Sentenza n. 164/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/06/1983 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 497/1974
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), promosso
con ordinanza emessa il 10 novembre 1976 dal Tribunale di Larino nel
procedimento penale a carico di Gallina Enrico, iscritta al n. 732 del
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 25 del 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella pubblica udienza del 26 aprile 1983 il Giudice
relatore Francesco Saja;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di Gallina Enrico,
imputato del reato di cui agli artt. 12 e 14 della legge 14 ottobre
1974 n. 497 per porto illegale di arma da guerra, il Tribunale di
Larino, con ordinanza del 10 novembre 1976 (in G. U. n. 25 del 26
gennaio 1977, reg. ord. n. 732 del 1976), sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 della stessa legge che, in
deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 502 del codice di
procedura penale, per determinati reati, tra cui quello suddetto,
impone al Procuratore della Repubblica di procedere "in ogni caso" con
giudizio direttissimo "sempre che non siano necessarie speciali
indagini".
Sembrava al tribunale che questa disposizione fosse in contrasto
anzitutto con l'art. 3 della Costituzione in quanto, a differenza che
nel giudizio penale ordinario, l'imputato deve sopportare la
pubblicità e le spese del dibattimento senza essersi potuto difendere
in istruttoria e senza che ciò possa giustificarsi con l'esigenza di
speditezza processuale, posto che la norma impugnata non prevede alcun
termine per l'inizio del dibattimento (nella specie non v'era stato
arresto dell'imputato).
L'assenza della fase istruttoria, ed il conseguente sacrificio
dell'interesse dell'imputato ad ottenere il proscioglimento prima del
dibattimento, sembravano comportare anche il contrasto della norma
denunciata con l'art. 24 secondo comma della Costituzione.
L'art. 2 1. cit. appariva infine in contrasto con l'art. 25 primo
comma Cost., ossia col principio del giudice naturale, potendo il
pubblico ministero scegliere secondo il suo mero arbitrio il collegio
giudicante davanti al quale far comparire l'imputato.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva che
fosse dichiarata la non fondatezza delle questioni, osservando che la
norma impugnata non escludeva il dovere del pubblico ministero di
osservare i termini solleciti, di cui all'art. 502 cod. proc. pen.,
per la presentazione dell'imputato in udienza, e che peraltro la Corte
costituzionale aveva più volte negato ogni contrasto tra i poteri del
pubblico ministero nel giudizio direttissimo ed il principio del
giudice naturale. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Larino denuncia
l'art. 2 l. 14 ottobre 1974 n. 497, relativa a nuove norme sulla
criminalità, il quale per alcuni delitti, tra cui quelli concernenti
le armi e gli esplosivi, prevede in ogni caso il giudizio direttissimo
in deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 502 cod. proc.
penale.
Sembra al giudice a quo che la norma suddetta contrasti: a) con
l'art. 3 Cost. per irrazionale disparità di trattamento, in quanto gli
imputati dei reati suddetti - a differenza di coloro che debbono
rispondere di altri delitti - non possono usufruire della fase
istruttoria, nella quale potrebbero ottenere il proscioglimento, ma
hanno l'onere di presentarsi al dibattimento; la norma risulterebbe poi
irrazionale anche intrinsecamente perché da un lato prescrive il
procedimento direttissimo e, dall'altro, non fissa alcun termine per
l'esercizio del relativo potere - dovere da parte del pubblico
ministero, il quale pertanto potrebbe ritardare illimitatamente il
giudizio; b) con l'art. 24 secondo comma Cost. perché limita il
diritto di difesa, il quale, per effetto della soppressione della fase
istruttoria, può essere esercitato soltanto nel dibattimento; c) con
l'art. 25 primo comma Cost. perché in violazione del principio del
giudice naturale, il pubblico ministero, peraltro non vincolato
dall'osservanza di un termine, può stabilire con illimitata
discrezionalità la data dell'udienza e quindi ha la possibilità di
scegliere la sezione ovvero la specifica composizione dell'organo
giudicante.
2. - Va osservato anzitutto che non ha alcuna incidenza rispetto
alla sollevata questione quanto disposto dall'art. 10 d.l. 21 marzo
1978 n. 59 (Norme penali e processuali per la prevenzione e la
repressione di gravi reati), convertito con modificazione nella l. 18
maggio 1978 n. 191 (articolo unico, nono comma); invero, l'innovazione
apportata non ha alcuna attinenza con i profili denunciati e perciò la
questione stessa rimane immutata nei termini nei quali è stata posta
dal giudice a quo.
Ciò chiarito, rileva la Corte che essa concerne, come già si è
accennato, la disposizione del cit. art. 2 l. 497/1974 il quale prevede
un caso atipico di giudizio direttissimo, prescritto come obbligatorio
a meno che non siano necessarie "speciali indagini" ; secondo la
giurisprudenza della Corte di cassazione, la non necessità di
"speciali indagini" è l'unica condizione richiesta dalla legge, mentre
per tutto il resto il procedimento deve considerarsi svincolato dalle
condizioni previste dall'art. 502 cod. proc. penale, sicché il
giudizio direttissimo, deve, in particolare, ritenersi obbligatorio
anche se l'imputato, come nella specie, non è detenuto.
3. - Ciò posto, rileva la Corte che la prima censura non può
essere condivisa sotto nessuno dei due profili dedotti.
Invero, non può ritenersi irrazionale una norma la quale, rispetto
ad alcuni delitti considerati particolarmente idonei a destare grave
allarme sociale in un determinato momento storico (rapina, estorsione,
sequestro di persona, delitti concernenti le armi e gli esplosivi)
prescriva un giudizio più rapido di quello ordinario. Si tratta,
invero, di una scelta di politica criminale, rimessa alla valutazione
discrezionale del legislatore, la quale non merita la critica, che
peraltro è stata mossa senza un adeguato approfondimento,
dell'ordinanza di rimessione. E ciò tanto più è da ritenere se si
rileva che si tratta di una norma temporanea, in base al chiaro
disposto dell'art. 16 della stessa legge, che ne limita l'efficacia nel
tempo.
4. - Più consistente sembra l'altro profilo, con cui si denuncia
l'intrinseca irrazionalità della norma perché prescrive il giudizio
direttissimo, ma non pone al riguardo alcun termine, sicché il
pubblico ministero - secondo quanto si deduce - potrebbe vanificare il
fine perseguito dalla legge ritardando a suo arbitrio il dibattimento.
Ma ritiene la Corte che, in realtà, neppure tale rilievo possa
essere condiviso.
È vero che, secondo la ricordata giurisprudenza ordinaria, non è
dato trarre dalla norma in esame una specifica previsione di carattere
temporale, ma ciò non significa che in subiecta materia non sussista
alcun termine e il pubblico ministero possa conseguentemente agire con
una discrezionalità talmente illimitata da sconfinare nell'arbitrio.
Anzitutto, se l'imputato è detenuto soccorre il prevalente
orientamento giurisprudenziale, secondo cui, anche nel caso di giudizio
direttissimo atipico obbligatorio previsto dalla norma denunciata, deve
essere osservato il termine di quaranta giorni stabilito dall'art. 272
secondo comma cod. proc. penale.
Peraltro, in via generale, non può dubitarsi che sussista sempre
il dovere del pubblico ministero, desumibile dalla stessa natura del
giudizio direttissimo, di investire il giudice del dibattimento con la
massima rapidità possibile (cfr. in tali sensi la sentenza di questa
Corte 12 dicembre 1972 n. 170). E va osservato che, se è vero che la
violazione di tale dovere non produce nullità, non è men vero che
sussiste pur sempre l'obbligo di osservarlo (art. 154 primo comma cod.
proc. pen.), con la conseguenza che, in caso di colposa omissione, il
magistrato è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dalla legge
sull'ordinamento giudiziario. Inoltre, anche in via preventiva non è
che manchi qualsiasi controllo, essendo tenuto il Procuratore generale
della corte d'appello ad esercitare la vigilanza sul Procuratore della
Repubblica (a cui spetta di promuovere il giudizio direttissimo) per la
rigorosa osservanza delle norme processuali (cit. art. 154 ultimo
comma), tra le quali rientra sicuramente anche quella concernente il
ricordato dovere di tempestività.
Le precedenti considerazioni escludono che possa riscontrarsi il
denunciato vizio di irrazionalità, ma la Corte non può non constatare
la indifferibilità - relativamente non solo al giudizio direttissimo
in esame, ma anche agli altri analoghi casi di giudizio direttissimo
atipico obbligatorio - di una disciplina più incisiva, puntuale e
organica.
Su questa linea, del resto, si muove il Testo unificato della
Commissione Giustizia della Camera dei deputati approvato il 15 luglio
1982, in relazione al disegno di legge n. 845 e alla proposta di legge
n. 112 dell'VIII legislatura, il quale ha fissato all'art. 2 n. 40 dei
termini precisi applicabili nel giudizio "immediato" (nel cui ambito è
compreso il giudizio direttissimo), variandoli a seconda che l'imputato
sia detenuto (dieci giorni) ovvero libero (sessanta giorni).
5. - Relativamente alla seconda censura, osserva preliminarmente la
Corte che essa investe non solo l'ipotesi a cui espressamente è
riferita dal giudice a quo, ma il giudizio direttissimo nel suo
complesso, sia esso tipico ovvero atipico, facoltativo o obbligatorio,
in quanto concerne la insussistenza di una fase istruttoria, la quale
costituisce la nota essenziale e caratteristica di quel giudizio. In
proposito però già questa Corte ha avvertito come non possa ritenersi
sussistente un interesse dell'imputato, costituzionalmente protetto, a
che il riconoscimento della sua innocenza avvenga in un'autonoma fase
anteriore al dibattimento (cfr. in tali sensi la dec. 12 dicembre 1972
n. 172).
E tale orientamento va confermato e ribadito in quanto la scelta
della struttura del processo si risolve in un problema di politica
legislativa, come tale rimesso al legislatore ordinario, il quale può
razionalmente prescindere dallo schema tradizionale e provvedere in
base a specifiche valutazioni di politica criminale, senza che ciò
incida affatto sul diritto di difesa che ben potrà essere esercitato
nel dibattimento in tutta la sua pienezza.
Il che trova riscontro nel già cit. art. 2 n. 40 dell'indicato
Testo unificato, il quale ha reintrodotto il giudizio direttissimo
(l'istituto, pur essendo egualmente denominato, non coincide tuttavia
col giudizio immediato di cui all'art. 2, n. 39, l. 3 aprile 1974 n.
108, contenente la delega per il nuovo codice di procedura penale)
nella piena consapevolezza che esso non offende affatto il diritto di
difesa.
Anzi non può tacersi di una notevole tendenza, chiaramente
espressa dalla legge ora indicata, verso il giudizio accusatorio,
diretto ad attenuare grandemente la funzione dell'istruzione e spostare
il fulcro del giudizio alla fase dibattimentale.
Peraltro, anche de jure condito va rilevato che il giudizio
direttissimo non si risolve necessariamente in un danno per l'imputato
il quale anzi potrà evitare le lungaggini, purtroppo normali,
dell'istruzione e ottenere prontamente il riconoscimento della sua
innocenza con una decisione idonea a diventare irrevocabile:
caratteristica questa esclusiva delle sentenze emesse nel dibattimento,
mentre il proscioglimento pronunziato in istruttoria non è mai
definitivo, essendo sempre possibile la riapertura dell'istruzione
secondo la disciplina prevista dagli artt. 402 e segg. cod. proc.
penale.
6. - Anche la terza censura non può essere condivisa e già questa
Corte ripetute volte ha ritenuto infondata la relativa questione (cfr.
sent. nn. 170 e 172 del 1974; n. 146 del 1969). Invero il potere del
pubblico ministero di fare comparire l'imputato per il giudizio
direttissimo avanti alla sezione ovvero al collegio scelti nell'ambito
dell'ufficio competente non sembra offendere il principio del giudice
naturale, il quale, secondo il comune orientamento, si identifica in un
giudice imparziale precostituito secondo le norme dell'ordinamento
giudiziario.
Si tratta, in realtà, della possibilità di una scelta che trova
fondamento nell'intento di assicurare la necessaria efficienza del
giudizio direttissimo mediante forme semplici e rapide dirette alla
realizzazione della tipica funzione dell'istituto.
Comunque, la Corte non può non auspicare che anche su tal punto la
disciplina venga adeguatamente migliorata e l'udienza per il giudizio
direttissimo sia fissata mediante il normale meccanismo dalla legge
predisposto per gli altri processi, pur con i necessari adeguamenti
alla rapidità che è propria di detto giudizio.
7. - Non potendosi condividere nessuna delle tre censure formulate,
la sollevata questione va dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 l. 14 ottobre 1974 n. 497 (Nuove norme contro la
criminalità) sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 secondo comma e
25 primo comma Cost. dal Tribunale di Larino con la ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:164 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte