Corte costituzionale

Ordinanza n. 164/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/11/1970 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 635,

secondo comma, n. 2, del codice penale, promossi:

1) con ordinanza emessa il 14 marzo 1970 dal pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di Battilana Maria Carmina ed altri,

iscritta al n. 177 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 150 del 17 giugno 1970;

2) con ordinanza emessa il 28 marzo 1970 dal giudice istruttore del

tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Moccia Egidio

ed altri, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 1970 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 1 luglio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice

relatore Costantino Mortati.

Ritenuto che con ordinanza 14 marzo 1970, pronunciata nel corso del

procedimento penale contro Battilana Maria Carmina ed altri, il pretore

di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

635, secondo comma, n. 2, del codice penale, nella parte in cui prevede

come circostanza aggravante e come causa di procedibilità d'ufficio

del reato di danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da

lavoratori in occasione di uno sciopero, in riferimento agli artt. 3 e

40 della Costituzione;

che identica questione è stata altresì sollevata dal giudice

istruttore del tribunale di Ferrara con l'ordinanza 28 marzo 1970 nel

corso del procedimento penale contro Moccia Egidio ed altri;

che Battilana Maria Carmina ed altre imputate nel giudizio pendente

avanti il pretore di Roma si sono costituite avanti questa Corte col

patrocinio dell'avv. Luciano Ventura con atto 4 luglio 1970;

che i due giudizi possono essere riuniti, avendo eguale oggetto.

Considerato che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione,

questa Corte, con sentenza n. 119 del 18 giugno 1970, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 635, secondo comma, n. 2,

del codice penale, nella parte in cui prevede come circostanza

aggravante, e come causa di procedibilità d'ufficio, del reato di

danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in

occasione di uno sciopero o da datori di lavoro in occasione di

serrata;

che per effetto di tale sentenza l'indicata norma ha cessato di

avere efficacia (art. 136, Cost.).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 635, secondo comma, n. 2, del codice penale,

già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 119 del

18 giugno 1970 nella parte in cui prevede come circostanza aggravante,

e come causa di procedibilità d'ufficio, del reato di danneggiamento

il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno

sciopero e da datori di lavoro in occasione di serrata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:164 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte