Sentenza n. 164/1975
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/06/1975 · relatore Vincenzo Trimarchi
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo
comma, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39
(Disciplina del trattamento di riversibilità delle pensioni
dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia),
promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1973 dal tribunale di
Bolzano nel procedimento civile vertente tra Magresso Anna e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 168 del registro
ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubbica n.
169 del 4 luglio 1973.
Visti gli atti di costituzione di Magresso Anna e dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale;
udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1975 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
udito l'avv. Benedetto Bussi, per Magresso Anna.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel procedimento civile vertente tra Anna Magresso e l'INPS,
il tribunale di Bolzano, con ordinanza del 9 febbraio 1973, ha
sollevato, in riferimento all'art.3, comma primo, della Costituzione,
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo,
del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39
(disciplina del trattamento di riversibilità delle pensioni
dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia),
secondo cui non hanno diritto a pensione (di riversibilità) "le figlie
maritate".
Osservato che solo in caso di declaratoria dell'illegittimità
costituzionale della norma denunciata, la domanda dell'attrice avrebbe
potuto essere accolta, il giudice a quo ha rilevato che sarebbe
ispirata a disattendibili principi formalistici la tesi sostenuta in
giudizio dall'INPS secondo cui la ratio del differente trattamento dei
figli sposati e delle figlie maritate risiederebbe nel fatto che ai
bisogni della vita della donna maritata deve provvedere il marito e non
più il padre, mentre i figli sposati non hanno diritto di essere
mantenuti dalle loro mogli; che la distinzione contenuta nella norma
denunciata appare del tutto illogica qualora la donna maritata si venga
di fatto a trovare in stato di bisogno ed in particolare, sia inabile
al lavoro e viva col padre ed a suo carico all'atto della morte di
questo, e ciò perché non è escluso dal diritto in questione il
figlio maschio pure coniugato che si trovi nella identica situazione; e
che, quindi, la differenziazione di trattamento che si ha nonostante la
perfetta identità delle obiettive, reali situazioni, è collegata al
(differente) sesso dei figli dell'assicurato o del pensionato che viene
a morte.
2. - Con le deduzioni la Magresso ha chiesto a questa Corte di
voler dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma
denunciata.
Premesso che in base all'art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636,
il diritto alla pensione di riversibilità spettava ai figli
ultradiciottenni che fossero inabili al lavoro e a carico del genitore
al momento della di lui morte, e che quindi con quella norma si
volevano mantenere ai figli del pensionato o assicurato deceduto i
mezzi di sussistenza di cui essi disponevano in precedenza, la Magresso
ha osservato che la limitazione introdotta con la legge del 1945
appariva fondata esclusivamente sul sesso, e non rilevava il
riferimento allo stato civile perché effettuato nei confronti del
richiedente già qualificato in base al sesso; che non valeva invocare
in contrario l'obbligo del mantenimento da parte del coniuge perché
tale obbligo gravava sia sul marito che sulla moglie; e che, se la
figlia inabile coniugata vive a carico del genitore al momento della di
lui morte, con l'accertamento di tale condizione si ha anche quello che
la detta figlia non è mantenuta dal marito, e non interessa quali
siano o possano essere le cause di tale situazione. Ne discende
l'illegittimità costituzionale della norma perché l'art. 3 della
Costituzione "non ammette differenza di trattamento che si fondi sul
sesso senza perseguire finalità costituzionalmente apprezzabili".
Nella memoria la Magresso ha svolto le dette ragioni richiamandosi
alle sentenze di questa Corte n. 135 del 1971 e n. 53 del 1969 e
sostenendo che i principi in esse affermati si attagliano perfettamente
al caso.
3. - Per l'INPS, che ha chiesto alla Corte di provvedere come di
giustizia, la vivenza a carico sarebbe in qualunque ipotesi condizione
del sorgere del diritto, e però il matrimonio dei figli, con
l'allontanamento degli stessi dalla casa paterna, farebbe presumere la
non vivenza a carico tra genitore e figli. La norma de qua sarebbe in
armonia con tali principi.
Non rileverebbe poi il fatto che la detta presunzione sarebbe iuris
tantum per i figli sposati e iuris et de iure per le figlie maritate,
perché ciò corrisponderebbe al fatto che nella realtà sociale
tuttora esistente è maggiore la probabilità che sia la moglie
anziché il marito a dipendere economicamente dal coniuge.
Ed infine non potrebbe trascurarsi che l'inabilità del figlio
sposato (e cioè di un marito) produce normalmente uno stato di bisogno
familiare più grave della inabilità della figlia maritata (e cioè di
una moglie).
4. - A queste considerazioni ha risposto, con la memoria, la
Magresso, osservando che l'attuale realtà sociale ed economica ben a
ragione alla base della ormai imminente riforma del diritto di
famiglia, persuade della inconsistenza di arcaiche differenziazioni tra
l'apporto lavorativo del marito e della moglie nell'economia familiare,
ed altresì che le condizioni di legge previste per il diritto alla
riversibilità "non possono ritenersi sussistenti o insussistenti, per
presunzione di legge avente un maggiore o minore grado di vincibilità,
a seconda del sesso e dello stato civile", senza dar luogo a
discriminazioni costituzionalmente illegittime".
La Magresso, infine, ha osservato che le pronunce di cui alle
sentenze nn. 119 e 201 del 1972 richiamate dall'INPS, riguardano
situazioni ben diverse, in fatto ed in diritto, da quella in oggetto,
in primo luogo perché non viene in esame la posizione del marito
superstite della moglie assicurata o pensionata, e al contrario è
sospettato di illegittimità proprio il trattamento fatto alla donna
rispetto all'uomo, ed in secondo luogo perché non si tratta della
relazione reciproca tra coniugi bensì della posizione dei figli
rispetto al genitore, posizione che - si ripete - è caratterizzata da
eguali presupposti condizionanti il diritto alla riversibilità tanto
per il figlio quanto per la figlia: lo stato di bisogno e la dipendenza
economica del defunto. La limitazione nei riguardi della figlia
maritata, per ciò, è illegittimamente ed irrazionalmente determinata
soltanto dal sesso e non è sorretta dalla discutibile presunzione di
inesistenza dello stato di bisogno.
5. - All'udienza del 23 aprile 1975 l'avv. Benedetto Bussi ha
svolto le ragioni a difesa della Magresso. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe del tribunale di Bolzano
è sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo,
del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39
(disciplina del trattamento di riversibilità delle pensioni
dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia).
2. - Secondo l'art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (recante
modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per
l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la
disoccupazione involontaria), nel caso di morte del pensionato o
dell'assicurato spetta una pensione "ai figli superstiti che al momento
della morte del pensionato o assicurato non abbiano superato l'età di
15 anni o, per gli assicurati appartenenti alla categoria degli
impiegati, quella di 18 anni, ovvero siano riconosciuti inabili al
lavoro".
Con l'art. 2 del d.l.l. n. 39 del 1945 il diritto alla pensione di
riversibilità dei figli riconosciuti inabili al lavoro è "subordinato
alla condizione che, al momento della morte dell'assicurato o del
pensionato, essi risultino a carico dell'assicurato o del pensionato"
(comma primo) ed è negato tale diritto alle figlie maritate, anche se
di età inferiore a quelle indicate nel citato art. 13 (comma secondo).
Con l'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, procedendosi al
riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, viene sostituito l'art. 13
del r.d.l. n. 636 del 1939 e si dispone che la detta pensione spetta
"ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato o
assicurato non abbiano superato l'età di 18 anni e non esercitino
alcuna attività lavorativa e ai figli di qualunque età riconosciuti
inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di
questi".
Dalle norme sopra richiamate risulta che, unificato il trattamento
per i figli superstiti infradiciottenni (e richiedendosi che questi non
esercitino alcuna attività lavorativa), a proposito dei figli di
qualunque età (e sempre che l'art. 2, comma secondo, del d.l.l. n. 39
del 1945 non possa essere considerato abrogato dal successivo art. 2
della legge n. 218 del 1952) è dettata una disciplina differenziata a
seconda che si tratti di "figlie maritate" ovvero di figlie nubili o
vedove o di figli celibi, sposati o vedovi.
Ora, nell'ambito di quest'ultima disciplina è denunciata, per
contrasto con il principio di eguaglianza, la norma che nega la
pensione di riversibilità alle figlie maritate, posta in relazione
all'altra che codesto diritto invece riconosce ai figli sposati (che si
trovino nelle indicate condizioni).
La questione è fondata.
3. - La ratio della norma che riconosce il diritto alla pensione di
riversibilità nelle assicurazioni obbligatorie INPS ai figli maschi
superstiti del pensionato o dell'assicurato, risiede certamente
nell'esigenza di mantenere a detti figli i mezzi di sussistenza di cui
gli stessi dispongono al momento della morte del genitore. Si
richiede, infatti, quali condizioni per l'acquisto del diritto, che
codesti figli siano riconosciuti inabili al lavoro ed a carico del
genitore al momento della di lui morte.
La norma che in ogni caso nega quel diritto alle figlie maritate,
invece, pur non facendo espresso riferimento alle ragioni che ne stanno
a sostegno, implicitamente si basa sulla presunzione che la donna che
sia maritata, in generale, non si trovi in stato di bisogno ed in
particolare, ancorché inabile al lavoro, non sia a carico del genitore
al momento della di lui morte.
La disparità di trattamento sopra messa in evidenza, appare
ingiustificata. Le dette situazioni di fatto e giuridiche relative ai
figli superstiti possono dirsi eguali o equivalenti (e almeno
certamente sono identiche qualora in concreto ricorrano - non
considerata la differenza di sesso - le dette due condizioni) e quindi
il diritto alla pensione di riversibilità avrebbe dovuto essere
riconosciuto a tutti i detti figli. E non ci sono, nella ipotesi che
superstiti siano figlie, ragioni particolari o specifiche che possano
fornire razionale ed adeguata base al trattamento differenziato.
La presunzione di mancanza dello stato di bisogno, nelle due
possibilità sopra indicate gradatamente, concerne il procedimento
logico seguito dal legislatore e come tale denuncia un vizio, perché
dall'esistenza del matrimonio e quindi del rapporto coniugale, in base
alla legislazione vigente (quale risulta dalla sentenza n. 133 del 1970
di questa Corte), non può dedursi alcuna differenza nella posizione
giuridica attiva della moglie e del marito, essendo rispettivamente la
moglie ed il marito tenuti al mantenimento verso l'altro coniuge, se
questi non ha mezzi sufficienti.
Né, tanto meno, ha ragione di essere la presunzione che la figlia
(maritata) non sia a carico del genitore al momento della di lui morte.
La vivenza a carico è una situazione di fatto che in concreto può
esistere o mancare: e può aversi ugualmente nei confronti di ogni
superstite, figlio o figlia che sia.
Ed allora appare non razionale che il figlio abbia riconosciuto il
diritto e possa provare (la propria inabilità al lavoro e) la detta
vivenza a carico e che invece lo stesso diritto sia negato alla figlia
e questa tale prova utilmente non possa fornire.
D'altra parte, non deve essere trascurato che nella specie la
discriminazione è fatta in danno della donna maritata e quindi, ai
fini della pronuncia, non risultano pertinenti le decisioni di questa
Corte adottate in relazione ad ipotesi in cui invece era denunciata una
discriminazione in danno dell'uomo coniugato anche se con riferimento
allo stato di bisogno effettivo o presunto dello stesso (sentenze nn.
119, 201 e 202 del 1972).
Ne consegue l'illegittimità costituzionale della norma denunciata
nella parte in cui esclude dal diritto alla pensione di riversibilità
le figlie maritate anche se siano riconosciute inabili al lavoro e
risultino a carico del genitore al momento del decesso di questo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma
secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39
(recante disciplina del trattamento di riversibilità delle pensioni
dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia),
nella parte in cui la norma esclude dal diritto alla pensione di
riversibilità le figlie maritate anche se siano riconosciute inabili
al lavoro e risultino a carico del genitore al momento del decesso di
questo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:164 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte