Sentenza n. 164/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1971 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 171/1964
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 7
della legge 4 aprile 1964, n. 171, sulla disciplina della vendita delle
carni fresche e congelate, promossi con sei ordinanze emesse il 22
dicembre 1969 dal pretore di Seneghe in altrettanti procedimenti penali
rispettivamente a carico di Carta Angelo, Zocheddu Serafino, Fara
Franceschino, Pes Giuseppe Maria, Sanna Pietro e Pinna Antonio,
iscritte ai nn. 91, 92, 93, 94, 95 e 96 del registro ordinanze 1970 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1 aprile
1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1971 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco
Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di sei procedimenti penali a carico di macellai imputati,
fra l'altro, di violazione dell'art. 5 della legge 4 aprile 1964, n.
171, per aver omesso di esporre nei loro negozi le tabelle indicanti lo
stato - fresco o congelato - della carne posta in vendita, il pretore
di Seneghe, prima di emettere i decreti penali di condanna a carico dei
prevenuti, si poneva il quesito se fosse legittimo l'art. 7 della legge
suddetta, il quale è così formulato:
"I contravventori alle norme del precedente articolo" (che riguarda
l'obbligo, per gli importatori di carni congelate, di tenere un
registro di carico e scarico) "sono puniti con ammenda da lire 500.000
a lire 10.000.000.
In caso di recidiva, il contravventore è cancellato dall'elenco
degli importatori di carni.
Chiunque contravviene alle altre disposizioni della presente legge
è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 10.000.000. Pendendo
provvedimento penale può essere disposta la sospensione della licenza
sino all'esito del giudizio penale.
In caso di recidiva la licenza di vendita è revocata".
Secondo il pretore, non è tanto la misura della pena, per altro di
per sé elevata, a far sorgere dubbi di natura costituzionale, quanto
il fatto che essa è identica per ipotesi diverse, ossia per quelle
indicate, rispettivamente, nel primo e nel terzo comma dell'articolo:
omissione del registro di carico e scarico, da parte degli importatori
di carni congelate, e mancata apposizione della tabella o insegna con
indicazione dello stato (fresco o congelato) della carne, da parte
dell'esercente. Non sarebbe giusto, insomma, prevedere reati diversi e
sanzionarli in modo identico, tanto più che l'uno appare più grave
rispetto all'altro, potendo consistere, il primo, nell'importazione
clandestina e fraudolenta di carne congelata, il secondo, nella omessa
collocazione, anche solo per distrazione, di un cartello.
Dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni, si è costituita
dinanzi alla Corte solo la Presidenza del Consiglio dei ministri, con
atto del 15 aprile 1970, nel quale si sostiene che la questione è
infondata poiché :
a) l'apposizione di cartelli o tabelle di contraddistinzione
nell'esercizio commerciale e la tenuta dei registri di carico e scarico
di carni congelate importate attengono entrambe a prescrizioni di
polizia: l'"importazione clandestina e fraudolenta", cui allude il
pretore, è ipotesi diversa, del tutto estranea alla legge del 1964 e
da ascrivere ai reati di contrabbando, nel duplice aspetto doganale e
sanitario;
b) stante l'identità ontologica delle ipotesi previste nell'art. 7
denunziato, l'identità della pena non è irrazionale;
c) comunque, non compete alla Corte sindacare la congruità o meno
della sanzione, né eventuali imperfezioni di tecnica legislativa.
Con memoria in data 3 giugno 1971, l'Avvocatura ha confermato le
proprie tesi ed insistito nelle conclusioni prese. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Seneghe, con sei ordinanze di identico
contenuto, emesse in altrettanti procedimenti penali, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma,
della legge 4 aprile 1964, n. 171 ("Modificazioni al r.d.l. 26
settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni
fresche e congelate"), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in
quanto punisce con la stessa pena (ammenda da lire 500.000 a lire
10.000.000) chi, anche per mera distrazione, ometta di apporre nel suo
locale il cartello o la tabella indicante lo stato della carne in
vendita - fresca o congelata - (art. 5 della citata legge) e chi la
carne congelata importa, magari clandestinamente e fraudolentemente
(art. 7, primo comma, in relazione all'art. 6 della stessa legge).
2. - La questione non è fondata.
È da premettere che le rigorose norme penali sono contenute in una
legge volta alla liberalizzazione della distribuzione e all'incremento
della vendita di tutte le carni negli spacci di macelleria, secondo un
indirizzo opposto a quello seguito dal r.d.l. 26 settembre 1930, n.
1458: e sono, tali norme, dirette ad ovviare agli inconvenienti che la
nuova disciplina potrebbe determinare.
Non rileva l'imperfetta tecnica legislativa dell'art. 7, che tiene
distinta e situa in commi diversi la previsione di sanzioni penali
principali qualitativamente e quantitativamente identiche e, per il
caso di recidiva, di analoghe sanzioni penali accessorie (cancellazione
dall'elenco degli importatori e revoca della licenza di vendita).
Qualcuno può criticare il trattamento giuridico-penale indiscriminato
per fatti che gli appaiono oggettivamente e, magari, subiettivamente
diversi (è facile ipotizzare una semplice dimenticanza nella mancata
apposizione dell'insegna o tabella di cui all'art. 5, primo comma,
mentre è difficilmente concepibile la non intenzionale trasgressione
dell'obbligo, che incombe sull'importatore, di tenere il registro di
carico e scarico e di effettuarvi le regolari annotazioni cronologiche,
richieste dall'art. 6); ma ciò non basta a che la legge sia dichiarata
illegittima; infatti la parità di trattamento di condotte diseguali
può non contrastare con quei principi di razionalità oltre i quali
non è ammesso il controllo della Corte.
E se è pur vero che la libertà di scelta da parte del legislatore
sulla congruità della pena per il fatto di reato trova il suo limite
nella ragionevolezza (cfr. sentenze di questa Corte n. 21 del 1957, n.
46 del 1959, n. 67 del 1963, n. 109 del 1968), è altrettanto vero che
il giudizio su quest'ultima non può dipendere da astratte simmetrie
né da valutazioni tecnico-politiche su quella congruità, bensì va
ricondotto in modo unitario allo scopo che la legge si prefigge di
raggiungere. E lo scopo, qui, si raggiunge con la imposizione di talune
formalità che sono state rese più rigorose, rispetto al disegno di
legge governativo originario (Atti della Camera, IV Leg., doc. n. 589)
- il quale si limitava a richiamare la pena della ammenda sino a lire
500.000 prevista dall'art. 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283 -
durante l'iter parlamentare (Atti del Senato, IV Leg., doc. n. 307 A;
Res. della IX Comm., 18 marzo 1964); formalità la cui inosservanza
realizza contravvenzioni di polizia di sicurezza, in quanto concernono
la prevenzione di certi delitti contro la sanità pubblica, l'economia
pubblica e, in ispecie, il commercio; contro la regolamentazione delle
licenze di importazione; contro gli interessi finanziari dello Stato e
di enti pubblici minori.
Sotto l'aspetto della prevenzione, tanto la mancata apposizione del
cartello, quanto l'importazione irregolare di carni congelate non
appaiono, necessariamente, infrazioni di diversa gravità: infatti, sia
l'uno che l'altro comportamento può essere doloso (vedi art. 42,
ultimo comma, cod. pen.) e, a parte ciò, favorisce la perpetrazione
dei delitti cui sopra si è accennato, rispetto ai quali, dunque, fatti
che in sé appaiono assai diversi fra loro possono essere idonei a
determinare analoghe situazioni di turbativa o di pericolo, che non è
arbitrario reprimere con pena che vada da un minimo a un massimo
indifferenziati.
La legge n. 171 del 1964 pone sullo stesso livello non soltanto la
mancata o irregolare tenuta del libro di carico e scarico relativo
all'importazione di carni congelate (art. 6) e la mancata collocazione
di insegne o tabelle di distinzione delle carni (fresche o congelate),
ma incrimina tutta una serie di altri fatti, diversi l'uno dall'altro,
come la mancata collocazione di insegne o tabelle di distinzione delle
specie animali per cui è autorizzata la vendita (art. 5, primo comma,
ultima parte); la vendita promiscua nello stesso locale di carni
fresche e congelate senza autorizzazione del Consiglio comunale (art.
4); la vendita in giorni diversi da quelli prestabiliti, in accordo con
l'autorità comunale competente, di carni congelate negli spacci di
carni fresche, che per la loro attrezzatura e dimensione non consentono
una netta separazione (art. 5, secondo comma); la vendita di carni
congelate a prezzo diverso da quello fissato dal C.I.P. (art. 5, quarto
comma), ecc.
Del resto, soccorre il prudente arbitrio del magistrato, nella
valutazione del fatto e nell'applicazione in concreto della pena. Nei
casi più lievi (indipendentemente dall'accertamento della buona fede,
che è scriminante anche in materia contravvenzionale) egli ben può
riconoscere la presenza delle circostanze attenuanti generiche (art. 62
bis cod. pen.), che importano la diminuzione della pena in misura non
eccedente un terzo (art. 65, n. 3, cod. pen.); mentre, nei casi più
gravi, può applicare la pena nel massimo e, allorquando, per le
condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge è da
presumersi inefficace, pur se applicata nel massimo, ha facoltà di
aumentarla sino al triplo (art. 26, secondo comma, cod. pen.).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, terzo comma, della legge 4 aprile 1964, n. 171
("Modificazioni al r.d.l. 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina
della vendita delle carni fresche e congelate"), sollevata dal pretore
di Seneghe, con le ordinanze in epigrafe, con riferimento all'art. 3
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:164 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte