Corte costituzionale

Ordinanza n. 164/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/05/1998 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 166 del codice

di procedura civile come modificato dagli artt. 10 della legge 26

novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile)

e 1 del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito in legge 6

dicembre 1994, n. 673 (Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n.

374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353,

concernente provvedimenti urgenti per il processo civile) promosso

con ordinanza emessa il 2 ottobre 1997 dal giudice istruttore del

tribunale di Vercelli nel procedimento civile vertente tra Di Biase

Juana e il comune di Vercelli, iscritta al n. 870 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 53 - 1 serie speciale - dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, nel quale il

convenuto si era costituito tardivamente rispetto all'udienza di

prima comparizione indicata nell'atto di citazione e poi rinviata

d'ufficio, dichiarando di voler chiamare un terzo in causa, il

giudice istruttore del tribunale di Vercelli, con ordinanza emessa il

2 ottobre 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 166

del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che in

caso di differimento dell'udienza di prima comparizione, ai sensi

dell'art. 168-bis, il convenuto possa costituirsi venti giorni prima

della data a cui l'udienza è differita solo nell'ipotesi prevista

dal quinto comma dell'art. 168-bis e non anche nell'ipotesi di cui

al quarto comma del medesimo art. 168-bis;

che, ad avviso del rimettente, la norma censurata si porrebbe in

contrasto anzitutto con l'art. 3 della Costituzione, per la

ingiustificata disparità di trattamento nella disciplina di

costituzione del convenuto, in quanto anche se l'udienza di prima

comparizione subisce un rinvio d'ufficio, ai sensi del quarto comma

dell'art. 168-bis, il convenuto, per non incorrere in decadenza, deve

costituirsi venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di

citazione, mentre nell'analoga ipotesi di differimento di cui al

quinto comma del medesimo articolo, il convenuto beneficia di un più

ampio termine di costituzione, che si computa con riferimento alla

nuova udienza fissata dal giudice istruttore; che inoltre, ad avviso

del rimettente, poiché le indicate fattispecie di rinvio

dell'udienza di prima comparizione sono riconducibili ad una medesima

ratio, essendo entrambe dirette a soddisfare esigenze organizzative

dell'ufficio giudiziario, appare del tutto irragionevole che la

costituzione del convenuto risulti disciplinata diversamente in

relazione alla mera ragione del rinvio dell'udienza;

che, a parere del giudice a quo, il sistema delineato

determinerebbe anche una violazione dell'art. 24 della Costituzione,

per la lesione del diritto di difesa del convenuto, in quanto, pur

non sussistendo esigenze di tutela di interessi superiori che

giustifichino l'aggravamento di posizione della detta parte, non è

consentito al medesimo, senza incorrere in decadenze, di fruire di un

termine più ampio per predisporre le proprie difese, in relazione

alla effettiva udienza di comparizione.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato la questione

manifestamente infondata (ordinanza n. 461 del 1997), ritenendo che

le fattispecie di rinvio della prima udienza di comparizione

considerate nel quarto e nel quinto comma dell'art. 168-bis cod.

proc. civ. non sono riconducibili ad una ratio comune, in quanto la

previsione del potere di differimento della data della prima udienza

di comparizione, attribuito al giudice istruttore dal quinto comma

del citato art. 168-bis, è correlata alla fondamentale esigenza di

porre il giudice in condizione di conoscere l'effettivo thema

decidendum fin dal momento iniziale della trattazione della causa,

mentre le medesime esigenze non sussistono in relazione al rinvio

previsto nel quarto comma del detto art. 168-bis, il quale può

derivare da qualunque motivo, anche fortuito ed indipendente da

ragioni organizzative dell'ufficio o del giudice;

che si è inoltre esclusa la prospettata violazione del diritto

di difesa, poiché la garanzia di tale diritto "non può implicare

che sia illegittimo imporre all'esercizio di facoltà o poteri

limitazioni temporali, al fine di accelerazione del corso della

giustizia" (ordinanza n. 900 del 1988);

che l'ordinanza in epigrafe non introduce profili o argomenti

nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte o, comunque,

suscettibili di indurre a diversa conclusione, sì che la questione

deve dichiararsi manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 166 del codice di procedura civile,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

giudice istruttore del tribunale di Vercelli con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:164 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte