Sentenza n. 165/1983
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/06/1983 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 504 del
codice penale (coazione della pubblica autorità mediante serrata o
sciopero), promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1979 dal Pretore
di Enna nel procedimento penale a carico di Ardizzone Vittorio Emanuele
ed altri, iscritta al n. 517 del registro ordinanze 1979 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 237 del 1979.
Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di Ardizzone Vittorio
Emanuele ed altri, imputati del reato di coazione della pubblica
autorità mediante sciopero (art. 504 cod. penale), essendosi astenuti
dal loro lavoro di dipendenti della Banca d'Italia per protestare
contro l'emissione di un mandato di cattura nei confronti del vice
direttore generale e del governatore della Banca, il Pretore di Enna,
con ordinanza del 23 aprile 1979 (in G.U. n. 237 del 29 agosto 1979;
reg. ord. n. 517 del 1979) sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 504 cit., nella parte in cui punisce
l'astensione collettiva dal lavoro per protesta contro la pubblica
autorità, anche quando essa non sia idonea ad ostacolare diritti o
poteri nei quali si esprime direttamente o indirettamente la sovranità
popolare, per contrasto con gli artt. 3 e 40 della Costituzione. Il
pretore motivava la sua ordinanza riportandosi alla sentenza di questa
Corte n. 290 del 1974.
Le parti non si costituivano né interveniva la Presidenza del
Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
La questione sollevata dal Pretore di Enna è fondata.
Va ricordato che con sentenza 27 dicembre 1974 n. 290 questa Corte
ha dichiarato parzialmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e
40 Cost., l'art. 503 cod. penale, il quale puniva lo sciopero per fini
non contrattuali, nella considerazione che rientra nella previsione
dell'art. 40 della Costituzione anche lo sciopero non avente finalità
economiche, a meno che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento
costituzionale ovvero ad impedire o ad ostacolare il libero esercizio
dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità dello Stato.
La medesima ratio ricorre per il reato in esame, previsto dal
successivo art. 504 cod. penale.
Infatti le due fattispecie si differenziano soltanto per un
elemento il quale, sotto l'angolo visuale che qui interessa, non ha
alcun rilievo, in quanto concerne la natura del movente del reo e
consiste per l'art. 503 nel fine politico e per il cit. art. 504
nell'intento di costringere l'Autorità a dare od omettere un
provvedimento ovvero di influire sulle deliberazioni di essa. Ma, sotto
ogni altro profilo, le fattispecie suindicate coincidono, in quanto
l'azione è la medesima e si realizza analogamente mediante lo sciopero
dei lavoratori: sciopero che nelle due ipotesi veniva penalmente
vietato nella logica dell'ordinamento economico-giuridico dello Stato
fascista, ossia di un assetto costituzionale autoritario e repressivo
di ogni libertà, nel quale non era consentita al lavoratore un'attiva
partecipazione alla vita nazionale mediante il ricorso al suddetto
strumento tipicamente democratico.
Rovesciati però i principi di fondo di quella logica mediante la
Costituzione repubblicana, che ha espressamente riconosciuto a favore
dei lavoratori il diritto di sciopero (art. 40), anche l'art. 504 cod.
penale non può non rimanerne fortemente influenzato.
Intuitivamente, anche nell'ipotesi considerata, il diritto di
sciopero non è ammesso senza limitazioni, ma il suo esercizio va
coordinato con gli altri beni costituzionalmente protetti, sicché la
previsione dell'art. 504 risulta illegittima solo parzialmente, come la
ricordata sentenza ha ritenuto rispetto al cit. art. 503 cod. penale;
rimane pertanto illecito lo sciopero diretto a sovvertire l'ordinamento
costituzionale ovvero ad impedire od ostacolare il libero esercizio dei
poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare.
Ed è appena il caso di soggiungere che spetta al giudice ordinario
accertare, nella multiforme varietà dei casi concreti, quando
ricorrano tali limiti e pertanto la condotta dell'imputato continui a
costituire illecito penale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 504 cod. penale
nella parte in cui punisce lo sciopero il quale ha lo scopo di
costringere l'autorità a dare o ad omettere un provvedimento o lo
scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia
diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o
ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si
esprime la sovranità popolare.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:165 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte