Sentenza n. 164/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/04/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 19legge 613/1966
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo
comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari
coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i
lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1991
dal Pretore di Lucca nel procedimento civile vertente tra Elio
Riccomini ed I.N.P.S., iscritta al n. 678 del registro ordinanze 1991
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio nel quale il ricorrente, titolare di due
pensioni - una diretta a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo ed una di riversibilità
erogata dalla Gestione speciale commercianti - aveva richiesto
l'integrazione al minimo di quest'ultima, il Pretore di Lucca, con
ordinanza emessa il 2 ottobre 1991, ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio
1966, n. 613, nella parte in cui non consente la detta integrazione.
Il giudice a quo osserva come non vi sia ragione alcuna per
discriminare l'ipotesi in argomento dalle molteplici fattispecie di
cumulo oggetto di precedenti sentenze di questa Corte, tuttavia non
estensibili al caso in esame. Considerato in diritto
1. - È denunciato l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio
1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività
commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli
ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in
cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di
riversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti a chi sia
già titolare di pensione diretta a carico dell'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
2. - La questione è fondata.
Si tratta di una delle molteplici, possibili ipotesi di divieto
d'integrazione al minimo di un trattamento erogato da uno dei fondi
speciali gestiti dall'I.N.P.S. allorché, per effetto del cumulo con
altra pensione, venga superato il minimo garantito.
La titolarità di più pensioni integrate al minimo è viceversa
consentita, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, sino alla
data di entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n.
638 (sentenze nn. 114 del 1992, 182 del 1990, 504 del 1989, 184 e
1086 del 1988 e 102 del 1982, con espresso riguardo alla norma
impugnata); successivamente opera il principio della integrabilità
di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non
integrato (sentenza n. 418 del 1991).
Anche nel caso in esame, del tutto analogo ai precedenti, deve
essere quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma
impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo
comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari
coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i
lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione
al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione
speciale commercianti in caso di cumulo con pensione diretta a carico
dell'E.N.P.A.L.S.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:164 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte