provvedimento non si riconosca tale
effetto conseguenziale, si richiede dalla Corte una pronuncia
preventiva circa l'attribuzione, in base alla norma statutaria (art. 3,
lett. i, dello Statuto speciale), del potere della Regione di
provvedere alle concessioni di pesca anche se si tratti di acque
marittime.
2. - Sul primo punto - a parte ogni questione sulla competenza
della Corte all'accertamento della demanialità dello stagno, quale
presupposto del conflitto di attribuzione - la difesa della Regione non
ha insistito; si deve ritenere che abbia, anzi, abbandonato ogni
richiesta in proposito. Già nel ricorso si adombrava
un'interpretazione del provvedimento impugnato, indipendente da ogni
accertamento sulla demanialità e da una possibile conseguente
questione che implicasse un conflitto di attribuzione, quando si
affermava che la interpretazione del decreto impugnato poteva
risolversi in una mera affermazione relativa alla proprietà demaniale
dello stagno, senza incidere sui diritti di pesca che su di esso si
esercitano: il che significa completa indipendenza della dichiarazione
di demanialità dello stagno dalla concessione di pesca precedentemente
accordata dalla Regione quando lo stagno era formalmente incluso fra i
beni di sua pertinenza a norma dell'art. 14 dello Statuto regionale.
Da ultimo poi, nella seconda memoria, conclusiva del procedimento, la
difesa della Regione, dopo aver rilevate le affermazioni contenute
nelle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, che un provvedimento di
decadenza della concessione assentita dalla Regione "non è stato
ancora emanato e, in verità, neppure in concreto minacciato", e che un
atto di ingerenza diretta dell'Amministrazione statale in tema di
diritto di pesca non sarebbe implicito nel decreto ministeriale
impugnato, né dovrebbe essere prospettato come un suo necessario
sviluppo, in base a queste affermazioni dichiarava che, se così
dovesse ritenersi, il campo della competenza amministrativa regionale
non sarebbe stato invaso, né i suoi confini risulterebbero contestati.
Onde apertamente riconosceva che "conseguentemente il ricorso potrebbe
essere considerato come una precauzione inutile".
Se così è - ed è, come si vedrà - non vi sarebbe luogo ad un
giudizio per conflitto di attribuzione.
3. - È vero - e questo riguarda il secondo punto innanzi ricordato
- che l'Avvocatura dello Stato ha ritenuto di potere affermare, in un
primo momento, che la nuova qualificazione delle acque, siccome acque
salse o salmastre, come tali facenti parte del demanio marittimo ai
sensi dell'art. 28 del Codice della navigazione e in relazione all'art.
14 dello Statuto sardo, comporterebbe la illegittimità della
concessione precedentemente accordata dalla Regione; e questa spiega
che sarebbe stata indotta a proporre il ricorso per conflitto di
attribuzione per il caso che l'Amministrazione dello Stato intendesse,
appunto, essendosi modificata la qualificazione delle acque dello
stagno, non fare una mera questione di proprietà, ma mettere in
discussione il potere della Regione di rilasciare concessioni di pesca
nelle dette acque. Aggiunge, anzi, la difesa della Regione, che questa
ipotesi potrebbe forse trovare un fondamento nell'ordine dato, nella
seconda parte del provvedimento impugnato, all'Intendenza di finanza di
Nuoro di "provvedere alla formale presa di possesso dello stagno". Ma,
in verità, il provvedimento impugnato non legittima affatto simili
illazioni e quella perentoria conclusione. In esso si premette che lo
stagno, quale bene di demanio marittimo, come tale riconosciuto a
seguito degli accertamenti tecnici eseguiti, doveva rimanere escluso
dall'elenco dei beni trasferiti alla Regione sarda, e che pertanto si
era reso necessario provvedere alla sua restituzione formale al demanio
pubblico dello Stato, e si dispone, con l'articolo 1, la revoca del
trasferimento alla Regione dello stagno, in primo tempo avvenuta in
base all'art. 14 dello Statuto sardo, e, con l'art. 2, si manda
all'Intendenza di finanza di Nuoro di provvedere alle conseguenti
"variazioni delle scritture ipotecarie e catastali" e di provvedere,
con le Amministrazioni interessate, "alla formale presa di possesso
della realità, quale bene del demanio pubblico marittimo". Ma,
provvedere alle variazioni sui registri immobiliari e prendere il
formale possesso della "realità", cioè del bene immobile, da parte
dell'autorità marittima non significa far decadere tutti i diritti che
siano stati legittimamente costituiti sull'immobile, e quindi anche la
concessione di pesca, a suo tempo accordata dalla Regione quando aveva
potestà di accordarla in base ad una norma statutaria ed ha ancora
potestà di farlo in base alla norma stessa tuttora in vigore. Sembra
di tutta evidenza che, in siffatte circostanze, occorreva una
dichiarazione espressa di decadenza della concessione assentita dalla
Regione, e solo di fronte ad un atto simile o ad una sia pure non
formale ma chiara, univoca determinazione di volontà
dell'Amministrazione nel senso della decadenza della precedente
concessione fatta dalla Regione, poteva questa ritenersi legittimata a
proporre il conflitto di attribuzione, per non sentir menomato il suo
diritto - riconosciuto altresì da questa Corte con le ricordate
sentenze nn. 23 del 1957 e 49 del 1958 - ad accordare le concessioni di
pesca anche in acque marittime, sia pure con certe limitazioni,
nell'interesse nazionale, e quindi d'intesa con la competente
Amministrazione statale.
4. - La mancanza di un atto formale o, almeno, di una univoca non
formale manifestazione di volontà - come pure è stato ammesso da
questa Corte (v. sentenze 18 gennaio 1957, nn. 11 e 12) - con cui si
affermi il diritto di esercitare un potere, per competenza propria, in
contrasto con l'affermazione di altro ente o amministrazione che
pretenda che quel potere a sé competa, non può legittimare, come
precedentemente si è visto, l'ammissione del procedimento per
conflitto di attribuzione dinanzi a questa Corte. A parte il rilievo -
che pure è stato fatto dall'Avvocatura dello Stato in occasione della
discussione orale - che agendosi, in materia, in via di ricorso, una
richiesta preventiva di regolamento di competenza, cui in definitiva è
giunta la difesa della Regione, costituirebbe una domanda nuova e
perciò inammissibile, l'istituto del conflitto di attribuzione deve
essere mantenuto entro i confini ad esso segnati dalla Costituzione,
per non trasformare la Corte costituzionale in un organo meramente
consultivo. Né si vede come la Corte possa preventivamente esaminare
un caso che può dar luogo a conflitto di attribuzione, quando, in
mancanza di una precisa determinazione dei presupposti, delle ragioni e
dei motivi che possano indurre, in concreto, un ente od
un'amministrazione ad affermare la propria competenza, la Corte
dovrebbe decidere in base ad astratte formulazioni di ipotesi, che
potrebbero non trovare concreto riscontro nella realtà. E pertanto,
rispetto al caso in esame, soltanto quando venisse revocata o
dichiarata decaduta la concessione di pesca accordata dalla Regione, o,
sia pure non formalmente, ma in modo chiaro, fosse espressa la
volontà, in tal senso, dell'Amministrazione, solo allora,
palesandosene i concreti motivi, la Corte potrebbe giudicare se il caso
possa essere inquadrato entro la sfera di un conflitto di attribuzione
costituzionalmente rilevante e se, nel merito, competa il potere
all'ente o alla amministrazione che ha agito.
Sotto tutti i profili il ricorso proposto dalla Regione sarda è
pertanto da dichiarare inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1963:164 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte