Sentenza n. 165/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/2000 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 47Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
- art. 49Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
- art. 30legge 413/1991
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 47 e 49 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promossi con
ordinanze emesse il 10 settembre 1998, il 10 giugno e l'8 luglio 1999
(n. 2 ordinanze), dalla commissione tributaria regionale di Perugia,
rispettivamente iscritte al n. 857 del registro ordinanze 1998 ed ai
nn. 468, 563 e 726 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 - prima serie speciale -
dell'anno 1998, nn. 38 e 42 - prima serie speciale - dell'anno 1999 e
n. 3 - prima serie speciale - dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice
relatore Annibale Marini.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con quattro ordinanze di contenuto analogo, pronunciate
nelle date indicate in epigrafe, la commissione tributaria regionale
di Perugia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 47
e 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni
sul processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella
parte in cui non consentono, nel processo tributario, la sospensione
ope iudicis della esecutività della sentenza di secondo grado.
La commissione rimettente espone di essere investita di istanze,
proposte ai sensi dell'art. 373 del codice di procedura civile, per
la sospensione della esecutività di proprie sentenze, in pendenza
del ricorso per cassazione (in tre dei quattro giudizi), ovvero (nel
quarto giudizio) per la sospensione della esecutività di una
sentenza della commissione tributaria di II grado di Terni, in
pendenza del ricorso alla commissione tributaria centrale. Ritiene
peraltro il giudice a quo che la norma del codice di rito invocata
dalle parti istanti non sia applicabile al processo tributario, sia
perché l'art. 49 del decreto legislativo n. 546 del 1992
espressamente esclude l'applicabilità dell'art. 337 cod. proc. civ.
e quindi anche delle norme da quest'ultimo richiamate, tra cui
appunto l'art. 373, sia in quanto l'art. 47 del medesimo decreto
legislativo, nel prevedere che l'efficacia del provvedimento
cautelare reso dal giudice di primo grado cessi con la pubblicazione
della sentenza, rende palese l'intenzione del legislatore di limitare
la tutela cautelare solamente al primo grado di giudizio.
L'esclusione di ogni possibilità di tutela cautelare nei
confronti della efficacia esecutiva della sentenza di secondo grado
sarebbe tuttavia lesiva - ad avviso dello stesso rimettente - del
diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione, del
quale l'azione cautelare costituisce sicura espressione.
Le norme censurate violerebbero altresì il principio di
eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, per
l'ingiustificata disparità di trattamento che determinerebbero,
quanto alla tutela giurisdizionale offerta ai contribuenti, tra le
controversie in materia di imposte e tasse devolute alla cognizione
del giudice ordinario, nelle quali troverebbe applicazione l'art. 373
cod. proc. civ., e quelle attribuite alla giurisdizione delle
commissioni tributarie, che appunto non prevedono la possibilità di
inibitoria.
2. - È intervenuto nei quattro giudizi il Presidente del
Consiglio dei Ministri, per mezzo dell'avvocatura generale dello
Stato, con atti di contenuto simile, concludendo per la declaratoria
di inammissibilità o infondatezza delle questioni.
Rileva preliminarmente la parte pubblica che la previsione,
contenuta nel decreto legislativo n. 546 del 1992, di una tutela
cautelare limitata al solo giudizio di primo grado discende da una
precisa indicazione contenuta nella legge delega (art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413), cosicché l'eccezione di illegittimità
costituzionale avrebbe dovuto eventualmente essere rivolta alla norma
delegante.
Nel merito, l'avvocatura osserva - quanto alla dedotta violazione
dell'art. 24 della Costituzione - che nel processo tributario,
diversamente che nel processo civile, l'esecutività è un attributo
non della sentenza, ma dell'atto impugnato, al quale soltanto può
perciò essere riferita - come appunto dispone l'art. 47 del decreto
legislativo n. 546 del 1992 - la sospensione dell'esecuzione, i cui
effetti sono destinati a cessare con la pubblicazione della sentenza
di primo grado. Il successivo art. 68 del medesimo decreto
legislativo prevede poi, in pendenza del giudizio tributario, un
articolato sistema di pagamento frazionato del tributo accertato
dall'amministrazione, in funzione del grado e del contenuto delle
sentenze emesse nel corso del giudizio. Tale peculiare sistema
esprimerebbe la coerente e ragionevole scelta del legislatore nel
contemperamento tra il diritto di difesa del contribuente e la
preminente esigenza pubblica di assicurare il tempestivo flusso delle
entrate tributarie e non sarebbe perciò lesivo del precetto di cui
all'art. 24 della Costituzione.
Ricorda d'altra parte l'avvocatura che la Corte costituzionale ha
ripetutamente negato l'illegittimità costituzionale delle previgenti
norme che escludevano o limitavano il potere del giudice di
sospendere la riscossione dei tributi: a maggior ragione, pertanto,
dovrebbe escludersi l'illegittimità costituzionale delle norme
denunciate, che finalmente riconoscono tale potere, sia pure
limitatamente al primo grado di giudizio, tanto più che la
possibilità di sospensione ope iudicis si aggiunge, come già
ricordato, alla parziale sospensione automatica ope legis di cui
all'art. 68 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992.
Il secondo profilo di asserita illegittimità, riferito
all'art. 3 della Costituzione, si fonderebbe poi - ad avviso sempre
della parte pubblica - su una erronea premessa. Il giudice civile
infatti - diversamente da quanto la commissione rimettente mostra di
ritenere - non avrebbe affatto il potere di sospendere la riscossione
dei tributi né a tale fine potrebbe avvalersi delle norme (artt. 283
e 373 cod. proc. civ.) che consentono la sospensione della
esecutività delle sentenze di primo e secondo grado, proprio in
quanto il titolo esecutivo, in materia tributaria, è costituito non
già dalla sentenza di rigetto del ricorso bensì dall'atto
impugnato. La tutela cautelare assicurata al contribuente nel
processo tributario risulterebbe dunque addirittura più ampia di
quella disponibile nel processo dinanzi al giudice ordinario. Considerato in diritto
1. - I giudizi hanno ad oggetto questioni identiche e vanno
perciò riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - La commissione tributaria regionale di Perugia dubita, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità
costituzionale degli artt. 47 e 49 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui - secondo la non
implausibile interpretazione dello stesso giudice rimettente - non
consentirebbero, nel processo tributario, la sospensione ope iudicis
della esecutività della sentenza di secondo grado, in pendenza del
ricorso per cassazione o del ricorso alla commissione tributaria
centrale.
3. - La questione non è fondata.
4. - Questa Corte ha più volte affermato che la disponibilità
di misure cautelari costituisce componente essenziale della tutela
giurisdizionale garantita dall'art. 24 della Costituzione (sentenze
n. 336 del 1998, n. 326 del 1997, n. 249 del 1996, n. 253 del 1994,
n. 190 del 1985).
Enunciazione, questa, sicuramente riferibile, per la sua
generalità, anche al processo tributario e che si spiega, secondo la
stessa Corte, con l'esigenza di evitare che la durata del processo
vada a danno dell'attore che ha ragione e che, durante il tempo
occorrente per l'accertamento in via ordinaria del suo diritto, è
esposto al rischio di subire un danno irreparabile.
Risulta allora evidente come la garanzia costituzionale della
tutela cautelare debba ritenersi imposta solo fino al momento in cui
non intervenga, nel processo, una pronuncia di merito che accolga -
con efficacia esecutiva - la domanda, rendendo superflua l'adozione
di ulteriori misure cautelari, ovvero la respinga, negando in tal
modo, con cognizione piena, la sussistenza del diritto e dunque il
presupposto stesso della invocata tutela. Con la conseguenza che la
previsione di mezzi di tutela cautelare nelle fasi di giudizio
successive a siffatta pronuncia, in favore della parte soccombente
nel merito, deve ritenersi rimessa alla discrezionalità del
legislatore.
5. - In base a quanto precede, deve, pertanto, escludersi che le
norme denunciate siano in contrasto con l'art. 24 Cost., nella parte
in cui non consentono alla commissione tributaria regionale, in caso
di rigetto totale o parziale del ricorso del contribuente, l'adozione
di misure cautelari intese ad impedire, in pendenza del ricorso per
cassazione o del ricorso alla commissione tributaria centrale,
l'esecuzione della pretesa tributaria oggetto del giudizio, nei
limiti fissati dalla sentenza impugnata.
6. - Del pari insussistente è la asserita disparità di
trattamento tra le controversie in materia di imposte e tasse
devolute alla cognizione del giudice ordinario, nelle quali sarebbe
possibile sospendere, ai sensi dell'art. 373 del codice di procedura
civile, l'esecuzione della sentenza d'appello in pendenza del ricorso
per cassazione, e le controversie, nelle stesse materie, attribuite
alla giurisdizione delle commissioni tributarie, per le quali tale
possibilità di sospensione non è prevista.
La censura, investendo la differente latitudine dei poteri del
giudice nel processo civile e nel processo tributario, si pone in
aperta contraddizione con la giurisprudenza di questa Corte che ha
costantemente escluso l'esistenza di un principio (costituzionalmente
rilevante) di necessaria uniformità tra i vari tipi di processo, pur
ribadendo la necessità di rispettare il generale criterio di
ragionevolezza delle scelte legislative (ex plurimis sentenze n. 18
del 2000; n. 82 del 1996).
Aspetto quest'ultimo che nella specie non viene, tuttavia, in
considerazione essendo il dubbio di costituzionalità circoscritto
alla violazione del principio di eguaglianza senza alcun, sia pure
indiretto, riferimento alla irragionevolezza della disciplina nei
modelli processuali posti a raffronto.
Conclusivamente, la scelta di non estendere la tutela cautelare,
nel processo tributario, ai gradi di giudizio successivi al primo
appare, anche in riferimento al parametro di cui all'art. 3 della
Costituzione, legittimo esercizio di discrezionalità legislativa e
si sottrae, perciò stesso, alla censura di incostituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 47 e 49 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, dalla commissione tributaria regionale di
Perugia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:165 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte