Sentenza n. 165/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/04/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 9/1963
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti
minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 ottobre 1991 dal Pretore di Lucca nel
procedimento civile vertente tra Giovanni Boldi ed I.N.P.S., iscritta
al n. 702 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno
1991;
2) ordinanza emessa il 24 ottobre 1991 dal Pretore di Lucca nel
procedimento civile vertente tra Wanda Salvatori ed I.N.P.S.,
iscritta al n. 703 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola.
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di due giudizi in cui i ricorrenti, entrambi titolari di
pensioni di riversibilità a carico del Fondo speciale per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, avevano richiesto
l'integrazione al minimo di tale trattamento, ad essi negata
dall'I.N.P.S. per essere anche beneficiari, rispettivamente, di una
pensione di vecchiaia ordinaria erogata dal Fondo speciale degli
artigiani e di analogo trattamento a carico del Fondo di previdenza
per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.
Il Pretore di Lucca, con due ordinanze, entrambe emesse il 24
ottobre 1991, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui
non consente la detta integrazione nelle descritte ipotesi di cumulo.
A queste ultime, osserva infatti il giudice a quo, non è
possibile estendere altre decisioni di questa Corte, declaratorie
dell'illegittimità della norma con riguardo però soltanto a
specifiche fattispecie di contitolarità. Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo prospetta l'illegittimità dell'art. 1,
secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei
trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia
di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), con
riguardo a due distinte ipotesi di preclusione dell'integrazione al
minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo per
coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo,
rispettivamente, con pensione di vecchiaia erogata dal Fondo speciale
degli artigiani e di analogo trattamento corrisposto dal Fondo di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.
2. - Le questioni, che possono essere trattate congiuntamente,
sono entrambe fondate.
La norma impugnata è stata già più volte dichiarata, sotto
altri profili, illegittima in applicazione del principio che esclude
- sino alla data del 1 ottobre 1983 - ogni preclusione
dell'integrazione al minimo in caso di titolarità di più
trattamenti (cfr. sentenze nn. 69, 70 e 547 del 1990, 184 e 1144 del
1988 e 102 del 1982).
In particolare, con le sentenze nn. 373 e 488 del 1989, seppure in
fattispecie di cumulo diverse, è stata dichiarata l'illegittimità
della norma con riguardo alla medesima pensione "superstiti-rurale".
Anche nei casi de quibus va perciò eliminata la residua area di
operatività della norma.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti
minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella
parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di
riversibilità a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e
coloni in caso di cumulo con pensione di vecchiaia erogata dal Fondo
speciale per gli artigiani;
dichiara l'illegittimità costituzionale della norma suddetta
nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo del medesimo
trattamento di riversibilità in caso di cumulo con pensione erogata
dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi
di telefonia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:165 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte