Sentenza n. 165/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/03/1989 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
citata
- art. 5legge 426/1971
- art. 20legge 426/1971
- art. 43legge 426/1971
- art. 63legge 426/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi delle Regioni Veneto, Sardegna,
Umbria, Lombardia ed Emilia Romagna notificati il 28 e 29 ottobre
1988, depositati in Cancelleria il 4, 7 e 15 novembre 1988 ed
iscritti ai nn. 20, 21, 23, 24 e 25 del registro ricorsi 1988 per
conflitti di attribuzioni sorti a seguito del decreto del Ministro
dell'industria, commercio e artigianato 4 agosto 1988, n. 375 (Norme
di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina
del commercio);
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1989 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Uditi gli avvocati Giorgio Berti per la Regione Veneto, Sergio
Panunzio per la Regione Sardegna, Valerio Onida per le Regioni
Umbria, Lombardia ed Emilia Romagna e l'Avvocato dello Stato Sergio
Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 20 ottobre 1988 (Reg. Confl. n. 20
del 1988) la Regione Veneto ha sollevato conflitto di attribuzione
contro il Presidente del Consiglio dei ministri denunciando come
lesive delle proprie attribuzioni in materia urbanistica e di
pianificazione commerciale le disposizioni di cui agli artt. 20, 31,
secondo comma, 32, 34, quinto comma, 43, secondo comma, 48, sesto
comma, 63, quindicesimo comma, del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988 n.
375, contenente "Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971 n.
426, sulla disciplina del commercio".
Nei confronti di tali disposizioni la Regione contesta la
violazione degli artt. 115, 117 e 118, secondo comma Cost., in
relazione alla legge n. 426 del 1971 (artt. 11, 12, 20, 24, 26, 27,
28), al decreto legge 26 gennaio 1987 n. 9, convertito dalla legge 27
marzo 1987 n. 121 (art. 1), nonché al decreto legge 1° ottobre 1982
n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887 (art. 8), ed
in relazione agli artt. 3, 4, 52 lett. a) e 80 del d.P.R. n. 616 del
1977 ed all'art. 1, primo comma, lett. c), e secondo comma n. 3 lett.
a) della legge 382 del 1975.
Nel ricorso si sostiene che le funzioni delegate o attribuite alle
Regioni dalla legge dello Stato - sia pure in collegamento o in
dipendenza di funzioni statali - conferiscono alle stesse Regioni
delle posizioni in ordine alle quali lo Stato non può esercitare
poteri normativi in modo così libero da offendere le competenze
regionali.
La Regione avrebbe, pertanto, diritto all'osservanza, da parte
dello Stato, delle regole attinenti al regime delle fonti, potendo
pretendere che lo Stato non alteri, in via amministrativa o con atti
di normazione secondaria, il contenuto di funzioni conferite con
legge o esplicitamente in via di delega o nell'ambito della
disciplina di determinati settori.
Tanto premesso in linea generale, la ricorrente passa ad
analizzare le disposizioni del decreto ministeriale n. 375 del 1988
che - a suo avviso - alterano il sistema di programmazione
commerciale, invadendo gli ambiti riservati alle competenze della
Regione.
In particolare, esaminando l'art. 31, secondo comma, - che
circoscrive alla sola ipotesi dell'apertura di nuovi esercizi la
determinazione, nei piani comunali di commercio, del limite massimo
della superficie globale di vendita per i generi di largo e generale
consumo - la Regione Veneto rileva che tale disposizione del
regolamento contrasta con l'art. 12 della legge n. 426 del 1971, che
non intenderebbe limitare le "nuove" autorizzazioni agli esercizi
completamente nuovi, ma si riferirebbe anche ai trasferimenti ed agli
ampliamenti, in quanto incidenti sulla superficie globale di vendita.
E poiché a sua volta l'art. 12 della legge n. 426 del 1971 va
coordinato con l'istanza della programmazione commerciale
(contemplata nell'art. 11 della stessa legge), la disposizione
regolamentare impugnata si risolverebbe in una negazione del
contenuto e dell'efficacia della programmazione commerciale affidata
alla Regione.
Analoghi rilievi vengono poi svolti in ordine all'art. 34, quinto
comma, secondo cui non possono essere stabiliti limiti massimi di
superficie di vendita per esercizio. Siffatta previsione - a giudizio
della ricorrente - impedirebbe alla programmazione regionale di
incidere sulla localizzazione degli esercizi nei maggiori centri e
farebbe sì che la scelta del singolo operatore in ordine alla
superficie del suo esercizio possa in pratica consumare il limite
globale, impedendo il sorgere di altri consimili esercizi.
Inoltre, anche il secondo comma dell'art. 43 è ritenuto
illegittimo in quanto destinato a espandere, in modo incontrollabile,
gli ampliamenti degli esercizi commerciali: e ciò in quanto la norma
impugnata, stabilendo che solo il raddoppio della superficie minima
di vendita è idoneo a modificare le caratteristiche dell'esercizio,
conterrebbe in sé un generalizzato consenso a raddoppiare la
superficie dell'esercizio stesso.
La Regione ricorrente passa poi ad esaminare l'art. 48, sesto
comma, del regolamento impugnato, dove si prevede che il consenso
della Regione, richiesto dagli artt. 26 e 27 della legge n. 426/1971
per l'impianto delle grandi strutture di vendita, non è richiesto
né per il trasferimento di sede né per l'ampliamento della relativa
superficie di vendita. Tale disposizione appare alla Regione Veneto
gravemente lesiva dell'autonomia regionale, perché essa sottrae al
nulla-osta regionale tutti gli ampliamenti ed i trasferimenti di sede
degli esercizi con superficie superiore ai 400 e 1500 mq., con
possibilità di sconvolgere, fuori di ogni controllo, l'intera rete
distributiva regionale.
Una ulteriore lesione alla programmazione commerciale è poi
ravvisata nella norma transitoria contenuta nell'art. 63,
quindicesimo comma, dal momento che chiunque oggi disponesse di una
qualsiasi delle tabelle indicate in tale norma sarebbe legittimato ad
ottenere un ampliamento della superficie corrispondente ad un
supermercato alimentare, con conseguente sconvolgimento della
programmazione commerciale.
Inoltre la Regione Veneto contesta l'art. 32, dal momento che la
disciplina dettata con tale norma verrebbe ad occupare l'intero
spazio normativo disponibile in materia di esercizi di vendita di
alimenti e bevande, togliendo di conseguenza alla Regione i poteri
spettanti ai sensi dell'art. 52, primo comma, lett. a) del d.P.R. n.
616 del 1977.
Un'ultima lesione dell'autonomia regionale viene, infine,
individuata dalla ricorrente nelle disposizioni contenute nell'art.
20, relative ai corsi professionali. Con riferimento a tali
disposizioni la Regione Veneto lamenta la riappropriazione da parte
dello Stato delle funzioni relative ai corsi professionali per il
conseguimento delle qualificazioni professionali necessarie per
l'esercizio delle attività disciplinate dalla legge n. 426 del 1971,
funzioni spettanti alle Regioni in base alla legge quadro sulla
formazione professionale ed agli orientamenti espressi da tempo dalla
giurisprudenza costituzionale.
La ricorrente chiede, pertanto, che la Corte costituzionale,
previa dichiarazione di illegittimità delle disposizioni del decreto
ministeriale impugnato, affermi l'appartenenza alla Regione delle
competenze in ordine agli oggetti di cui agli artt. 20, 31, secondo
comma; 32; 34, quinto comma, 43, secondo comma; 48, sesto comma, e
63, quindicesimo comma, del decreto ministeriale 4 agosto 1988 n.
375.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, su delega del Presidente del Consiglio,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
La difesa dello Stato ricorda che la legge n. 426 del 1971
attribuisce ai Comuni il compito di pianificare la rete di
distribuzione commerciale, con la sola deroga stabilita dagli artt.
26 e 27 della stessa legge, dove - limitatamente agli esercizi di
maggiori dimensioni, destinati a servire aree eccedenti il territorio
del singolo Comune - si subordina l'autorizzazione comunale al
nulla-osta della Regione. Sulla base di tale premessa l'Avvocatura
contesta che le disposizioni impugnate possano presentarsi
incompatibili coi principi posti dalla legge in materia di commercio.
Così l'art. 48, che esclude il nulla-osta regionale per il
trasferimento e l'ampliamento degli esercizi commerciali, si
presenterebbe pienamente conforme agli artt. 26 e 27 della legge n.
426 del 1971; l'art. 31, nella parte in cui prevede la determinazione
del limite massimo della superficie globale di vendita solo "per
l'apertura di nuovi esercizi", risulterebbe conforme all'art. 12
della legge; mentre l'art. 34 avrebbe correttamente interpretato i
principi desumibili dagli artt. 12, 26 e 27 della legge n. 426.
Infondato sarebbe inoltre il timore, manifestato dalla ricorrente,
che le valutazioni sottese al nulla-osta regionale all'apertura di
nuovi esercizi possano restare vanificate dall'art. 43 del
regolamento impugnato, giacché quest'ultima disposizione, stabilendo
le condizioni necessarie e sufficienti a configurare una modifica
delle caratteristiche dell'esercizio, si limiterebbe ad attuare
l'art. 24 della legge n. 426.
In forza di tali considerazioni l'Avvocatura ritiene che il
ricorso della Regione Veneto vada dichiarato inammissibile in quanto
diretto a far valere non tanto una lesione di attribuzioni regionali,
quanto "una sorta di disfunzione del sistema stesso della legge n.
426 del 1971".
Passando ad esaminare la censura prospettata in ordine all'art.
63, quindicesimo comma, del regolamento, l'Avvocatura nega che la
regolamentazione ivi prevista possa comportare la possibilità di
conseguire in via automatica un ampliamento delle superfici di
vendita.
Per quanto concerne poi l'art. 32 del regolamento, in tema di
classificazione degli esercizi destinati alla somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande, l'Avvocatura rileva che esso attiene
alla materia (statale) del commercio e che, comunque, l'art. 52 del
d.P.R. 616 del 1977, riserva al Governo di determinare gli indirizzi
generali nelle materie delegate.
Infine, riferendosi alle doglianze rivolte contro l'art. 20,
l'Avvocatura osserva come detta disposizione, nelle parti
specificamente denunciate, disciplini le materie che debbono formare
oggetto dei corsi di qualificazione professionale, le forme di
conclusione di tali corsi nonché la composizione delle commissioni
d'esame. Al riguardo l'Avvocatura sostiene che, secondo
l'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 89 del 1977),
la valutazione del risultato della frequenza ai corsi e
l'attribuzione, al termine di essi, di un titolo abilitante
all'esercizio dell'attività commerciale sull'intero territorio
nazionale non attengono all'ambito dell'istruzione professionale, con
la conseguenza che non attenterebbero alle competenze regionali né
la regolamentazione della composizione delle commissioni d'esame né
l'indicazione delle materie obbligatorie d'insegnamento, essendo
riservato comunque allo Stato il riconoscimento della idoneità delle
discipline impartite agli effetti del conseguimento della
qualificazione professionale.
Sulla base di tali considerazioni si chiede alla Corte di
dichiarare il ricorso inammissibile o infondato.
3. - Con ricorso notificato il 28 ottobre 1988 (Reg. Confl. n.
21/88) la Regione autonoma della Sardegna ha sollevato conflitto di
attribuzione in relazione agli artt. 20, 31, 34, 36 e 48 dello stesso
decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375, per violazione degli artt.
4, 5 e 6 dello Statuto speciale e delle relative norme d'attuazione
(spec. artt. 1, 3, 25, 26, 39 ss. del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348).
Nel ricorso la Regione premette di aver avuto espressamente
attribuite dallo Statuto speciale competenze proprie, legislativa ed
amministrativa, di tipo concorrente in materia di "commercio" (artt.
4, lett. a), e 6 successivamente precisati dall'art. 39 d.P.R. 19
giugno 1979, n. 348). Su tale materia, ed in particolare sugli
strumenti di pianificazione delle attività commerciali, incide il
regolamento impugnato, le cui disposizioni, se ritenute applicabili
anche alla Sardegna, lederebbero le attribuzioni spettanti in base
allo Statuto speciale alla Regione.
Più specificamente, nel ricorso si sostiene che l'art. 48 del
citato decreto ministeriale n. 375 appare in contrasto con i principi
stabiliti dall'art. 24 della legge n. 426 del 1971, venendo
irragionevolmente a limitare il potere di pianificazione e di
controllo regionale sugli esercizi commerciali di maggiori
dimensioni.
Contrastante con le esigenze della pianificazione commerciale
sarebbe anche l'art. 31, che, limitando il limite massimo della
superficie globale di vendita alla sola apertura di nuovi esercizi,
renderebbe impossibile il riequilibrio territoriale e la
razionalizzazione della rete commerciale.
Analoghe considerazioni vengono poi riservate dall'art. 34, quinto
comma, che, impedendo la determinazione della superficie massima di
vendita degli esercizi commerciali, avrebbe l'effetto di limitare
indebitamente gli strumenti di pianificazione del settore, sia di
competenza comunale che regionale.
Altre disposizioni del regolamento impugnato ritenute lesive delle
attribuzioni della Regione Sardegna vengono individuate nell'art. 36,
riguardante la rilevazione della consistenza della rete distributiva.
Tale norma - ad avviso della ricorrente - escluderebbe totalmente la
Regione dall'acquisizione, dal trattamento e dalla disponibilità dei
dati informativi relativi alla rete distributiva e lederebbe, di
conseguenza, le attribuzioni regionali in tema di pianificazione e
controllo delle attività commerciali nonché in tema di Camere di
commercio, indebitamente utilizzate per la raccolta dei dati.
Da ultimo, il ricorso lamenta che l'art. 20 del regolamento
impugnato, nel dettare una minuziosa disciplina dei corsi
professionali previsti per gli operatori commerciali dalla legge n.
426 del 1971, non abbia tenuto conto del fatto che le funzioni in
materia di istruzione professionale sono state delegate alla Regione
Sardegna dagli artt. 25 e ss. del d.P.R. n. 348 del 1979, mentre
l'art. 26, lett. b), dello stesso decreto ha espressamente ricompreso
nella delega le attività relative "alla formazione degli operatori
del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971 n. 426".
La Regione Sardegna conclude, pertanto, chiedendo alla Corte di
dichiarare la propria competenza a regolare gli oggetti disciplinati
dalle disposizioni impugnate, e conseguentemente annullare tali
disposizioni.
4. - Anche in questo giudizio ha depositato atto di intervento il
Ministro dell'industria, su delega del Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato.
L'Avvocatura contesta che il regolamento di cui è causa abbia
leso attribuzioni costituzionalmente garantite alla Regione
ricorrente, sottolineando che, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto
speciale, le attribuzioni della Sardegna in materia di commercio
vanno esercitate nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi
dello Stato. In particolare, con riguardo alle censure concernenti
gli artt. 48, 31 e 34 del regolamento, l'Avvocatura ripropone tanto
l'analitica confutazione delle censure stesse già svolta nel
giudizio promosso dalla Regione Veneto, quanto la tesi - prospettata
nel suddetto giudizio - che le doglianze regionali appaiono dirette a
lamentare una sorta di disfunzione nel sistema della legge n. 426 del
1971, risultando esorbitanti dai fini tipici del regolamento di
competenze costituzionali e perciò inammissibili.
Infondata appare all'Avvocatura anche la doglianza concernente la
disciplina del sistema informativo dettata dall'art. 36 dello stesso
regolamento, dal momento che la Regione non sarebbe affatto esclusa
dall'accesso ai dati raccolti e nulla impedirebbe alla stessa di
predisporre autonomamente diverse o concorrenti modalità di raccolta
di informazioni attinenti alla rete distributiva.
Nell'atto difensivo si esclude, infine, che l'art. 20 del decreto
impugnato attenti a prerogative costituzionalmente garantite alla
Regione, ove si consideri che la disciplina posta in tale articolo,
sia per la parte in cui stabilisce - per esigenze d'uniformità sul
territorio nazionale - le materie obbligatorie di insegnamento, sia
per la parte riguardante la conclusione dei corsi, non verrebbe a
incidere su sfere di competenza regionale.
Sulla base di queste argomentazioni si chiede la reiezione del
ricorso.
5. - Con ricorsi di identico contenuto, notificati il 29 ottobre
1988 (Reg. Confl. nn. 23, 24 e 25 del 1988) anche le Regioni Umbria,
Lombardia ed Emilia Romagna hanno sollevato conflitto di attribuzione
contro lo stesso decreto del Ministro dell'industria 4 agosto 1988,
n. 375, che viene impugnato sia nel suo complesso sia in relazione
agli artt. 20, 31, 34, 36 e 48.
Nei tre ricorsi l'illegittimità dell'intero regolamento viene
affermata per violazione dell'art. 87 della Costituzione, che
riserverebbe al Presidente della Repubblica l'emanazione dei
regolamenti di esecuzione. A questo proposito si osserva che l'art.
41 della legge n. 426 del 1971 attribuiva al Ministro il potere di
emanare con proprio decreto il regolamento di esecuzione della stessa
legge, ma ne limitava l'esercizio ad un termine di sei mesi
dall'entrata in vigore della legge: di tal ché tale potere sarebbe
già stato consumato con l'emanazione del decreto ministeriale 14
gennaio 1972.
Le Regioni ricorrenti contestano poi la legittimità degli artt.
48, comma sesto, 31, comma secondo, e 34, comma quinto, del
regolamento impugnato per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., in
riferimento agli artt. 50, 52 e 80 del d.P.R. n. 616 del 1977, agli
artt. 13, 26 e 27 della legge n. 426 del 1971, nonché all'art. 30
dello stesso decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375.
Dopo aver sottolineato che il sistema della legge n. 426 del 1971
contempla una pianificazione di base comunale alla quale si
sovrappone un intervento pianificatorio regionale, le tre Regioni
lamentano lo scardinamento della pianificazione commerciale come
conseguenza sia della riduzione dei poteri comunali di pianificazione
(e dei correlativi poteri regionali di indirizzo), attuato dagli
artt. 31, secondo comma e 34, quinto comma del decreto impugnato, sia
dell'arbitraria limitazione della sfera di applicabilità del
nulla-osta regionale introdotta dall'art. 48, sesto comma, dello
stesso decreto.
Le ulteriori censure proposte sono indirizzate nei confronti
dell'art. 20 (al quale si imputa la violazione degli artt. 117 e 118
Cost., anche in relazione agli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 616 del
1977 ed all'art. 5 della legge 426 del 1971) e dell'art. 36 (cui si
addebita la violazione degli artt. 5, 114, 117 e 118 Cost., anche in
relazione agli artt. 3, quarto comma, della legge n. 382 del 1975, 50
e 52 del d.P.R. 616 del 1977, 23 della legge n. 426 del 1971, nonché
la contraddittorietà rispetto all'art. 30 dello stesso decreto
ministeriale n. 375).
In particolare - a giudizio delle ricorrenti - la prima delle due
disposizioni si porrebbe in evidente contraddizione, oltre che con la
sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 1977, con l'art. 36 del
d.P.R. 616 del 1977, che attribuisce alle Regioni la regolamentazione
dei corsi di cui alla legge n. 426 del 1971. A sua volta, la seconda
disposizione - relativa al sistema informativo sulla rete di vendita
- darebbe vita, in dispregio del principio costituzionale della
"leale cooperazione" tra Stato e Regioni, ad un raccordo tra Comuni,
Camere di commercio e Stato che escluderebbe le Regioni in settori in
cui le stesse hanno rilevanti competenze (urbanistica; fiere e
mercati; commercio; polizia locale).
Le ricorrenti chiedono pertanto alla Corte: a) di dichiarare che
non spetta al Ministro per l'industria emanare norme di esecuzione
della legge n. 426 del 1971 e, per l'effetto, annullare il decreto
ministeriale 4 agosto 1988, n. 375;
b) in subordine, di dichiarare che non spetta allo stesso Ministro
regolare o limitare con proprio decreto i casi in cui occorre il
nulla-osta regionale ai sensi degli artt. 26 e 27 della legge n. 426
del 1971; i corsi di formazione professionale per gli operatori
commerciali; i raccordi informativi tra Comuni, Camere di commercio e
Ministero, con esclusione delle Regioni; annullando, di conseguenza,
gli artt. 20, commi primo e quinto, 31, comma secondo, 34, comma
quinto, 36 e 48, comma sesto, del decreto ministeriale 4 agosto 1988,
n. 375.
6. - Nei tre giudizi è intervenuto, con unico atto di
costituzione, il Ministro dell'industria, su delega del Presidente
del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato.
Nell'atto di intervento vengono riproposte sia le argomentazioni
già svolte nei giudizi per conflitto di attribuzioni promossi dalle
Regioni Veneto e Sardegna, sia le richieste di declaratoria di
inammissibilità o, comunque, di infondatezza già prospettate in
ordine ai suddetti ricorsi.
7. - Nell'imminenza della udienza di discussione hanno depositato
memorie tutte le Regioni ricorrenti, al fine di illustrare le
argomentazioni e le censure già prospettate nei rispettivi ricorsi. Considerato in diritto
1. - I cinque ricorsi sollevano conflitti di attribuzione nei
confronti dello stesso testo normativo sotto profili in larga parte
coincidenti: i giudizi relativi vanno, pertanto, riuniti per essere
decisi con unica sentenza.
2. - Alcune Regioni (Emilia-Romagna, Lombardia ed Umbria)
denunciano l'illegittimità dell'intero decreto ministeriale 4 agosto
1988 n. 375 per violazione dell'art. 87 della Costituzione, in
relazione all'art. 41 della legge 11 giugno 1971 n. 426 ed in
riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione. Con tale censura
viene contestato il fatto che l'atto normativo in questione
(qualificabile come regolamento di esecuzione) sia stato emanato con
decreto del Ministro dell'industria anziché con decreto del
Presidente della Repubblica, nonostante che il potere espressamente
conferito allo stesso Ministro dall'art. 41 della legge n. 426 del
1971 risultasse limitato ad un termine di sei mesi e dovesse comunque
considerarsi consumato a seguito dell'emanazione del decreto
ministeriale 14 gennaio 1972, contenente il primo regolamento di
esecuzione.
La questione è infondata.
Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare (sentenza n. 79
del 1970), l'art. 87, quinto comma, della Costituzione non ha inteso
esaurire la disciplina della materia dei regolamenti statali, ma
soltanto richiamare la tradizionale competenza del Capo dello Stato
alla emanazione dei regolamenti governativi deliberati dal Consiglio
dei Ministri: da tale norma non può farsi, dunque, discendere
l'esclusione di altri tipi di regolamenti, quali quelli ministeriali,
quando la legge - secondo la formula da ultimo adottata dall'art. 17
della legge 23 agosto 1988 n. 400 - "espressamente conferisca tale
potere". Nella specie, il potere regolamentare esercitato con il
decreto di cui è causa trova il suo specifico fondamento legislativo
nell'art. 41 della legge n. 426 del 1971, la cui efficacia,
riferibile all'intera disciplina esecutiva della legge, non si è
venuta ad esaurire né con lo scadere del termine ordinatorio
semestrale indicato dalla stessa norma né a seguito dell'emanazione
del primo regolamento contenuto nel decreto ministeriale 14 gennaio
1972 (tant'è che successivamente, e a più riprese, sono state
emanate altre norme integrative e sostitutive di tale regolamento
mediante i decreti ministeriali 28 aprile 1976, 27 giugno 1986 e 7
aprile 1987).
3. - Passando all'esame delle singole censure, vanno in primo
luogo valutati i profili concernenti l'asserita lesione dei poteri di
programmazione spettanti alle Regioni, nel settore del commercio, ai
sensi della legge 11 giugno 1971 n. 426. Tali censure toccano, in
primo luogo, in tutti i ricorsi, gli artt. 31, secondo comma, 34,
quinto comma e 48, sesto comma, ma si estendono anche, nel ricorso
della Regione Veneto, agli artt. 43, secondo comma, e 63,
quindicesimo comma, del regolamento impugnato.
Con riferimento a questo primo ordine di doglianze i vari ricorsi,
pur sviluppando argomentazioni in parte diverse, muovono nella
sostanza dagli stessi presupposti e in particolare dalla
considerazione: a) che la legge n. 426 del 1971 sarebbe venuta a
delineare, nella materia del commercio, un compiuto sistema di
programmazione regionale (fondato sugli artt.13, 26 e 27 della stessa
legge), in certo senso sovraordinato rispetto alla programmazione
attuata dai Comuni con i piani di sviluppo ed adeguamento delle reti
di vendita; b) che tale sistema risulterebbe sconvolto dalle norme
del decreto ministeriale n. 375 del 1988 appena richiamate, a causa
delle indebite restrizioni che tali norme avrebbero, direttamente o
indirettamente, apportato ai poteri conferiti alle Regioni dalla
stessa legge n. 426.
A questo proposito, occorre in primo luogo ricordare come le
Regioni a statuto ordinario non dispongano di una competenza
legislativa propria in tema di "commercio", non essendo tale materia
compresa nell'elenco formulato dall'art.117 della Costituzione:
nell'area afferente al "commercio" spettano, di conseguenza, alle
stesse Regioni soltanto i poteri che lo Stato ha conferito o delegato
mediante leggi ordinarie od atti con forza di legge, quali la legge
n. 426 del 1971 (con le successive modificazioni) ed il d.P.R. n. 616
del 1977 (artt. 51 ss.) (diversa si presenta, invece, su questo
punto, la posizione della Regione autonoma della Sardegna che, in
ragione dei contenuti del suo Statuto speciale, dovrà essere
considerata a parte: cfr. infra n. 9).
Una seconda osservazione da fare attiene al fatto che la legge n.
426 del 1971, nel porre una disciplina organica del commercio, ha
individuato nei Comuni i soggetti primari della programmazione
commerciale e nei piani comunali di sviluppo ed adeguamento della
rete di vendita gli strumenti fondamentali di tale programmazione
(artt. 11 ss.). Nel quadro di tale contesto, la stessa legge ha anche
attribuito alle Regioni alcuni rilevanti, ma delimitati poteri di
controllo e di indirizzo, riferiti in particolare sia alla
connessione tra programmazione commerciale e programmazione
urbanistica (artt. 13 e 14), sia all'insediamento delle maggiori
strutture di vendita, destinate a servire ambiti più ampi del
territorio comunale (artt. 26, 27 e 28).
Da tali richiami discendono due corollari, suscettibili di valere
ai fini della soluzione dei conflitti in esame.
Il primo è che, stante la distinta definizione degli ambiti di
competenza, regionali e comunali, tracciati dalla legge n. 426, non
tutte le limitazioni apportate, mediante regolamento, ai poteri
comunali potranno, solo per questo, riflettersi anche nella sfera
delle attribuzioni regionali. Il secondo attiene al fatto che,
vertendosi in materia non spettante alla sfera regionale per
attribuzione costituzionale, le limitazioni eventualmente introdotte
in via regolamentare nei confronti di tale sfera saranno suscettibili
di dar luogo a lesioni contestabili in sede di conflitto solo ove
vengano a contrastare con le norme primarie attributive della
competenza, riducendo indebitamente la sfera dei poteri conferiti o
delegati alle stesse Regioni o dalla legge n. 426 o da altra fonte di
livello equivalente.
4. - Poste tali premesse, dev'essere innanzitutto affermata
l'inammissibilità delle censure relative agli artt. 31, secondo
comma, 34, quinto comma, 43, secondo comma e 63, quindicesimo comma,
del regolamento in esame.
Nessuna delle norme in questione appare, infatti, suscettibile di
incidere, né direttamente né indirettamente, nella sfera delle
attribuzioni conferite alle Regioni dalla legge n. 426 o da altra
fonte primaria in materia di commercio.
In proposito va ricordato che l'art. 31, secondo comma, dello
stesso regolamento stabilisce che la determinazione del limite
massimo della superficie globale di vendita va effettuata solo per
l'apertura di "nuovi esercizi", con conseguente esclusione
dell'operatività del limite nei confronti dei trasferimenti e degli
ampliamenti: tale norma - a parte ogni considerazione in ordine alla
sua possibile compatibilità con quanto disposto dall'art. 12,
secondo comma della legge n. 426, dove il limite in questione è
riferito al "rilascio di nuove autorizzazioni" - non assume come
destinatarie le Regioni, ma soltanto i Comuni, cui spetta il compito
di fissare, nell'ambito dei piani comunali del commercio, il limite
massimo della superficie globale di vendita per i vari settori
merceologici e di applicare in concreto tale limite ai fini
dell'esercizio dei propri poteri autorizzatori.
Analoghe osservazioni possono valere anche nei confronti delle
disposizioni contenute nell'art. 34, quinto comma, dove si stabilisce
il divieto di imporre limiti massimi di superficie di vendita per
ciascun esercizio, e nell'art. 43, secondo comma, dove si definisce
la misura dell'ampliamento suscettibile di modificare le
caratteristiche dell'esercizio. Il divieto formulato nella prima
disposizione attiene, infatti, esclusivamente ai poteri dei Comuni,
cui la legge consente di indicare, per i vari settori merceologici,
la superficie minima, ma non la massima, dei locali adibiti alla
vendita (art. 12, primo comma, legge n. 426/71), mentre la seconda
disposizione (che si limita a riprodurre quanto già disposto
dall'art. 29 del decreto ministeriale 28 aprile 1976, contenente
norme integrative e sostitutive del regolamento di esecuzione emanato
con decreto ministeriale 14 gennaio 1972) adotta una definizione
degli ampliamenti modificativi delle caratteristiche dell'esercizio
che non tocca i poteri regionali, dal momento che investe soltanto -
secondo l'esplicita limitazione contenuta nella norma - il potere di
autorizzazione conferito al sindaco dall'art. 24, secondo comma,
della legge n. 426, senza incidere, di contro, nel potere di
nulla-osta conferito alla Giunta regionale, per il settore della
grande distribuzione, dagli artt. 26 e 27 della stessa legge.
Infine, l'inammissibilità della censura formulata, nei confronti
dell'art. 63, quindicesimo comma, del regolamento discende
chiaramente dal fatto che questa norma - prevedendo in via
transitoria l'estensione di determinate tabelle merceologiche
relative a generi alimentari anche ai prodotti di altra tabella oltre
a non comportare un ampliamento automatico delle superfici di
vendita, si limita soltanto a circoscrivere il potere discrezionale
attribuito al Sindaco ai fini del rilascio delle autorizzazioni
concernenti le diverse tabelle, potere estraneo alla sfera delle
attribuzioni regionali.
5. - Con una ulteriore censura - formulata in tutti i ricorsi -
viene contestata la legittimità dell'art. 48, sesto comma, del
decreto in esame, dove si esclude la necessità del nulla-osta
regionale (previsto dagli artt. 26 e 27 della legge n. 426) per
l'impianto delle grandi strutture di vendita, sia nel caso del
trasferimento di sede sia nel caso dell'ampliamento della superficie
di vendita, salvo che a seguito di successivi ampliamenti di un
esercizio preesistente siano raggiunti i limiti (rispettivamente di
400 e 1500 mq) indicati dagli stessi articoli della legge. Ad avviso
delle ricorrenti, tale norma regolamentare verrebbe indebitamente a
limitare il potere di nulla-osta conferito alle Regioni dalla legge
n. 426 per le maggiori strutture di vendita, scalzando i poteri
regionali di controllo e di programmazione sugli esercizi ad
attrazione ultracomunale e, di conseguenza, sull'intera rete
distributiva esistente nel territorio regionale.
La questione non è fondata.
Gli artt. 26 e 27 della legge n. 426 riferiscono testualmente il
nulla-osta regionale alla "apertura" degli esercizi di vendita al
dettaglio e dei centri commerciali caratterizzati da particolari
dimensioni: tale formulazione, ove venga confrontata con la più
ampia dizione adottata dal primo comma dell'art. 24 - che impone
l'autorizzazione comunale sia per l'"apertura di esercizi al minuto",
sia per il "trasferimento in altra zona", sia per l'"ampliamento
degli esercizi già esistenti" - induce a ritenere che la volontà
espressa dal legislatore sia stata nel senso di limitare l'ambito di
incidenza del nulla-osta regionale alla sola ipotesi di "apertura"
(cui il regolamento ha equiparato, con interpretazione estensiva, gli
ampliamenti suscettibili di superare i limiti di superficie indicati
negli stessi articoli della legge), con esclusione delle diverse
ipotesi di "trasferimento" ed "ampliamento" dell'esercizio. Tale
interpretazione risultava, del resto, già adottata nell'art. 32 del
regolamento emanato con decreto ministeriale 28 aprile 1976, dove nel
riformulare la disciplina espressa dall'art. 46 del decreto
ministeriale 14 gennaio 1972 - implicitamente si delimitava l'ambito
di applicazione del nulla-osta regionale richiesto dagli artt. 26 e
27 della legge, dal momento che si affermava la sua necessità "non
soltanto quando la superficie di vendita raggiunga i limiti di cui
agli articoli stessi fin dal momento della prima attivazione
dell'esercizio, ma anche quando tali limiti siano raggiunti per via
di successivi ampliamenti di un esercizio preesistente", tacendo di
ogni altra ipotesi.
Nessun contrasto è dato, dunque, ravvisare tra la disciplina
posta dall'art. 48, sesto comma, del regolamento impugnato e le
competenze assegnate alle Regioni, in materia di programmazione
commerciale, dagli artt. 26 e 27 della legge n. 426. D'altro canto,
neppure i rilievi formulati nei vari ricorsi circa l'irrazionalità
della limitazione affermata con la norma di cui è causa ai fini di
un efficace svolgimento della programmazione regionale nel settore
della grande distribuzione possono valere in questa sede, dal momento
che tali rilievi vengono tutti a collegarsi alla prospettiva di una
possibile (ed anche auspicabile) riforma della legge sul commercio,
incentrata su di un'ipotesi di rafforzamento della presenza regionale
nel settore della grande distribuzione, ma esulano sicuramente dagli
oggetti deducibili in sede di conflitto di attribuzione.
6. - Un'ulteriore censura, comune a tutti i ricorsi, investe la
disciplina dei corsi professionali per gli esercenti il commercio
stabilita dall'art. 20 del decreto impugnato, dove si regolano le
materie di insegnamento ed i programmi dei corsi (commi primo e
quinto), gli scrutini finali (commi sesto e settimo), nonché alcune
condizioni per l'iscrizione, conseguente alla frequenza dei corsi,
nel registro degli esercenti il commercio (commi secondo, terzo,
quarto e ottavo). Secondo le ricorrenti tale disciplina risulterebbe
invasiva delle competenze spettanti alle Regioni ordinarie in materia
di istruzione professionale ai sensi degli artt. 117 e 118 della
Costituzione, 35 e 36 del d.P.R. 616 del 1977 e della legge-quadro in
materia di formazione professionale (legge 21 dicembre 1978 n. 845),
tenendo anche conto degli svolgimenti della giurisprudenza elaborata
in tema di corsi professionali dalla Corte costituzionale.
La censura è in parte fondata.
Questa Corte con la sentenza n. 89 del 1977 - giudicando in un
conflitto di attribuzione sollevato nei confronti di un decreto
ministeriale relativo ai corsi professionali istituiti ai sensi della
legge n. 426 del 1971 - ebbe modo di affermare la competenza delle
Regioni alla regolamentazione di tali corsi, salva la possibilità
per lo Stato "di controllare preventivamente che le materie di
insegnamento, che spetta alle Regioni stabilire, siano idonee al
conseguimento della qualificazione professionale". Con la stessa
sentenza la Corte riservò allo Stato anche la fase della valutazione
dei risultati della frequenza ai corsi, dal momento che tale verifica
"abilita - per la via mediata dell'iscrizione nel registro -
all'esercizio dell'attività commerciale nell'intero territorio
nazionale" ed attiene, pertanto, alla materia del "commercio" di
competenza statale.
Tali indicazioni - successivamente confermate in sede legislativa,
attraverso l'art. 36 del d.P.R. n. 616 del 1977, dove si
attribuiscono alla competenza regionale le funzioni amministrative
relative alla formazione degli operatori commerciali - inducono a
ritenere la doglianza fondata con riferimento al primo comma
dell'art. 20, nella parte in cui rinvia, ai fini della definizione
del contenuto dei corsi, alle materie elencate nell'allegato 6:
attraverso questa elencazione di materie si viene, infatti,
indebitamente a sottrarre alla sfera delle ricorrenti un momento
essenziale dell'organizzazione dei corsi, momento riservato alle
Regioni, pur con la possibilità di un controllo preventivo dello
Stato sulle stesse materie (possibilità fatta salva dal quinto comma
dell'art. 20). Le censure prospettate nei confronti degli altri
commi, diversi dal primo, dello stesso art. 20 non possono, invece,
trovare accoglimento, dal momento che le norme oggetto d'impugnativa
attengono tutte ad aspetti della materia (scrutini finali;
composizione della commissione d'esame; requisiti per l'iscrizione
nel registro) già riconosciuti da questa Corte di spettanza statale.
7. - Tutti i ricorsi (ad eccezione di quello presentato dalla
Regione Veneto) sollevano conflitto anche nei confronti dell'art. 36,
concernente la rilevazione della consistenza della rete distributiva.
A questo proposito i ricorsi lamentano che le norme contenute in
tale articolo abbiano delineato un sistema informativo che - per il
fatto di collegare direttamente i Comuni alle Camere di commercio -
avrebbe, nella sostanza, emarginato le Regioni, attribuendo per
giunta al solo Ministero il potere di determinare, con assoluta
discrezionalità, i modi di utilizzazione dei dati raccolti.
Anche questa censura non può essere condivisa.
L'articolo in esame prevede che "ai fini dell'attuazione di un
sistema di raccolta e diffusione di dati sulla rete distributiva
comunale, regionale e nazionale, ogni Comune deve inviare alla Camera
di commercio competente per territorio, al termine di ciascun
trimestre, copie delle autorizzazioni alla vendita di qualsiasi tipo
e delle licenze.... rilasciate o revocate nel corso del trimestre",
aggiungendo che "i dati raccolti sono a disposizione degli enti e
degli organi pubblici interessati". Lo stesso articolo, dopo aver
precisato alcune modalità per la raccolta dei dati, attribuisce al
Ministero dell'industria il compito di stabilire "le modalità di
acquisizione, utilizzazione e messa a disposizione" dei dati
raccolti.
Se è vero che tale disciplina mira ad instaurare un sistema
informativo sulla consistenza della rete commerciale centrato sulle
Camere di commercio e regolato dal Ministero dell'industria, è anche
vero che la soluzione adottata non esclude di per sé la possibilità
di altri sistemi informativi, attivabili da parte delle Regioni,
anche con la collaborazione dei Comuni e delle Camere di commercio.
D'altro canto, la considerazione che la disciplina tracciata dalla
norma impugnata avrebbe affidato alla mera discrezionalità
dell'amministrazione statale la possibilità di accesso della Regione
ai dati raccolti appare contraddetta dallo stesso contenuto della
norma, che si è preoccupata di imporre a carico dell'amministrazione
statale un preciso obbligo di messa a disposizione dei dati raccolti
a favore di tutti gli enti interessati (tra cui, in primo luogo, la
Regione). In tale contesto, anche la disciplina relativa alle
modalità per l'utilizzazione e la messa a disposizione dei dati
raccolti non potrà non risultare funzionale all'esigenza di
garantire il rispetto di tale obbligo da parte dello Stato e,
conseguentemente, l'esercizio del diritto di accesso da parte dei
soggetti interessati.
8. - Una censura particolare viene prospettata dalla sola Regione
Veneto con riferimento all'art. 32 del regolamento in esame,
concernente la disciplina relativa alla classificazione degli
esercizi destinati alla somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande, alle condizioni per il rilascio delle relative licenze
nonché ad alcune modalità di svolgimento dell'attività di
somministrazione.
Secondo la ricorrente, le norme contenute in tale articolo
verrebbero a violare la sfera di competenza regionale in materia di
pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande,
delegata ai sensi dell'art. 52, primo comma, lett . a) del d.P.R. n.
616 del 1977, avendo "prosciugato" l'intero spazio normativo concesso
alle Regioni nelle materie delegate.
Anche tale censura, alla luce di una corretta lettura della
disciplina impugnata, non può essere accolta.
L'art. 32 del decreto in esame contiene disposizioni di attuazione
ed esecuzione della legge 14 ottobre 1974 n. 524, concernente la
materia degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e
bevande. Questa materia - come la ricorrente ricorda - ha formato
oggetto di delega alle Regioni ordinarie ai sensi dell'art. 52, primo
comma, lett. a) del d.P.R. n. 616 del 1977: di talché spetta oggi
alle Regioni, nella stessa materia, oltre l'esercizio delle funzioni
amministrative, emanare "norme legislative di organizzazione e di
spesa, nonché norme di attuazione ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 117 della Costituzione" (art. 7, primo comma, d.P.R. n. 616
del 1977).
Tale contesto non esclude, peraltro, la possibilità che lo Stato
possa intervenire in via suppletiva, mediante lo strumento
regolamentare, al fine di porre norme esecutive di una propria legge.
Ove si verifichi tale ipotesi corrispondente al caso in esame - il
regolamento statale sarà in grado di svolgere la sua efficacia solo
e fino a quando la Regione non venga a sua volta ad adottare, nella
stessa materia, una propria disciplina attraverso norme di attuazione
emanate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione
(cfr. sentenza n.195 del 1986 e n. 226 del 1986).
Norme di questo tipo, nella specie, non risultano essere state
adottate dalla Regione ricorrente, di talché nessun effetto invasivo
attuale può essere imputato alla norma regolamentare di cui è
causa.
9. - Un esame specifico richiede, infine, il ricorso proposto
dalla Regione Sardegna, che, pur investendo norme (art. 20, 31, 34,
36 e 48) impugnate anche dagli altri ricorsi, pone in gioco il
richiamo a parametri differenziati (artt. 4, 5 e 6 dello Statuto
speciale; artt. 1, 3, 25, 39 ss. del d.P.R. 19 giugno 1979 n. 348),
connessi alla specialità dell'autonomia regionale.
A questo proposito va ricordato come spetti alla Regione Sardegna
- diversamente da quanto previsto per le Regioni ordinarie - una
competenza legislativa propria, di tipo concorrente, in materia di
"commercio" (art. 4 lett. a) dello Statuto speciale), competenza che
le norme di attuazione statutaria hanno specificato nella "attività
intesa ad organizzare, promuovere e favorire la distribuzione, la
somministrazione e l'approvvigionamento delle merci", con un
riferimento particolare anche alla "formazione dei piani urbanistici
commerciali regionali", ed all'"esercizio delle funzioni di vigilanza
e tutela relative ai piani di urbanistica commerciale dei Comuni"
(art. 39, primo comma e secondo comma lett. d) d.P.R. 19 giugno 1979
n. 348). La posizione della Regione Sardegna risulta, d'altro canto,
differenziata da quella delle Regioni ordinarie anche con riferimento
alla materia dell'istruzione professionale - posta in gioco dall'art.
20 del regolamento impugnato - che, pur non attribuita alla Regione
in sede statutaria, è stata alla stessa delegata dalle norme di
attuazione anche con riferimento specifico alla "formazione degli
operatori del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971 n. 426"
(artt. 25 e 26 lett. b) d.P.R. n. 348 del 1979).
Queste disposizioni - nel caratterizzare la specialità della
posizione della Regione Sardegna rispetto alle attribuzioni investite
dal decreto impugnato -, consentono alla stessa Regione di limitare,
nella materia "commercio", l'incidenza della legge n. 426 del 1971 ai
soli principi fondamentali in essa contenuti, nonché di adottare,
nella materia dell'"istruzione professionale", proprie norme di
integrazione ed attuazione ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 348 del
1979: con la conseguente possibilità, nella prima materia, di
sostituire con le norme espresse attraverso la propria legislazione
concorrente la disciplina legislativa di dettaglio e regolamentare
posta dallo Stato; nella seconda materia, di far prevalere le proprie
norme di attuazione sulle norme poste dai regolamenti statali.
Tali possibilità presuppongono, peraltro, in ogni caso,
l'esercizio effettivo da parte della Regione delle proprie competenze
normative, sia di tipo concorrente che di tipo integrativo: esercizio
che, nella specie, non risulta essere stato sinora attuato, né con
riferimento alla materia del "commercio" né con riferimento al
settore particolare dell'"istruzione professionale" connesso alla
formazione degli operatori commerciali (la legge regionale 1° giugno
1979 n. 47, sulla formazione professionale in Sardegna, non investe
specificamente tale settore).
In tale situazione, non sussistono motivi per limitare
l'operatività dell'intera disciplina posta dalla legge n. 426 del
1971 e dai successivi regolamenti statali (ivi compreso il
regolamento in esame) anche all'ambito dell'ordinamento sardo, tanto
più ove si consideri che, ai sensi dello stesso statuto speciale
(art. 57), nelle materie attribuite alla competenza della Regione,
"fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si
applicano le leggi dello Stato".
La conclusione è, dunque, nel senso che, al momento presente, la
posizione della Regione Sardegna - ai fini della soluzione del
conflitto di cui è causa - non può considerarsi diversa da quella
propria delle altre ricorrenti: salva, in ogni caso, la possibilità
per la stessa Regione di addivenire in futuro, mediante l'adozione di
appropriati strumenti normativi, ad un diverso svolgimento dei
principi posti dalla legislazione statale in tema di distribuzione
delle competenze connesse alla materia in esame.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara:
a) con riferimento ai conflitti sollevati dalle Regioni Umbria,
Lombardia ed Emilia-Romagna, che spetta al Ministro per l'industria,
il commercio e l'artigianato emanare le norme di esecuzione della
legge 11 giugno 1971 n. 426 contenute nel decreto ministeriale 4
agosto 1988 n. 375;
b) con riferimento ai conflitti sollevati dalle Regioni Veneto,
Umbria, Lombardia ed Emilia-Romagna, che spetta allo Stato
disciplinare gli oggetti di cui agli artt. 20 (salvo l'inciso finale
del primo comma), 36 e 48, sesto comma, del decreto ministeriale n.
375 del 1988;
c) con riferimento ai conflitti sollevati dalle Regioni Veneto,
Sardegna, Umbria, Lombardia, Emilia-Romagna, che non spetta allo
Stato indicare le materie dei corsi professionali di cui all'art. 5,
primo comma, n. 3 della legge 11 giugno 1971 n. 426 e
conseguentemente annulla l'ultimo inciso del primo comma dell'art. 20
del decreto ministeriale n. 375 del 1988 con l'allegato 6 dello
stesso decreto;
d) con riferimento al conflitto sollevato dalla Regione Veneto,
che spetta allo Stato, nei limiti di cui in motivazione, disciplinare
gli oggetti di cui all'art. 32 del decreto ministeriale n. 375 del
1988;
e) con riferimento al conflitto sollevato dalla Regione
speciale Sardegna, che spetta allo Stato, nei limiti di cui in
motivazione, disciplinare gli oggetti di cui agli artt. 20 (salvo
l'ultimo inciso del primo comma), 36 e 48 del decreto ministeriale n.
375 del 1988.
f) inammissibili i conflitti sollevati dalle Regioni Veneto,
Sardegna, Umbria, Lombardia ed Emilia-Romagna avverso gli artt. 31,
secondo comma e 34, quinto comma, nonché il conflitto sollevato
dalla sola Regione Veneto avverso gli artt. 43, secondo comma e 63,
quindicesimo comma, del decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375
(Norme per l'esecuzione della legge 11 giugno 1971 n. 426, sulla
disciplina del commercio).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:165 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte