Sentenza n. 164/1972
Altra decisione · depositata il 28/11/1972 · relatore Costantino Mortati
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
Emilia-Romagna, notificato il 27 marzo 1972, depositato in cancelleria
il 13 aprile successivo ed iscritto al n. 11 del registro conflitti
1972, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 28
gennaio 1972, n. 243, del prefetto di Piacenza, avente ad oggetto la
nomina di un Commissario prefettizio per la temporanea amministrazione
del Comune di Podenzano.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1972 il Giudice
relatore Costantino Mortati;
uditi l'avv. Giorgio Berti, per la Regione Emilia-Romagna, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, con atto
notificato il 27 marzo 1972, ha proposto ricorso per conflitto di
attribuzione sorto a seguito della nomina da parte della Giunta
regionale di un Commissario per la gestione provvisoria del Comune di
Podenzano (delibera 25 gennaio 1972, n. 20, ratificata dal Consiglio
regionale con delibera n. 8 del 9 febbraio 1972) e della nomina, da
parte del prefetto di Piacenza, di un altro Commissario per la
temporanea amministrazione dello stesso Comune (decreto 28 gennaio
1972, n. 243).
Tali nomine erano state originate dalle dimissioni di 14
consiglieri comunali, tra i quali un assessore anziano e un assessore
supplente, precedute dalle dimissioni del sindaco, accettate dal
Consiglio. Il Comune aveva così perso oltre la metà dei componenti
del Consiglio, né l'Amministrazione comunale poteva essere retta, fino
al rinnovo di questo, dalla Giunta e dal sindaco in carica, perché sia
costui sia l'assessore anziano risultavano cessati dalle funzioni.
Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha
chiesto che il ricorso venga respinto.
2. - Impugnando il decreto n. 243 del 1972 per incompetenza del
prefetto (violazione della V disposizione transitoria dello Statuto
Emilia-Romagna in relazione agli artt. 123 e 130 Cost. e agli artt. 59
e 64 della legge 10 febbraio 1953, n. 62), la Regione contesta, in
primo luogo, che nell'attuale realtà costituzionale sia ammissibile
una separazione concettuale tra controlli sugli atti e controllo sugli
organi, in relazione al ruolo dello Stato e della Regione rispetto agli
Enti locali. La funzione di controllo, dovrebbe, invece, ripartirsi nel
senso che alla Regione spetta assicurare la regolarità del
funzionamento delle amministrazioni locali e che allo Stato competono,
oltre all'insieme dei principi generali previsti nell'art. 128 Cost., i
poteri disciplinari di sanzionare le anomalie di svolgimento del
rapporto tra comunità locale e i suoi rappresentanti. Sarebbero quindi
conservati allo Stato quei poteri che, come lo scioglimento dei
Consigli e la sospensione o la rimozione dei sindaci, rivelano un
contenuto sanzionatorio rispetto agli amministratori, mentre alla
Regione sarebbero riconosciuti i poteri di controllo intesi a
promuovere il funzionamento dell'ente come tale, la conformità dei
suoi atti, della sua attività complessiva, della sua stessa presenza,
agli scopi che rendono quest'ultima necessaria. L'art. 130 della
Costituzione, pur rifacendosi al solo controllo sugli atti, in
considerazione della circostanza che tale tipo di controllo è la
misura puntuale e più penetrante del controllo sul funzionamento,
conferirebbe alle Regioni, in sintesi, tutto il controllo sul
funzionamento degli enti locali.
3. - Tale ripartizione di competenze tra Stato e Regione troverebbe
conforto, oltre che nell'impostazione originaria del sistema dei
controlli, nei precisi orientamenti emersi dalla legislazione statale,
di Regioni ad autonomia speciale e dalla stessa giurisprudenza della
Corte costituzionale.
Quanto ai precedenti storici, la Regione, attraverso un esame della
legislazione e della dottrina dall'inizio del secolo all'emanazione
della Costituzione, sottolinea come i poteri sanzionatori di rimozione,
scioglimento revoca e sospensione erano stati definiti solo
impropriamente come poteri di controllo. Essi, comunque, avevano dato
origine alla distinzione tra controllo sugli atti e sugli organi per
unificare concettualmente la somma dei poteri facenti capo al prefetto.
Ma sin dal 1900 si era avvertito come l'intervento prefettizio, in caso
di mancato funzionamento degli organi ordinari degli enti locali, si
risolveva in una sostituzione di attività, applicazione del potere di
vigilanza del prefetto su tutte le amministrazioni. "Se nel sistema
prefettizio", conclude la Regione, "il controllo si dipartiva dalla
vigilanza che spettava al prefetto su tutte le Amministrazioni locali,
nel sistema regionale il controllo sugli Enti locali in tutta la sua
estensione si diparte dal controllo sugli atti, giacché appunto il
controllo verifica oggi un rapporto di autonomia e non d'autarchia. E
così come la vigilanza prefettizia generale includeva in precedenza il
controllo sugli atti, oggi è il controllo sugli atti che regge come
criterio e competenza tutte le forme di controllo sui Comuni e le
Provincie. E così si vede anche che il solo controllo che ne rimane
fuori, ma chiamato tale solo impropriamente, è quello corrispondente
allo scioglimento dei Consigli e alla revoca e sospensione dei Sindaci,
prerogativa dell'ordinamento statale".
4. - La competenza regionale alla nomina di un Commissario in
situazioni come quella in esame sarebbe stata implicitamente
riconosciuta anche dall'art. 59 della legge n. 62 del 1953, laddove
conferisce alla Regione il controllo sostitutivo senza distinguere tra
sostituzione di atti e sostituzione di organi. Una diversa
interpretazione di tale disposizione ricavata dall'art. 64 non terrebbe
conto che l'inciso contenuto alla fine del primo comma di questo
articolo ("ferme restando le attribuzioni di cui alla legge 8 marzo
1949, n. 277") chiarisce che al prefetto sono stati conservati soltanto
i poteri sanzionatori di scioglimento e di rimozione. Né potrebbe
sostenersi che la nomina di un Commissario si risolva sempre in una
sanzione: situazioni come quella di specie dimostrerebbero l'esistenza
di casi in cui la nomina di un Commissario non pregiudica l'andamento
fisiologico del rapporto tra l'ente e i suoi rappresentanti,
comportando soltanto una constatazione di inattività e non una censura
del comportamento dei funzionari elettivi.
5. - Alla stessa conclusione perverrebbero le sentenze n. 24 del
1957 e n. 128 del 1963 della Corte costituzionale e lo stesso criterio
di separazione tra sostituzione di attività e sostituzione
sanzionatoria sarebbe stato adottato dalla legge 2 marzo 1966, n. 3,
della Regione Friuli-Venezia Giulia, in applicazione dell'art. 60
dello Statuto che sarebbe riproduttivo dell'art. 130 della
Costituzione.
6. - La V disposizione transitoria dello Statuto Emilia-Romagna,
che ha riconosciuto alla Regione la competenza ad esercitare i
controlli sostitutivi sugli organi degli enti locali, si armonizzerebbe
quindi con il sistema. Una diversa ripartizione di competenza, ricavata
dall'interpretazione restrittiva degli artt. 59 e 64 della legge n. 62
del 1953, sarebbe comunque superata, sia perché lo Statuto, approvato
con legge della Repubblica, avrebbe potuto abrogare tali disposizioni,
sia perché l'approvazione dello Statuto testimonierebbe la volontà
dello Stato di attuare la ripartizione del controllo nel senso più
volte prospettato, nonostante previgenti regolamentazioni. Né si
potrebbe dubitare della competenza dello Statuto a disciplinare la
materia dei controlli, riflettendosi questa sull'assetto complessivo
delle autonomie territoriali e quindi sulla reciproca posizione della
Regione e degli Enti locali.
7. - La Regione ribadisce, infine, che l'invio del Commissario al
Comune di Podenzano è stato disposto per provvedere all'inefficienza
degli organi comunali. Quello esercitato rientra pertanto nell'ambito
del controllo in funzione dell'attività del Comune e correlativamente
il decreto prefettizio è viziato di incompetenza.
8. - Secondo l'Avvocatura il provvedimento del prefetto di Piacenza
sarebbe stato adottato non in funzione di normali poteri di controllo
sugli enti locali, trasferiti alle Regioni, bensì del potere generale
di sovranità dello Stato su tutti gli organi e gli enti sottordinati,
per realizzare la finalità democratica di assicurare, in ogni momento,
la rappresentanza elettiva alle popolazioni interessate. Materia,
questa, riservata dall'art. 128 della Costituzione alla legge e quindi
agli interventi amministrativi dello Stato, con esclusione della
Regione, cui, ai sensi dell'art. 117 Cost., spetta di disciplinare solo
"le circoscrizioni comunali". D'altra parte la Regione non aveva
contestato tale dato, allorché aveva chiesto al prefetto di adottare i
provvedimenti di sua competenza per indire nuove elezioni nel Comune di
Podenzano, non avvedendosi, per altro, che l'invio di un Commissario
prefettizio al Comune rappresentava un atto prodromico e strumentale
rispetto a tale potestà.
A questo proposito non sarebbe contestabile che l'articolo unico
della legge 8 marzo 1949, n. 277, prevede l'invio di un Commissario
prefettizio allorquando si tratti di mancato funzionamento dell'ente
dovuto ad una delle cause specifiche indicate nell'art. 8 della legge
elettorale n. 570 del 1960. Tanto più che è il prefetto, a sensi
degli artt. 8 e 18 di tale legge, a fissare la data delle elezioni (il
cui termine non è perentorio) e l'oscillazione della durata della
vacatio si riflette sul termine assegnato al Commissario. Interferenza
che può avere un senso nella misura in cui sia un solo organo a
provvedere ad entrambi gli adempimenti.
9. - Quanto esposto rendeva inapplicabile nella specie la V
disposizione transitoria dello Statuto Emilia-Romagna, assorbendo ogni
questione in ordine alla sua compatibilità con le norme della legge 10
febbraio 1953, n. 62.
Ma ove si ritenesse il contrario, non sarebbe dubbio, secondo
l'Avvocatura, che la disposizione statutaria dovrebbe raccordarsi e
coordinarsi con la legge del 1953, in cui la competenza dello Stato al
controllo sanzionatorio sugli organi dei comuni e delle provincie è
inequivocabilmente ribadita e il controllo sostitutivo, già deferito
al prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa, è attribuito ai
Comitati o alle Sezioni di controllo e non al Presidente della Regione.
Pur senza pronunciarsi esplicitamente, l'Avvocatura infine
suggerisce che la Corte potrebbe sollevare dinanzi a se stessa la
questione di legittimità costituzionale della V disposizione
transitoria dello Statuto Emilia-Romagna, avendo stabilito nella
sentenza n. 40 del 1972 che la materia dei controlli non fa parte né
della competenza statutaria né della competenza legislativa regionale.
10. - Nella memoria successivamente depositata, la Regione
Emilia-Romagna, con ampie e diffuse argomentazioni, contesta le
deduzioni dell'Avvocatura dello Stato negando, in particolare, che
nella specie ricorra un controllo repressivo sull'attività del Comune
e che, comunque, esista una connessione necessaria tra la potestà di
indire le elezioni comunali e quella di inviare un Commissario presso
il Comune. Ribadisce che la Regione ha esercitato il controllo di cui
alla V disposizione transitoria dello Statuto, disposizione che, a suo
avviso, è perfettamente in linea con la Costituzione. Nega che la
nomina del Commissario sia stata affidata dalla norma appena ricordata
al Presidente della Giunta, mentre, al contrario, essa deve ritenersi
attribuita al Consiglio regionale. Contesta che lo Statuto regionale,
approvato con legge dello Stato, sia comunque subordinato nella
gerarchia delle fonti alle leggi ordinarie dello Stato ed in
particolare alla legge n. 62 del 1953. Domanda infine se l'Avvocatura
abbia voluto suggerire che la Corte ha il potere di disapplicare la V
disposizione transitoria, tesi chiaramente insostenibile, ovvero che la
Corte può sollevare dinanzi a se stessa una questione di legittimità
costituzionale di tale norma. In quest'ultimo caso tale questione
risulterebbe palesemente infondata, poiché, secondo la Regione, non si
rinviene una norma costituzionale che detti regole in materia di
controllo incompatibili con quelle contenute nello Statuto emiliano,
approvato con legge dello Stato. Considerato in diritto :
1. - La Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di
attribuzione chiedendo che venga dichiarata la propria competenza a
provvedere alla nomina di un commissario per la provvisoria reggenza
dell'amministrazione del Comune di Podenzano fino alla elezione del
nuovo Consiglio, e conseguentemente annullato il provvedimento del
Prefetto di Piacenza avente anch'esso ad oggetto la temporanea gestione
dell'ente medesimo.
La pretesa fatta valere dalla Regione poggia sul presupposto che la
riforma regionale abbia importato un sostanziale mutamento nella
posizione prima rivestita dai minori enti territoriali di
amministrazioni indirette dello Stato, rendendo di conseguenza
necessaria una configurazione diversa da quella prospettata nel passato
in ordine al criterio distintivo fra controllo sugli atti e controllo
sogli organi, nel senso che debba competere alla Regione ogni specie di
controllo sostitutivo, quale che sia il suo oggetto, tutte le volte che
si renda necessario farvi ricorso per assicurare il regolare
funzionamento degli enti medesimi, mentre residua allo Stato solo
l'esercizio dei poteri che rivestono carattere di supremazia, quali
quelli a contenuto sanzionatorio, a carico di singoli amministratori o
dell'intero Consiglio, pel caso di un loro illecito comportamento.
2. - La tesi riferita non trova alcun sostegno nelle norme
costituzionali, apparendo invece dall'art. 128 la volontà di mantenere
alle Provincie ed ai Comuni la figura da essi tradizionalmente
rivestita di parti dell'ordinamento generale dello Stato, al quale
pertanto deve rimanere riservata l'intera loro disciplina organizzativa
e funzionale.
In armonia con tale configurazione si presenta la disposizione
dell'art. 130 che, nel coordinare l'assetto dei controlli con il
sopravvenuto ordinamento regionale, se pure ha chiamato le Regioni a
partecipare all'esercizio dei medesimi, ha d'altra parte affidato alla
legge statale la determinazione dei modi di costituzione dell'organo
regionale competente all'esercizio stesso, limitandone, in modo
testuale e tassativo, il sindacato di legittimità e di merito
solamente ai singoli atti, di volta in volta ad esso sottoposti.
È da ammettere che il controllo sugli atti così inteso comprenda
anche quello che si esercita sulla legittimità dell'omessa emanazione
di uno di essi quando sarebbe stato obbligatorio effettuarla, e
comporti la conseguente sostituzione nell'esercizio del potere
corrispondente da parte dell'organo di controllo a quello dell'ente
rimasto inattivo; ma è invece da escludere che possa ritenersi in esso
inclusa anche la potestà di sostituire nell'ufficio in cui si
verifichi la temporanea carenza del titolare, un organo straordinario
che lo regga. Siffatta surroga dell'organo è espressione di un potere
politico di sovranità che non può quindi non rimanere di pertinenza
dello Stato.
In questo senso si è pronunciata la Corte con la sentenza n. 24
del 1957, riguardante l'interpretazione dell'art. 46 dello Statuto
sardo che delimita l'ambito del controllo assegnato alla Regione negli
stessi termini espressi nell'art. 130 della Costituzione.
3. - Elementi in contrasto con la conclusione cui si è giunti non
possono desumersi dall'ultimo comma dell'art. 59 della legge n. 62 del
1953 che attribuisce all'organo abilitato all'esercizio del controllo,
ai sensi dei precedenti artt. 55 e 56, i poteri di controllo
sostitutivo già attribuiti al Prefetto dalle leggi allora vigenti.
Infatti, se è vero che un dubbio potrebbe derivare dalla
considerazione che l'art. 19 t.u. legge com. e prov., modificato dalla
legge n. 277 del 1949, conferiva al Prefetto anche il potere dell'invio
di appositi commissari per reggere temporaneamente le amministrazioni
locali, delle quali riuscisse comunque impedito il normale
funzionamento, non sembra contestabile che tale generico rinvio
all'art. 19 debba interpretarsi in senso restrittivo, per la necessità
di metterlo in armonia con la fonte superiore di cui è esecuzione,
includendovi cioè, come si è detto, solamente i poteri considerati
nella prima parte del quinto comma dell'articolo stesso relativi alla
sostituzione riguardante singoli atti, e non già quelli della seconda
parte, riferentisi alla surroga di organi.
Che questa sia l'esatta interpretazione da dare all'art. 59 risulta
comprovato dalla intitolazione data agli artt. 55 e 56 che fa menzione
del "controllo sugli atti", e più ancora dall'art. 64, che, nel
consentire alle autorità governative di richiedere alle sezioni di
controllo regionale gli elementi necessari ad un eventuale
provvedimento di scioglimento, di sospensione o di rimozione, poi
nell'ultima parte, lascia "ferme le attribuzioni di cui alla citata
legge n. 277".
Non è possibile ritenere, come fa la difesa regionale, che la
norma così formulata si riferisca ai provvedimenti sanzionatori,
poiché, se fosse intesa in tal modo, non avrebbe senso, dato che
proprio a questi ultimi ha riguardo l'art. 64.
Non vale poi invocare, a sostegno della pretesa della Regione, la V
disposizione transitoria dello Statuto, che fa riferimento ai controlli
sostitutivi da parte della Regione sugli organi degli enti locali,
poiché essa non è attributiva di una competenza di tal genere (né
avrebbe potuto esserlo, dato che, come ha ritenuto la Corte con la
sentenza n. 40 del 1972, l'intera materia dei controlli esula da quella
statutaria, e non è prevista fra le potestà legislative elencate
nell'art. 117), ma si limita a dichiararla, sotto la condizione
formulata in questi termini: "sinché ed in quanto previsto dalla
legge". E poiché si è dimostrato che nessuna previsione in questo
senso è desumibile dall'unica fonte normativa competente, costituita
dalla legge dello Stato, è da concludere che la disposizione
transitoria richiamata non offre alcun valido argomento a favore della
tesi in contestazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara spettare allo Stato il potere di nomina di commissari per
la reggenza di Amministrazioni comunali incapaci di funzionare, e di
conseguenza annulla il provvedimento della Giunta regionale del 25
gennaio 1971, n. 20, di nomina di un commissario reggente
l'Amministrazione comunale di Podenzano;
respinge il ricorso proposto dalla Regione Emilia-Romagna avverso
il decreto del 28 gennaio 1972, n. 243, del Prefetto di Piacenza avente
lo stesso oggetto della contemporanea reggenza di detto Comune.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:164 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte