Sentenza n. 165/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/1996 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter primo
comma, numero 3, e settimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa
il 16 maggio 1995 dal tribunale di sorveglianza presso la Corte
d'appello di Trieste nel procedimento di sorveglianza nei confronti
di Brunetti Luigi, iscritta al n. 480 del registro ordinanze 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1996 il giudice
relatore Valerio Onida.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento di sorveglianza in cui un
condannato alla pena di anni 12 e mesi 4 di reclusione, quasi
ottantenne, chiedeva il differimento dell'esecuzione della pena ai
sensi dell'art. 147 del codice penale (per grave infermità fisica),
e in subordine la concessione della detenzione domiciliare (in quanto
persona ultrasessantenne parzialmente inabile), ai sensi dell'art.
47-ter, primo comma, numero 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), il tribunale di sorveglianza
presso la Corte di appello di Trieste, con ordinanza del 16 maggio
1995, pervenuta a questa Corte il 13 luglio 1995, dopo aver respinto
la domanda di differimento dell'esecuzione della pena, avendo
ritenuto escluse la gravità delle condizioni fisiche del condannato
e l'incompatibilità delle stesse con la detenzione, e dopo avere
escluso parimenti l'applicabilità dell'ipotesi di concessione della
detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, primo comma, numero
2, della stessa legge n. 354 del 1975 (persona in condizioni di
salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i
presidii sanitari territoriali), ha ritenuto invece integrata la
fattispecie prevista dal citato numero 3 del primo comma, art.
47-ter, per l'età e la parziale invalidità del condannato.
Constatato peraltro che detto art. 47-ter limita la possibilità di
concedere il beneficio della detenzione domiciliare alle ipotesi in
cui la reclusione da scontare, anche se costituente residuo di
maggior pena, non supera i tre anni - limite nella specie largamente
superato -, il tribunale di sorveglianza, su istanza di parte, ha
rimesso a questa Corte questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 47-ter
primo comma, numero 3, e settimo comma, della legge 26 luglio 1975 n.
354 (articolo aggiunto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n.
663), "nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione
domiciliare per il condannato di età superiore a sessanta anni se
inabile, anche parzialmente, qualora la pena residua che il medesimo
deve espiare superi i tre anni".
Ad avviso del giudice remittente la concessione della detenzione
domiciliare consentirebbe nel caso concreto il contemporaneo rispetto
del principio di certezza dell'esecuzione della pena e di quelli di
uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, di tutela della
salute, della funzione rieducativa della pena e del divieto di
trattamenti contrari al senso di umanità, mentre l'esecuzione della
pena in carcere comprimerebbe il diritto alla salute del condannato e
si porrebbe in netto contrasto con gli artt. 3 e 27 della
Costituzione.
La ratio del primo comma, numero 3, dell'art.47-ter consisterebbe
nella opportunità di evitare la detenzione in carcere per soggetti
ormai anziani ed inabili, la cui pericolosità sociale sarebbe del
tutto contenibile mediante le prescrizioni che accompagnano la
detenzione domiciliare. Il limite dei tre anni di pena sarebbe,
secondo il giudice remittente, incongruo in relazione a tale ratio:
non sarebbe ragionevole prevedere la concessione della detenzione
domiciliare a soggetti ultrasessantenni inabili che debbano scontare
una pena residua inferiore a tre anni, e non a un ottantenne inabile
che debba scontare una pena maggiore. Tale esclusione comporterebbe
una violazione dell'art. 3 della Costituzione per il trattamento
diverso attribuito a situazioni che, sotto il profilo della
pericolosità sociale, dell'età avanzata e delle patologie
presentate, dovrebbero essere meritevoli di identica tutela. Il
limite dei tre anni di pena apparirebbe inoltre irragionevole e
inadeguato poiché la legge prevede la revoca della detenzione
domiciliare, oltre che in caso di violazione dei relativi obblighi,
quando vengano a cessare le condizioni previste.
Il giudice remittente ritiene dunque indispensabile l'intervento
della Corte costituzionale "per ristabilire, se del caso,
l'equilibrio del sistema normativo ed eliminare una disparità di
trattamento di situazioni simili e quindi una irragionevole
discriminazione", non sembrandogli ostativo il limite della
discrezionalità del legislatore.
Infine il giudice ritiene che nella specie sarebbe evidente la
violazione del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità,
e cioè di afflizioni eccessive e non strettamente connesse alla
privazione della libertà personale durante l'esecuzione della pena,
la quale perderebbe così anche la sua funzione di rieducazione e
potrebbe facilmente comportare, nella specie, l'aggravamento delle
condizioni psichiche del condannato e quindi il suo ricovero in
ospedale psichiatrico giudiziario.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo che la Corte dichiari non fondata la questione.
L'interveniente - premesso che il riferimento dell'ordinanza al
settimo comma dell'art. 47-ter appare frutto di un errore materiale -
afferma che nella specie non possono considerarsi uguali o omogenee
le situazioni raffrontate, in quanto la differenza starebbe nella
quantità di pena da scontare, elemento per nulla trascurabile; e
pertanto non sarebbe violato il principio di uguaglianza né il
criterio di ragionevolezza.
Nemmeno potrebbe ravvisarsi la violazione dell'art. 27 della
Costituzione, in quanto la scelta operata dalla norma in ordine al
limite di pena rientrerebbe pienamente nella discrezionalità del
legislatore trattandosi di decisione di natura squisitamente
politica, così come il divieto di concessione di altre misure
alternative alla detenzione per i condannati che abbiano commesso
determinati delitti, divieto ritenuto non contrastante con la
Costituzione dalla sentenza n. 107 del 1980 di questa Corte. Considerato in diritto
1. - La questione sollevata investe il solo numero 3 del primo
comma dell'art. 47-ter dell'ordinamento penitenziario, relativo al
caso del condannato ultrasessantenne inabile anche parzialmente,
ancorché il limite dei tre anni di reclusione da scontare sia
previsto in via generale dalla norma come condizione per la
concessione del beneficio della detenzione domiciliare in tutte le
ipotesi in essa previste; ed è sollevata esclusivamente con
riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione,
benché la motivazione dell'ordinanza faccia più volte riferimento
anche alle esigenze di tutela del diritto alla salute del condannato,
e ancorché l'instante avesse eccepito anche la violazione dell'art.
32 della Costituzione. L'estensione, poi, della censura al settimo
comma dello stesso art. 47-ter - ai cui sensi la detenzione
domiciliare deve essere revocata "quando vengono a cessare le
condizioni previste nel primo comma 1" - non modifica sostanzialmente
la portata della questione come individuata dal remittente: dalla
previsione di detto settimo comma, infatti, il giudice a quo si
limita a trarre argomento per motivare la censura mossa alla
disposizione di cui al primo comma.
Il dubbio di costituzionalità sollevato riguarda dunque solo la
pretesa irragionevolezza - nel caso di condannato ultrasessantenne
invalido - del limite massimo di entità della pena da scontare,
stabilito dalla norma ai fini della possibilità di concedere la
detenzione domiciliare, limite la cui operatività darebbe altresì
luogo all'imposizione di un trattamento, quello carcerario, contrario
in concreto al senso di umanità e contrastante con la funzione
rieducativa della pena, violando così anche l'art. 27, terzo comma,
della Costituzione.
2. - La questione, circoscritta nei termini indicati, è infondata.
La detenzione domiciliare, com'è noto, è istituto nuovo (a parte
limitati precedenti rinvenibili nel codice penale del 1889 e ancor
prima in alcuni codici preunitari) introdotto nell'ordinamento
penitenziario con la legge 10 ottobre 1986, n. 663 (che ha aggiunto,
fra l'altro, l'art.47-ter alla legge 26 luglio 1975, n. 354), e
successivamente esteso - quanto a condizioni di applicabilità -
dall'art. 3 del d.-l. 14 luglio 1993, n. 187, convertito dalla legge
12 agosto 1993, n. 269.
All'istituto in questione viene attribuita una finalità
essenzialmente umanitaria ed assistenziale, pur nella varietà delle
ipotesi previste, che vanno da quella della donna incinta o con prole
convivente di età inferiore a cinque anni, a quelle della persona in
condizioni di salute particolarmente gravi o ultrasessantenne inabile
anche parzialmente, a quella del minore di ventuno anni che abbia
comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro o di famiglia
(numeri da 1 a 4 dell'art. 47, terzo comma, della legge n. 354 del
1975).
Inserita dal legislatore fra le misure alternative alla detenzione
di cui al titolo I, capo VI, dell'ordinamento penitenziario, la
detenzione domiciliare tende in sostanza a permettere, in
considerazione di talune condizioni soggettive del condannato, una
modalità meno afflittiva di esecuzione della pena, senza particolari
finalità rieducative che non siano quelle collegabili all'esclusione
del regime carcerario (essa non presuppone infatti, a differenza di
altre vere e proprie misure alternative alla detenzione come
l'affidamento al servizio sociale o la semilibertà, l'osservazione
della personalità del condannato, e comporta l'esclusione di ogni
"trattamento" penitenziario, benché non l'assenza di interventi del
servizio sociale: cfr. art. 47-ter commi 4 e 5), e non senza un
generico fine di deflazione della popolazione carceraria.
In ogni caso, non diversamente dalle altre misure alternative, la
detenzione domiciliare è collegata dalla legge a condizioni
obiettive attinenti all'entità della pena da scontare.
Come l'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art.
47, o quello previsto in casi particolari dall'art. 47-bis, la
detenzione domiciliare può essere concessa solo se la pena da
scontare, anche come residuo di maggior pena, non supera i tre anni
se si tratta di reclusione (nessun limite invece è previsto in caso
di condanna all'arresto, che però conosce per sua natura analoga
limitazione temporale: cfr. art. 25 cod. pen.); mentre a sua volta la
concessione della semilibertà è condizionata o alla specie e
all'entità della pena da espiare, o, in alternativa, alla previa
espiazione di una parte della pena detentiva (art. 50, commi 1 e 2,
ord. penit.). Il legislatore ha poi introdotto ulteriori condizioni
attinenti ai reati cui la condanna si riferisce e all'assenza di
collegamenti con la criminalità organizzata od eversiva (art. 4-bis,
nonché art. 58-quater, commi 1 e 4), e divieti temporanei di
concessione del beneficio in relazione ad ulteriori comportamenti
illeciti del condannato (art. 58-quater, commi 2, 3, 5 e seguenti),
utilizzando altresì l'istituto - come in generale le misure
alternative alla detenzione - anche in funzione premiale o di
protezione dei condannati: così escludendo l'applicazione di talune
limitazioni nel caso di detenuti che collaborano con la giustizia
(art. 4-bis, primo comma), o consentendo la concessione del
beneficio, anche in deroga ai limiti di pena generalmente stabiliti,
nel caso di persone ammesse allo speciale programma di protezione
previsto per coloro che collaborano con la giustizia (cfr. art.
13-ter, d.-l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, aggiunto dall'art. 13, d.-l. 8 giugno 1992, n. 306,
convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).
Come tutte le misure alternative alla detenzione, quella in esame
costituisce del resto una eccezione - prevista dal legislatore con
riguardo a determinate ipotesi e in presenza dei correlativi
presupposti - al normale regime carcerario cui dà luogo l'esecuzione
della pena detentiva.
Il limite di pena da scontare di cui si duole il giudice remittente
corrisponde dunque ad una scelta fondamentale, ancorché naturalmente
opinabile, che il legislatore ha compiuto nel disciplinare tali
misure, e che non può dirsi in sé e in generale irragionevole, in
relazione alla molteplicità degli scopi perseguiti e al
bilanciamento operato fra le istanze di attenuazione del rigore della
pena detentiva e le esigenze di dissuasione, prevenzione e difesa
sociale, in ordine alle quali la natura e la gravità del reato e la
correlata entità della pena inflitta possono indubbiamente assumere
rilievo: come questa Corte ha ritenuto quando ha rigettato la censura
di costituzionalità mossa a norme che escludevano, nel caso di
condanne per determinati delitti, la concessione delle misure
dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà
(sentenza n. 107 del 1980).
Le condizioni soggettive contemplate dal primo comma dell'art.
47-ter non sono assunte dal legislatore quali presupposti di una
incompatibilità assoluta con il regime della detenzione in carcere,
nel qual caso potrebbe effettivamente apparire illogica la
limitazione in ordine all'entità della pena, ma solo come condizioni
legittimanti la concessione di un regime attenuato di espiazione che
viene di per sé riservato, secondo una scelta non irragionevole, ai
condannati a pene brevi o che debbano scontare solo la parte
terminale di una pena più lunga.
Per le medesime ragioni, non può ritenersi sussistente una
ingiustificata disuguaglianza di trattamento, posto che l'entità
della pena da scontare costituisce un elemento obiettivo di
differenziazione delle situazioni che di per sé può giustificare il
diverso regime apprestato dalla norma.
3. - Nemmeno varrebbe, ai fini di sostenere l'irragionevolezza
della norma denunciata, invocare il confronto con altre norme
penalistiche che collegano all'età avanzata del soggetto talune
condizioni di favore, come quella che amplia la possibilità di
concessione della sospensione condizionale della pena per i rei
ultrasettantenni (art. 163, terzo comma, cod. pen.), o come quella
che esclude la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano
esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, nei confronti di un
imputato che ha oltrepassato l'età di settanta anni (art. 275,
quarto comma, cod. proc. pen.).
Quanto alla prima norma, basterà rilevare che essa si limita ad
elevare di sei mesi, per i reati compiuti da persona
ultrasettantenne, il limite di pena che consente la concessione della
sospensione condizionale, senza però far venir meno tale limite.
Quanto poi alla seconda delle norme ricordate, deve osservarsi che,
benché la detenzione domiciliare sia stata vista dallo stesso
legislatore in qualche modo come una sorta di estensione alla fase di
esecuzione della pena dell'istituto, precedentemente introdotto,
degli arresti domiciliari, si tratta di misure profondamente diverse
tra loro, ancorché accomunate da una generica finalità di tipo
umanitario in rapporto, rispettivamente, all'esecuzione della pena
detentiva e alla custodia cautelare in carcere. Infatti gli arresti
domiciliari sono una misura cautelare, che interviene per specifiche
esigenze prima della condanna definitiva, in deroga al principio
preminente della libertà personale. È logico dunque che in questa
fase il principio guida sia quello dell'applicazione della misura
meno afflittiva possibile tra quelle previste dalla legge; e in
questa prospettiva si giustifica anche l'eccezionalità della
custodia cautelare in carcere per persone, come gli ultrasettantenni,
per i quali l'afflittività del regime carcerario può essere in
linea di principio maggiore. Viceversa la detenzione domiciliare
configura una modalità attenuata di esecuzione di una condanna già
divenuta definitiva, e dunque essa stessa costituisce una eccezione
rispetto al principio di indefettibile esecuzione della pena come
prevista dalle norme generali: onde deve riconoscersi una ampia
discrezionalità al legislatore nel definirne i presupposti.
4. - Non può dirsi violato nemmeno il divieto, sancito dall'art.
27, terzo comma, della Costituzione, di trattamenti contrari al senso
di umanità.
Questo principio di civiltà deve certamente improntare di sé la
disciplina delle pene e della loro esecuzione, e dunque informare
tutta l'organizzazione carceraria e l'applicazione delle norme ad
essa relative, come è ribadito, in esplicito richiamo al dettato
costituzionale, dall'art. 1, primo comma, dell'ordinamento
penitenziario, secondo cui "il trattamento penitenziario deve essere
conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità
della persona".
Ma perché la stessa restrizione in carcere possa ritenersi
contraria al senso di umanità deve verificarsi una situazione di
vera e propria incompatibilità tra regime carcerario, comunque
disciplinato, e condizioni soggettive del condannato. Ad escludere il
regime carcerario nelle situazioni in cui esso risulterebbe di per
sé, per rigore e afflittività, in contrasto con il divieto di
trattamenti contrari al senso di umanità o tale da compromettere
diritti fondamentali della persona, come il diritto alla salute, sono
intese altre norme dell'ordinamento penitenziario e del codice
penale, che logicamente prescindono, ai fini della loro applicazione,
da qualsiasi presupposto attinente all'entità della pena detentiva
da scontare.
In particolare, per quanto attiene al diritto alla salute (non
esplicitamente invocato nell'ordinanza di rimessione, ma al quale le
argomentazioni del giudice remittente fanno pure riferimento), l'art.
11 dell'ordi- namento penitenziario prevede che, ove siano necessarie
cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai
servizi sanitari degli istituti, i condannati sono trasferiti in
ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. A sua volta
l'art. 147, primo comma, numero 2, del codice penale prevede che
l'esecuzione della pena - di qualunque entità - possa essere
differita se deve avere luogo nei confronti di chi si trova in
condizioni di grave infermità fisica.
La detenzione domiciliare non si configura invece, nel vigente
ordinamento, secondo quanto si è detto, come istituto inteso a far
fronte alle ipotesi di assoluta incompatibilità delle condizioni
soggettive del condannato col regime carcerario, bensì come
modalità di attenuazione del regime di esecuzione della pena,
utilizzabile in presenza di presupposti oggettivi (di entità della
pena) e soggettivi definiti dalla legge: ancorché i presupposti di
taluna delle ipotesi prese in considerazione a tale fine possano di
fatto parzialmente coincidere con quelli che - in base a diverse
norme - danno luogo all'applicazione di altre misure di esclusione
del regime carcerario (come lo stato di gravidanza della donna
condannata, o la grave infermità fisica: cfr. da un lato l'art.
47-ter, primo comma, numeri 1 e 2, dell'ordinamento penitenziario,
dall'altro, rispettivamente, l'art. 146, primo comma, numero 1, e
l'art. 147, primo comma, numero 2, cod. pen.).
Peraltro, a questo riguardo, può osservarsi che il giudice
remittente, nel caso a lui sottoposto, ha escluso che ricorressero le
condizioni di grave infermità fisica del condannato che possono dare
luogo al rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi del
citato art. 147, primo comma, numero 2, del codice penale,
respingendo la domanda del condannato in tal senso; ha negato anche
che sussistessero le "condizioni di salute particolarmente gravi che
richiedono costanti contatti con i presidii sanitari territoriali",
le quali, ai sensi dell'art. 47-ter, primo comma, numero 2,
dell'ordinamento penitenziario, consentono (sempre nell'ambito del
limite di pena stabilito in via generale) la concessione della
detenzione domiciliare; e ha escluso la incompatibilità attuale
delle condizioni fisiche del condannato con la detenzione.
5. - In definitiva, il dubbio di costituzionalità sollevato dal
giudice a quo potrebbe apparire fondato solo se si assumesse che
l'età avanzata, accompagnata da uno stato di inabilità anche
parziale - e fuori dai casi di infermità fisiche particolarmente
gravi, contemplati dalla diversa norma, non censurata in questa sede,
di cui all'art. 47-ter, primo comma, numero 2 -, rappresenti di per
sé una condizione incompatibile con il regime carcerario, tale da
dover condurre all'esclusione di quest'ultimo a prescindere
dall'entità della pena da scontare: il che non può ragionevolmente
affermarsi. In assenza di siffatta condizione di incompatibilità,
l'eventuale esclusione del carcere, attraverso l'ammissione al regime
attenuato di espiazione della pena consistente nella detenzione
domiciliare, non può che restare rimessa alle scelte discrezionali
non irragionevoli del legislatore: il quale ben potrà (così come ha
già esteso i presupposti dell'istituto quando ha portato, con l'art.
3 del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, da due a tre anni il limite di
pena, e da sessantacinque a sessant'anni l'età minima per
l'applicazione del disposto di cui al numero 3 dell'art. 47-ter,
primo comma, ord. penit.) valutare se estendere ulteriormente
l'operatività di tali norme, sulla base del bilanciamento, ad esso
spettante, tra le istanze di attenuazione del regime detentivo in
vista delle condizioni soggettive del condannato e le esigenze di
prevenzione e di difesa sociale, nonché di attuazione della
finalità risocializzante della pena.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 47-ter, primo comma, numero 3, e settimo comma, della legge
26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal
tribunale di sorveglianza presso la Corte di appello di Trieste con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:165 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte