Sentenza n. 166/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1971 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 137d.P.R. 237/1964
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 137, terzo
comma, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (leva e reclutamento
obbligatorio nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica), promosso
con ordinanza emessa il 1 agosto 1969 dal pretore di Treviso nel
procedimento penale a carico di Cavarretta Silvio, iscritta al n. 426
del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 5 del 7 gennaio 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1971 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Cavarretta
Silvio, il pretore di Treviso, con ordinanza emessa il 1 agosto 1969,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 25, comma secondo, della Costituzione, dell'art. 137,
comma terzo, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, contenente norme
sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'esercito, nella marina
e nell'aeronautica.
La norma impugnata concede al consiglio di leva la facoltà di
annullare la dichiarazione di renitenza nei casi e nei limiti previsti
dal regolamento: vale a dire - stando alla disciplina specificata dagli
artt. 2074 e 2075 del r.d. 3 aprile 1942, n. 1133, tuttora vigente -
secondo una propria valutazione discrezionale, che investirebbe per di
più anche l'accertamento dell'elemento psicologico del reato e che
sembrerebbe condizionata ad una istanza dell'interessato. Da qui
l'accennato contrasto che l'ordinanza di rinvio prospetta,
richiamandosi a precedenti pronunzie di questa Corte quali quelle n. 26
del 1966 e n. 109 del 1968, in relazione sia al principio
costituzionale di eguaglianza per la possibilità di trattamento
difforme di situazioni eguali, sia alla disposizione di cui al
capoverso dell'art. 25 della Costituzione.
Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo motiva che
nell'ipotesi di una eventuale dichiarazione di incostituzionalità
della normativa impugnata, venendo meno retroattivamente la potestà di
annullamento della dichiarazione di renitenza già concretamente
esercitata dall'Autorità amministrativa per un anteriore e distinto
comportamento dello stesso imputato, quest'ultimo sarebbe chiamato a
rispondere penalmente anche in relazione ad una precedente situazione
di renitenza.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato,
con deduzioni depositate il 27 gennaio 1970, nelle quali sostiene
anzitutto la ininfluenza per la fattispecie in esame della norma di cui
all'art. 25, secondo comma, della Costituzione che stabilirebbe
soltanto il principio di irretroattività della legge penale. La
questione sarebbe comunque non fondata, in quanto all'Autorità
militare non sembrano essere stati concessi poteri più estesi di
quelli che normalmente spettano agli organi di polizia in sede di
denunzia concernente qualsiasi ipotesi di reato e che ovviamente
implicano una preventiva valutazione - non vincolante per l'Autorità
giudiziaria - del fatto criminoso nella sua integralità: essendo
evidente che il potere-dovere di denunzia possa comportare, come
avviene nel caso in esame, anche una facoltà di riesame. Né il
problema di legittimità costituzionale presenterebbe un migliore
fondamento se considerato rispetto all'art. 3, posto che tutte le
persone dichiarate renitenti sono egualmente ammesse a presentare
domanda per ottenere l'annullamento di quella dichiarazione e
disparità di trattamento può sorgere unicamente in conseguenza della
inerzia degli interessati.
Le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato sono, pertanto, nel
senso della infondatezza della questione proposta.
3. - All'udienza pubblica l'Avvocatura generale dello Stato ha
confermato le proprie tesi e conclusioni. Considerato in diritto :
Come ricordato nella esposizione dei fatti, la questione sollevata
dal pretore di Treviso ha per oggetto la disposizione del terzo comma
dell'art. 137 del t.u. n. 237 del 1964 sul reclutamento e la leva, che
attribuisce ai consigli di leva la facoltà di annullare "nei casi e
nei limiti previsti dal regolamento", la dichiarazione di renitenza
adottata nei confronti di coloro che non si siano presentati per
l'esame e la visita nel giorno prescritto: dichiarazione che, a norma
del successivo quarto comma, condiziona la denuncia dei renitenti alla
Autorità giudiziaria, e a sua volta condiziona il promuovimento
dell'azione penale. Poiché la legge rinvia al regolamento e questo,
negli artt. 1074, lett. c, e 1075, rimetterebbe, secondo l'assunto,
alla discrezionalità del consiglio di leva l'esercizio di detta
facoltà, la disposizione del terzo comma dell'art. 137 contrasterebbe
ad un tempo con gli artt. 25, secondo comma, e 3, primo comma, della
Costituzione.
La questione non è fondata.
Sotto il primo profilo, è agevole osservare che il principio di
legalità in materia di reati e di pene, enunciato insieme con quello
di irretroattività dal secondo comma dell'art. 25 della Costituzione,
è invocato fuori proposito. Ed invero, come la dichiarazione di
renitenza e la conseguente denuncia all'Autorità giudiziaria non
rientrano nella fattispecie del reato, compiutamente delineata in tutti
i suoi elementi costitutivi nell'art. 135 della legge, così,
all'inverso e per logica conseguenza, l'annullamento di quella
dichiarazione non incide comunque sulla fattispecie stessa.
Nemmeno sussiste il denunciato contrasto con il principio di
eguaglianza. Deve tenersi presente al riguardo che, a norma del
ricordato art. 135, ad aversi delitto di renitenza non è sufficiente
il mero fatto omissivo della mancata presentazione, richiedendosi
altresì l'assenza di un "legittimo motivo" di impedimento. È perciò
che il quarto comma dell'art. 137 prescrive l'obbligo della denuncia
non già nei confronti di coloro che, non essendosi presentati, siano
stati per ciò solo e prima facie dichiarati renitenti, ma bensì ed
esclusivamente di coloro per i quali non sia posteriormente intervenuto
l'annullamento di tale dichiarazione: che è quanto dire, dunque, nei
confronti di coloro la mancata presentazione dei quali non sia
giustificata da un legittimo motivo, poiché soltanto in questa ipotesi
il consiglio di leva si trova in presenza di un fatto suscettibile di
costituire reato e di essere pertanto penalmente perseguito.
Si comprende allora come la cosiddetta "nota di renitenza" possa e
debba essere "cancellata" (annullata o revocata), ogni qual volta un
legittimo motivo venga poi invocato e comprovato dai chiamati
presentatisi tardivamente ovvero fermati e tradotti, o venga comunque a
risultare dagli accertamenti disposti d'ufficio dal consiglio di leva a
seguito della mancata tempestiva presentazione.
Alla stregua di quanto sin qui detto, la norma denunciata acquista
il suo proprio significato: essa non conferisce ai consigli di leva una
generica e indiscriminata facoltà di annullare la dichiarazione di
renitenza frattanto provvisoriamente adottata, ma al contrario ne
subordina l'esercizio alla circostanza dell'essersi accertato un
legittimo motivo di impedimento. E, nella impossibilità di elencare
una esaustiva casistica, l'art. 1074 del regolamento, cui la legge
rinvia, nella lett. c segna un limite preciso all'apprezzamento dei
consigli di leva, specificando che solo quando "si possa escludere
interamente il dolo o il proposito deliberato di sottrarsi agli
obblighi di leva", le ragioni addotte dagli interessati o risultanti
dagli atti sono suscettibili di integrare il "legittimo motivo" di cui
all'art. 135 della legge e dar luogo perciò all'annullamento o revoca
della dichiarazione di renitenza.
Rettamente interpretata, dunque, la norma non determina di per sé
disparità di trattamento, poiché tutti i chiamati non presentatisi
alla data stabilita sono egualmente posti in grado di giustificarsi,
evitando così di essere sottoposti a procedimento penale. E quanto
all'ipotesi, astrattamente prospettata dall'ordinanza, di dichiarazione
di renitenza tenuta ferma malgrado la sussistenza di legittimi motivi
che avrebbero dovuto portare invece ad annullarla, che è poi la sola
ipotesi in cui un cattivo uso del potere inciderebbe sfavorevolmente su
diritti ed interessi individuali, il rimedio sta nel controllo pieno
sul fatto contestato a titolo di reato, spettante all'Autorità
giudiziaria: i cui poteri di cognizione permangono - ovviamente -
integri sotto ogni aspetto, dopo che il presidente del consiglio di
leva abbia provveduto alla denuncia. Tanto più che, come espressamente
dispone l'art. 139, primo comma, della legge, il proscioglimento in
giudizio equivale a tutti gli effetti, compresi quelli della esenzione
o dispensa dal servizio di ferma, all'annullamento amministrativo della
dichiarazione di renitenza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 137, terzo comma, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, sul
reclutamento e la leva, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25,
secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Treviso con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte