Sentenza n. 165/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/04/1993 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 217/1990
- art. 3legge 127/1990
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo e
secondo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 127 (recte: n. 217)
(Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti),
promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1992 dal Tribunale di
Savona sul ricorso proposto da Gioia Salvatorica, iscritta al n. 435
del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Savona - adito da Gioia Salvatorica, con
ricorso ai sensi dell'art. 6, comma quarto, legge 30 luglio 1990 n.
127 (recte: n. 217) avverso il provvedimento di revoca del beneficio,
inizialmente concesso, di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato al fine di costituirsi parte civile in un procedimento penale,
revoca fondata sulla circostanza che il reddito del padre della
stessa, con lei convivente, superava il limite dell'importo di cui al
primo comma dell'art. 3 della citata legge - ha sollevato, con
ordinanza del 18 maggio 1992, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 2, legge n. 217/90, in
riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione, nella parte in cui
impone di tener conto, al fine dell'ammissibilità del patrocinio a
spese dello Stato, anche dei redditi dei familiari conviventi con chi
fa istanza per conseguire tale beneficio.
Il tribunale rimettente ritiene che la previsione di tale limite
reddituale riferito ai familiari conviventi confligga con l'art. 3
della Costituzione sussistendo una irragionevole disparità di
trattamento tra coloro che intendono agire per la tutela dei loro
diritti promuovendo azione civile nel processo penale e coloro che
quegli stessi diritti intendono far valere autonomamente in sede
civile, atteso che per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi
dell'art. 15 R.D. 30 dicembre 1923 n. 3282 nessuna rilevanza assume
il reddito percepito dai familiari conviventi.
Il giudice rimettente ritiene poi violato anche l'art. 24 della
Costituzione sotto il profilo che il soggetto il quale - pur versando
in "stato di povertà" (agli effetti del R.D. n. 3282/23) - abbia
però parenti conviventi, i cui redditi superino il limite previsto
dal comma primo dell'art. 3 della legge n. 217/90, si trova ad esser
impedito di agire per le restituzioni ed il risarcimento del danno
nel processo penale.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione sollevata.
Ad avviso dell'Avvocatura la legge n. 217 del 1990 non può essere
assunta come parametro di comparazione per dedurre un presunto
trattamento di sfavore nei confronti di coloro che, in sede penale,
possono godere di tale diritto ove ricorrano i presupposti reddituali
previsti dalla legge medesima attesa la diversità strutturale di
tale nuova normativa rispetto a quella precedente; è solo la legge
n. 217/90 infatti che ha posto a carico dello Stato l'onere del
patrocinio dei "non abbienti", superando il diverso principio (che
sta alla base del R.D. n. 3282/23) dell'obbligo della gratuità
dell'attività di chi tale patrocinio presta. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione
- dell'art. 3, primo e secondo comma, legge 30 luglio 1990 n. 217
(Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti),
nella parte in cui impone di tener conto, al fine del riscontro del
requisito reddituale quale presupposto di ammissibilità al
patrocinio a spese dello Stato, dei redditi dei familiari conviventi
con chi fa istanza per ottenere tale beneficio, per sospetta
violazione sia del principio di parità di trattamento (perché per
conseguire il beneficio del gratuito patrocinio, di cui al R.D. 30
dicembre 1923 n. 3282, nei giudizi civili è sufficiente lo stato di
povertà dell'istante senza che rilevino i redditi dei familiari
conviventi), sia del diritto di difesa (perché - essendo precluso il
beneficio del patrocinio a spese dello Stato - è di fatto impedito
l'accesso alla tutela giurisdizionale a chi versa in stato di
povertà, ma convive con familiari percettori di redditi superiori
alla soglia prevista dall'art. 3 legge n. 217/90 cit.).
2. - La questione non è fondata.
Il secondo comma dell'art. 1 della citata legge n. 217 del 1990 ha
esteso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche ai
procedimenti civili per il risarcimento del danno e le restituzioni
derivanti da reato (sempre che ricorra l'ulteriore presupposto che le
ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate).
Pertanto il presupposto reddituale per l'accesso al beneficio è lo
stesso sia che il danneggiato intenda costituirsi parte civile nel
processo penale, sia che preferisca agire autonomamente nel giudizio
civile; sicché, ove questo sia il tertium comparationis invocato dal
giudice rimettente, non sussiste, all'evidenza, alcuna disciplina
differenziata che possa far sospettare la violazione del principio di
eguaglianza.
3. - Ma, se il confronto è istituito in genere rispetto a
qualsivoglia azione esperibile nel giudizio civile (così intendendo
in termini più ampi la censura del giudice rimettente), altre
considerazioni soccorrono per ritenere egualmente non fondata la
questione di costituzionalità.
Il precetto costituzionale del terzo comma dell'art. 24 della
Costituzione, che prescrive che ai non abbienti siano assicurati i
mezzi per agire e difendersi in giudizio, ha trovato attuazione "con
varia gradualità ed intensità secondo scelte discrezionali del
legislatore" (sent. n. 194 del 1992); scelte di cui una recente
testimonianza è l'art. 13 d.l.vo 31 dicembre 1992 n. 546 che -
nell'istituire l'assistenza tecnica gratuita nel nuovo processo
tributario - fa riferimento all'istituto del R.D. n. 3282 del 1923 e
non già a quello della legge n. 217 del 1990. Va quindi ribadito che
la garanzia costituzionale non implica un'assoluta uniformità di
disciplina davanti ad ogni giurisdizione, anche se indubbiamente vi
è "una linea di tendenza - maggiormente aderente al citato precetto
costituzionale - che privilegia l'anticipazione delle spese afferenti
al patrocinio dei non abbienti rispetto alla mera gratuità delle
prestazioni ad esso connesse" (sent. n. 194/92 cit.). Pertanto non
offende il principio di eguaglianza la diversità della disciplina
vigente per il processo penale e per i giudizi civili, sempre che
tale diversità sia compatibile con la evidenziata tendenziale
unificazione dei presupposti e della regolamentazione del beneficio
in questione. Nella specie sia il R.D. n. 3282 del 1923 (per il
giudizio civile) che la legge n. 217 del 1990 (per il processo
penale) prevedono un presupposto reddituale per l'accesso al
beneficio (rispettivamente lo stato di povertà e la percezione di un
reddito non superiore ad un determinato limite massimo), ma solo
questa seconda normativa contempla che la percezione di un reddito da
parte del familiare convivente incida, sempre e comunque, e quindi
con una valutazione legale tipicizzata, al fine del riscontro del
requisito reddituale per l'accesso al beneficio. Però tale
omogeneità del requisito (reddituale) rende la diversità della
disciplina di dettaglio compatibile con il precetto costituzionale
del terzo comma dell'art. 24 della Costituzione e trova
giustificazione nella diversità delle situazioni comparate (da una
parte gli interessi civili, dall'altra le situazioni tutelate che
sorgono per effetto dell'esercizio dell'azione penale), che non
illegittimamente il legislatore ha apprezzato in modo differenziato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, primo e secondo comma, legge 30 luglio 1990 n. 217
(Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti)
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
Tribunale di Savona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:165 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte