Sentenza n. 164/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1974 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20legge 4/1929
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 20
della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione
delle violazioni delle leggi finanziarie), in relazione all'art. 2,
secondo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 ottobre 1972 dal tribunale di Novara nel
procedimento penale a carico di Botto Sandro e Bruni Giuseppe, iscritta
al n. 385 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 21 del 24 gennaio 1973;
2) ordinanza emessa il 31 gennaio 1973 dal tribunale di Torino nel
procedimento penale a carico di Cappa Giuseppe, iscritta al n. 104 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 126 del 6 maggio 1973;
3) ordinanza emessa il 28 febbraio 1973 dal tribunale di Latina nel
procedimento penale a carico di Cappelli Paola ed altri, iscritta al n.
200 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 191 del 25 luglio 1973;
4) ordinanza emessa il 20 giugno 1973 dal tribunale di Latina nel
procedimento penale a carico di Petrianni Luigi, iscritta al n. 332 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973;
5) ordinanza emessa il 27 giugno 1973 dal tribunale di Latina nel
procedimento penale a carico di Hadley Benito, iscritta al n. 359 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 276 del 24 ottobre 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 30 aprile 1974 il Giudice relatore
Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Botto Sandro e
Bruni Giuseppe, imputati del reato previsto e punito dagli artt. 110
del codice penale, 5 del d.l. 5 maggio 1957, n. 271, per aver eseguito,
in data 16 novembre 1970, un trasporto di olio combustibile sprovvisti
del certificato di provenienza, il tribunale di Novara ha sollevato
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 20 della
legge 7 gennaio 1929, n. 4, in riferimento al principio costituzionale
d'eguaglianza.
Osserva il giudice a quo che nella specie, a seguito di abolitio
criminis per effetto della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, gli
imputati non sarebbero stati passibili di condanna penale in virtù dei
principi generali sulla successione delle leggi penali (art. 2 c.p.);
che tuttavia, in base al criterio di ultrattività delle leggi penali
finanziarie stabilito dalla norma impugnata, essi avrebbero dovuto
essere egualmente condannati, senza che sia giustificato il diverso
trattamento stabilito per gli autori di reati finanziari rispetto agli
autori di reati comuni.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
con atto del 13 febbraio 1973, chiedendo dichiararsi l'infondatezza
della questione sollevata.
La difesa dello Stato premette che il giudizio di costituzionalità
va circoscritto a quella sola parte dell'impugnato art. 20 della legge
7 gennaio 1929, n. 4, che stabilisce l'ultrattività delle disposizioni
penali delle leggi finanziarie. Nel merito, dopo aver ricordato la
ratio della speciale disciplina stabilita dallo stesso art. 2 del
codice penale per le leggi eccezionali e temporanee, osserva che in
materia finanziaria, a fondamento dell'ultrattività delle norme, viene
comunemente ravvisata la particolare necessità di tutela
dell'interesse fiscale, avente un esplicito riconoscimento nell'art.
53, comma primo, della Costituzione. Questo interesse sarebbe
gravemente pregiudicato ove i contribuenti non potessero essere più
colpiti dalle sanzioni originariamente stabilite per violazioni delle
norme relative ai tributi, una volta che le sanzioni stesse fossero
state abrogate o modificate.
L'Avvocatura dello Stato contesta infine gli orientamenti
dottrinari secondo cui la norma impugnata sarebbe stata abrogata dal
vigente codice penale.
2. - Il tribunale di Torino, con ordinanza del 31 gennaio 1973, e
quello di Latina con tre ordinanze emesse, rispettivamente, il 28
febbraio 1973, il 20 giugno 1973 ed il 27 giugno 1973, hanno sollevato
identiche questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 della
legge 7 gennaio 1929, n. 4, in riferimento al principio costituzionale
d'eguaglianza.
Osservano i giudici a quibus che la disparità di trattamento
conseguente al principio di ultrattività vigente nella materia penale
finanziaria non ha ragionevole giustificazione e deriva in sostanza da
anacronistici privilegi del fisco. Considerato in diritto :
La Corte costituzionale è chiamata a decidere se l'art. 20 della
legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella parte in cui sancisce la cosiddetta
ultrattività delle disposizioni penali delle leggi finanziarie,
contrasti o meno con il principio costituzionale d'eguaglianza, per il
dubbio che la deroga apportata ai principi comuni in tema di
successione di leggi penali crei irrazionali disparità di trattamento
tra i contravventori.
La questione è priva di fondamento.
La norma impugnata, diretta a garantire che la spinta psicologica
all'osservanza della legge fiscale non sia sminuita nemmeno dalla
speranza di mutamenti di legislazione, appare ispirata alla tutela
dell'interesse primario alla riscossione dei tributi (art. 53 Cost.),
che, come riconosciuto più volte da questa Corte, è
costituzionalmente differenziato (sentenze n. 45 del 1963, n. 91 del
1964, n. 50 del 1965) ed esige una tutela particolare. Non si ha
pertanto violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Né esiste alcun ostacolo di carattere costituzionale, giacché
l'art. 25 della Costituzione vieta la retroattività della legge
penale, ma non concerne l'ultrattività che è disciplinata dall'art. 2
del codice penale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la
repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), sollevata, in
riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con le
ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:164 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte