Sentenza n. 165/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1973 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 24legge 963/1965
- art. 111d.P.R. 1639/1968
citata
- art. 14d.P.R. 1639/1968
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 della
legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della pesca marittima), e
dell'art. 111 del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 (regolamento per
l'esecuzione della predetta legge), promosso con ordinanza emessa il 18
giugno 1971 dal pretore di Ispica nel procedimento penale a carico di
Giuca Giuseppe, iscritta al n. 299 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13
ottobre 1971.
Visti gli atti di Costituzione di Giuca Giuseppe e d'intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1973 il Giudice relatore
Leonetto Amadei;
uditi l'avv. Andrea Agnello, per il Giuca, ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreto penale del 27 gennaio 1971 a il pretore di Ispica
condannava tale Giuseppe Giuca alla pena dell'ammenda di lire centomila
perché resosi responsabile del reato di cui all'art. 111 del d.P.R. 2
ottobre 1968, n. 1639, punito ai sensi della legge 14 luglio 1965, n.
963, per aver esercitato la pesca con reti a traino, in zona di mare
profonda meno di 50 metri, entro le tre miglia marine dalla costa.
Avverso il decreto penale di condanna il Giuca proponeva regolare
opposizione. Nel corso del dibattimento relativo alla opposizione, la
difesa solleva eccezione di incostituzionalità in ordine
all'applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 14
luglio 1965, n. 963, in quanto incompatibile con la legge regionale 1
luglio 1947, n. 3, contenente norme sull'ordinamento giuridico ed
amministrativo della Regione, e per la quale in materia di pesca (art.
14, lett. I, dello Statuto regionale), avrebbero dovuto trovare, nel
caso, applicazione il t.u. approvato con r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604,
e le norme regolamentari, approvate col r.d. 13 novembre 1882, n. 1090.
Il pretore, con ordinanza del 18 giugno 1971, dichiarava non
manifestamente infondata la proposta questione di legittimità
costituzionale, limitatamente alla efficacia e applicabilità nella
Regione siciliana delle norme contenute negli artt. 24 della legge 14
luglio 1965, n. 963, e 111 del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, stante
la legge regionale 1 luglio 1947, n. 3, la quale, in riferimento
all'art. 14, lett. I, dello Statuto della Regione siciliana, approvato
con decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 455, e convertito in legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, avrebbe recepito
nell'ordinamento giuridico della Regione la legislazione in vigore al
25 maggio 1947.
Si è regolarmente costituito il Giuca, rappresentato e difeso
dall'avv. Andrea Agnello, che ha presentato deduzioni nei termini.
Vi è stato, altresì, intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
La difesa del Giuca, premesso, nelle sue deduzioni, che la legge
regionale n. 3 del 1947 debba considerarsi come legge a contenuto
normativo sostanziale e non già di recezione pura e semplice, così
che renderebbe inefficaci tutte le norme emanate dallo Stato nella
parte in cui divergono dalla legge regionale, chiede che la Corte
dichiari l'incostituzionalità delle norme impugnate.
L'Avvocatura dello Stato, riferendosi alla sentenza di questa Corte
n. 6 del 1957, nella quale si afferma il principio della superfluità
di legge regionale di recezione, chiede, invece, che la proposta
questione sia dichiarata infondata. Considerato in diritto :
1. - L'art. 1 della legge regionale 1 luglio 1947, n. 3,
stabilisce: "Nel territorio della Regione siciliana, fino a quando
l'Assemblea regionale non abbia diversamente disposto, continua ad
applicarsi la legislazione dello Stato in vigore al 25 maggio 1947".
L'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con
decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 455, e convertito nella legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, determina le materie sulle
quali l'Assemblea della Regione ha competenza esclusiva. Detto
articolo, alla lettera 1, stabilisce la competenza esclusiva della
Regione in tema di pesca e caccia.
Il pretore di Ispica ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 24 della legge 14 luglio 1965, n. 963
(disciplina della pesca marittima) e dell'art. 111 del d.P.R. 2 ottobre
1968, n. 1639 (regolamento di esecuzione), limitatamente alla sua
applicazione nella Regione siciliana, in riferimento all'art. 14, lett.
1, dello Statuto della Regione siciliana, nella sua correlazione con
l'art. 1 della legge regionale 1 luglio 1947, n. 3.
2. - Questa Corte, con sentenza n. 6 del 1957, ha riconosciuto
esatto il principio, concordemente affermato nella giurisprudenza,
secondo il quale, anche nelle materie indicate nell'art. 14 dello
Statuto della Regione siciliana, trovano applicazione le leggi dello
Stato, tanto anteriori quanto posteriori alla istituzione delle
Regioni, compresa, quindi, anche la Sicilia, fino a quando la Regione
stessa non si sia avvalsa della potestà legislativa ad essa
attribuita.
Lo stesso principio si desume dalla sentenza n. 21 del 1959 di
questa Corte, nella parte in cui si afferma che le leggi dello Stato
hanno efficacia di pieno diritto nel territorio della Sicilia senza che
occorra un atto di recezione da parte dell'organo legislativo della
Regione, e sempreché la Regione non abbia, in base e nei limiti della
riconosciuta potestà, emanato proprie norme legislative.
In senso conforme statuiscono le sentenze n. 18 del 1969 e n. 148
del 1971. In quest'ultima sentenza la Corte ha, in particolare,
precisato che la legge regionale 1 luglio 1947, n. 3, con la quale si
stabilisce che "nel territorio della Regione siciliana, fino a quando
l'Assemblea regionale non abbia diversamente disposto, continua ad
applicarsi, nelle materie attribuite alla competenza regionale, la
legislazione dello Stato in vigore al 25 maggio 1947", non poteva né
può precludere allo Stato l'esercizio della propria potestà
legislativa nell'ambito della Regione fino a quando questa non abbia
specificatamente legiferato in materia.
Quella contenuta nella legge regionale n. 3 del 1947 devesi
considerare una semplice recezione formale (sent. n. 21 del 1959 sopra
richiamata) e non già a contenuto normativo sostanziale sì da rendere
inapplicabile al territorio della Regione siciliana la legislazione
successiva a quella richiamata nella predetta legge regionale.
Siffatta recezione è stata da questa Corte considerata del tutto
superflua, se non addirittura incostituzionale.
Ritenere il contrario, d'altra parte, varrebbe ammettere
implicitamente che la legge dello Stato, nelle materie per le quali la
Regione ha competenza esclusiva, possa, nella carenza legislativa
dell'Assemblea regionale, estendersi alla Regione solo attraverso una
legge di recezione.
La legge di recezione può assumere carattere normativo sostanziale
quando la legge regionale non si limiti ad una mera novazione della
fonte, ma si presenti, attraverso un processo di rielaborazione o
attraverso modifiche parziali di questa o quella norma della legge
statale, quale concreta rivelazione di una precisa manifestazione di
esercizio di autonoma potestà legislativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 24 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della
pesca marittima) e dell'art. 111 del d.P.R.2 ottobre 1968, n. 1639
(regolamento di esecuzione della predetta legge), sollevata con
l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 14, lett. 1, dello
Statuto della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:165 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte