Sentenza n. 166/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1976 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 288/1975
usata come parametro
- art. 2d.P.R. 1074/1965
- art. 8d.P.R. 1074/1965
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi:
a) con ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato
il 7 agosto 1975, depositato in cancelleria il 9 successivo ed iscritto
al n. 20 del registro ricorsi 1975, sulla legittimità costituzionale
dell'art. 1 del d.P.R. 2 luglio 1975, n. 288 (disposizioni integrative
e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente
istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e successive
modificazioni);
b) con ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato
il 15 settembre 1975, depositato in cancelleria il 18 successivo ed
iscritto al n. 30 del registro 1975, per conflitto di attribuzione
sorto a seguito del decreto 23 luglio 1975 del Ministro per le finanze,
di concerto con il Ministro per il tesoro, con il quale sono state
dettate "modalità per l'esecuzione delle disposizioni dell'art. 38,
comma quinto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni" (rimborso delle eccedenze dell'imposta sul valore
aggiunto);
c) con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
notificato il 26 novembre 1975, depositato in cancelleria il 12
dicembre successivo ed iscritto al n. 37 del registro 1975, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 29 agosto 1975
dell'Assessore regionale per le finanze con il quale sono state dettate
"modalità per l'esecuzione dei rimborsi IVA nell'ambito del territorio
della Regione siciliana".
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Presidente della Regione siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1976 il Giudice relatore
Antonino De Stefano;
uditi l'avv. Guido Aula, per la Regione siciliana, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Gozzi, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 7 agosto 1975 e depositato il 9
successivo, il Presidente della Giunta regionale siciliana,
rappresentato e difeso dall'avv. Guido Aula, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 2 luglio 1975, n.
288, contenente disposizioni integrative e correttive del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto (IVA), e successive modificazioni, per violazione
degli artt. 20, 21, 36 e 43 dello Statuto della Regione siciliana,
approvato con r.d. lg.vo 15 maggio 1946, n. 455, e degli artt. 2 e 8
delle Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in
materia finanziaria, emanate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.
L'incostituzionalità dell'art. 1 del d.P.R. n. 288 del 1975 viene
prospettata in riferimento:
1) all'art. 21 dello Statuto, perché il Presidente della Regione
non è stato convocato e non ha quindi partecipato con voto
deliberativo, alla seduta del Consiglio dei ministri che ha adottato
l'anzidetto decreto legislativo che direttamente incide su entrate di
spettanza della Sicilia;
2) agli artt. 36 e 43 dello Statuto e all'art. 2 delle Norme di
attuazione del d.P.R. n. 1074 del 1965, in quanto per effetto del
citato decreto - adottato peraltro senza il rispetto della speciale
procedura statutaria - lo Stato non solo ha disposto concretamente su
entrate appartenenti alla Regione, perché riscosse nel suo territorio,
ma ha anche addossato al bilancio regionale oneri di spesa statale,
essendo ora tenuta la Regione ad accantonare ed utilizzare i fondi di
riscossione dell'IVA di sua spettanza per far fronte a rimborsi nei
riguardi di soggetti che hanno versato l'IVA per fattispecie impositive
sorte fuori dal territorio regionale;
3) agli artt. 36 e 20 dello Statuto e all'art. 8 delle Norme di
attuazione del d.P.R. n. 1074 del 1965, per aver demandato ad un
decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il
tesoro, le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi, alla
dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa e alla
presentazione di una speciale contabilità amministrativa, ledendo
così la potestà e le attribuzioni della Regione in materia
finanziaria configurate negli indicati precetti statutari.
Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, il
quale, con atto del 28 agosto 1975, resiste al ricorso chiedendo che la
questione sia dichiarata infondata. Obietta in proposito l'Avvocatura
che le doglianze della Regione si limitano a prospettare eventuali
inconvenienti e si fondano su ipotesi di "possibilità" che vengano
accollati al bilancio regionale rimborsi di quote d'imposta non
affluite a tale bilancio, ma non denunciano nessuna concreta censura.
Con il d.P.R. n. 288 del 1975 il legislatore ha inteso apportare, con
norme di carattere generale, integrazioni e correzioni al d.P.R. n. 633
del 1972, contenente norme di carattere egualmente generale, relative
all'istituzione e disciplina dell'IVA. I problemi prospettati dalla
ricorrente potranno trovare soluzione in sede di elaborazione delle
norme di coordinamento tra finanza statale e regionale di cui all'art.
12, n. 4, della legge di delega per la riforma tributaria, 9 ottobre
1971, n. 825, ed in tale sede il Presidente della Giunta regionale
parteciperà alla seduta del Governo in cui sarà deliberato il testo
definitivo delle norme di coordinamento.
La difesa della Regione ha depositato l'11 marzo 1976 una memoria,
nella quale, oltre a ribadire e sviluppare i motivi di
incostituzionalità precedentemente enunciati, contesta gli argomenti
svolti dall'Avvocatura dello Stato nelle proprie deduzioni. Osserva
anzitutto che il carattere generale della normativa contenuta
nell'impugnato provvedimento non può essere invocato per legittimare
l'esclusione della partecipazione del Presidente della Regione alla
seduta del Consiglio dei Ministri. Questo, inoltre, nei casi in cui è
chiamato a deliberare con l'intervento del Presidente della Regione,
assume una diversa configurazione, che lo qualifica come organo
particolare, cui l'ordinamento attribuisce una specifica competenza su
materie nelle quali sia presente l'interesse regionale. Ne consegue che
la violazione dell'art. 21 dello Statuto costituisce vizio formale
della norma impugnata. Tale norma è anche affetta da vizio di
illegittimità sostanziale, per il contrasto tra il suo contenuto e le
attribuzioni di potestà esecutive ed amministrative spettanti alla
Regione in materia finanziaria.
2. - Con altro ricorso, notificato il 15 settembre 1975 e
depositato il 18 successivo, il Presidente della Giunta regionale
siciliana, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Aula, ha sollevato
conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato chiedendo
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto 23
luglio 1975 (pubblicato in G.U. n. 197 del successivo 25 luglio),
emesso dal Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il
tesoro, con il quale sono state dettate, in materia di rimborso delle
eccedenze dell'imposta sul valore aggiunto, "modalità per l'esecuzione
delle disposizioni dell'art. 38, comma quinto, del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni".
I motivi di incostituzionalità prospettati dalla Regione sono
sostanzialmente identici a quelli svolti nel precedente ricorso del 7
agosto 1975. La difesa della Regione osserva inoltre che il decreto
ministeriale impugnato può anche considerarsi non collegato da un
nesso di necessaria conseguenzialità al d.P.R. n. 288 del 1975
poiché, in sede esecutiva, il Governo avrebbe dovuto tener presente la
speciale posizione costituzionale della Sicilia e confermare, sia pure
in via provvisoria, in attesa delle norme di coordinamento,
l'originaria disciplina in materia di rimborsi IVA.
Il decreto ministeriale in ogni caso concreterebbe "una autonoma
esorbitanza statale nell'ambito della competenza regionale"
determinando ripercussioni molto gravi sulla finanza della Regione.
Inoltre, l'istituzione di uno speciale conto presso la Tesoreria
dello Stato depaupera la Regione dell'ammontare degli interessi che,
sulle giacenze, il Banco di Sicilia - cui è affidato il servizio di
Cassa regionale - corrisponde in virtù di apposita convenzione.
Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, il
quale nelle proprie deduzioni, depositate il 6 ottobre 1975,
espressamente richiama le argomentazioni svolte per contrastare
l'impugnativa riguardante l'art. 1 del d.P.R. n. 288 del 1975,
ribadendo che con le disposizioni di carattere generale di detto
decreto il legislatore ha inteso apportare integrazioni e correzioni al
d.P.R. n. 633 del 1972 istitutivo dell'IVA, nel quadro di un profondo
rinnovamento del sistema tributario nazionale, a raffronto del quale
non può essere posto il sistema fiscale regionale anteriore alla nuova
disciplina statale.
L'istanza di sospensione proposta dalla Regione - discussa nella
camera di consiglio del 27 novembre 1975 - è stata respinta da questa
Corte con ordinanza n. 13 del 14 gennaio 1976 sul rilievo che, per
effetto della disapplicazione dell'impugnato provvedimento nell'ambito
del territorio della Regione siciliana, disposta con decreto 29 agosto
1975 dall'Assessore regionale per le finanze, non sussistono allo stato
le gravi ragioni che possano giustificare la sospensione della sua
esecuzione.
In data 11 marzo 1976 la difesa della Regione ha presentato memoria
lamentando che il decreto impugnato non contenga alcuna precisazione in
ordine ai rimborsi IVA da effettuarsi in Sicilia, il che confermerebbe
la volontà dello Stato di applicare indiscriminatamente, in tutto il
territorio nazionale, la disciplina normativa di tali rimborsi.
Sostiene, inoltre, la difesa che per effetto del decreto ministeriale,
quello che era un tributo di spettanza regionale è stato stornato e
volto a coprire dei rimborsi che, per la massima parte, erano dovuti
per imposte che erano state riscosse dall'erario statale. Conseguenza
questa che arreca grave danno all'erario regionale, con ripercussioni
sull'assetto del suo bilancio e che il decreto dell'Assessore per le
finanze 29 agosto 1975 non è riuscito ad evitare, in quanto gli uffici
IVA in Sicilia non hanno tenuto conto del provvedimento assessoriale.
Anche l'Avvocatura ha presentato una memoria, depositata in
cancelleria l'8 marzo 1976, nella quale afferma che il sistema di
rimborso IVA adottato in Sicilia con la nota ministeriale dell'11
novembre 1974 (rimborsi da effettuarsi con appositi stanziamenti in
bilancio), ha avuto carattere eccezionale e provvisorio ed ha perduto
efficacia per il sopraggiungere del d.P.R. n. 288 del 1975, che ha
previsto, come strumento principale di rimborso, quello della
utilizzazione dei fondi della riscossione. In attuazione di tale norma
il decreto ministeriale 23 luglio 1975 ha inteso disciplinare nei
dettagli l'uso di questo strumento principale e non ha, con ciò,
invaso la sfera di attribuzioni regionali.
Contesta, poi, l'Avvocatura che col decreto impugnato lo Stato
abbia inteso regolare la materia della riscossione, e, pur riconoscendo
che sussiste la competenza regionale in tema di riscossione di tributi
erariali il cui gettito sia per legge ad essa riservato, rileva che per
quanto concerne l'IVA non può ritenersi di competenza regionale tutto
il "riscosso" nel suo territorio, bensì soltanto il "riscosso"
depurato dei prescritti rimborsi. Solo dopo l'effettuato rimborso,
quindi, si può dire che il gettito del tributo diventa di competenza
regionale, legittimando di conseguenza la Regione a regolamentare
autonomamente la fase successiva.
3. - Con ricorso notificato il 26 novembre 1975, depositato il 12
dicembre successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, ha sollevato
conflitto di attribuzione nei confronti della Regione siciliana,
chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del
decreto 29 agosto 1975, emesso dall'Assessore per le finanze della
Regione siciliana, con il quale sono state dettate "modalità per
l'esecuzione dei rimborsi IVA nell'ambito del territorio della Regione
siciliana".
Il decreto assessoriale, ad avviso del ricorrente, è illegittimo,
sia perché ha invaso la sfera di competenza propria dello Stato, sia
perché, disponendo la disapplicazione, nell'ambito del territorio
della Regione siciliana, del decreto ministeriale 23 luglio 1975, in
quanto ritenuto illegittimo e lesivo delle spettanze e delle competenze
regionali, ha violato i principi enunciati negli artt. 4 e 5 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, giusta i quali spetta soltanto
all'autorità giudiziaria la potestà di disapplicare gli atti
amministrativi se ritenuti illegittimi.
Nel giudizio si è costituito il Presidente della Giunta regionale
siciliana, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Aula, il quale, nelle
proprie deduzioni, depositate in cancelleria il 15 dicembre 1975,
resiste, affermando la legittimità del decreto assessoriale, ed
osservando che non è data alcuna dimostrazione della pretesa invasione
dell'ambito di competenza statale ad opera dell'Amministrazione
regionale, e che l'asserita violazione degli artt. 4 e 5 della citata
legge n. 2248 del 1865, all. E, può essere repressa soltanto alla
stregua dei rimedi concernenti l'impugnazione degli atti illegittimi.
Alla camera di consiglio del 15 gennaio 1976, fissata per la
trattazione dell'incidente di sospensione, l'Avvocatura dello Stato,
con l'adesione della difesa della Regione, ha chiesto che l'istanza
venisse trattata unitamente al merito.
In data 11 marzo 1976 la difesa della Regione ha presentato una
memoria, insistendo sull'eccezione di inammissibilità dei due motivi
di illegittimità prospettati nel ricorso. In ordine al primo motivo
rileva che il ricorrente non avrebbe ottemperato agli obblighi imposti
dall'art. 39, ultimo comma, della legge n. 87 del 1953 non avendo
indicato come il conflitto sia sorto e quali norme costituzionali siano
state violate dall'atto impugnato. Riguardo al secondo motivo osserva
che gli artt. 4 e 5 della legge del 1865 non enunciano principi di
rilevanza costituzionale, così come non ha natura costituzionale la
legge abolitiva del contenzioso amministrativo.
Nel merito conclude per l'infondatezza del ricorso.
Muovendo dalle premesse che la materia di cui trattasi attiene
pacificamente alla fase della riscossione dei tributi (posto che
versamenti e rimborsi sono adempimenti successivi alla riscossione);
che - sia pure limitatamente alla riscossione di tributi erariali
spettanti alla Regione - la giurisprudenza costituzionale ha
ripetutamente riconosciuto non solo la competenza esecutiva e
amministrativa della Regione, ma anche la dipendenza funzionale dalla
stessa degli uffici finanziari periferici dell'Amministrazione dello
Stato, la difesa perviene alla conclusione che il decreto assessoriale
è stato adottato nell'esercizio di una potestà espressamente prevista
dagli artt. 20 dello Statuto speciale e 8 delle Norme di attuazione,
sia ratione materiae, che nei confronti degli uffici finanziari
funzionalmente dipendenti. Considerato in diritto :
1. - Con il primo ricorso la Regione siciliana promuove questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 2 luglio 1975,
n. 288, che detta disposizioni integrative e correttive del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, concernente la istituzione e la disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), deducendo violazione degli
articoli 20, 21, 36 e 43 dello Statuto della Regione siciliana,
approvato con r.d.lg.vo 15 maggio 1946, n. 455, e degli articoli 2 e 8
delle Norme di attuazione di detto Statuto in materia finanziaria,
emanate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.
Con il secondo ricorso la stessa Regione solleva conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato, chiedendo l'annullamento del
decreto 23 luglio 1975, emesso dal Ministro per le finanze di concerto
con il Ministro per il tesoro, che detta, in materia di rimborso delle
eccedenze dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), "modalità per
l'esecuzione delle disposizioni dell'art. 38, comma quinto, del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni". La Regione assume
che tale decreto invade la sfera di sua competenza, deducendo
violazione degli stessi articoli cui fa riferimento il precedente
ricorso.
Con il terzo ricorso il Presidente del Consiglio dei Ministri
solleva conflitto di attribuzione nei confronti della Regione
siciliana, chiedendo l'annullamento del decreto 29 agosto 1975, emesso
dall'Assessore per le finanze della suddetta Regione, che detta
"modalità per l'esecuzione dei rimborsi IVA nell'ambito del territorio
della Regione siciliana"; ed all'uopo deduce invasione della sfera di
competenza propria dello Stato e violazione dei principi enunciati
negli articoli 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.
I tre ricorsi sono tra loro strettamente connessi, essendo relativi
alla stessa materia (rimborso eccedenze IVA); ricorrono, pertanto, i
presupposti perché i procedimenti siano riuniti, e le cause decise con
unica sentenza.
2. - La Regione siciliana denuncia l'art. 1 del d.P.R. n. 288 del
1975, per l'operata sostituzione dei commi quarto e quinto dell'art. 38
del d.P.R. n. 633 del 1972. Dalle nuove disposizioni consegue che ai
rimborsi dell'IVA, contemplati nei precedenti commi secondo e terzo
dello stesso art. 38, come modificato dall'art. 1 del d.P.R. 23
dicembre 1974, n. 687, provvedono gli uffici competenti, utilizzando i
fondi della riscossione; e che, ai fini della formazione delle giacenze
occorrenti per l'effettuazione dei rimborsi medesimi, è autorizzata
dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. È
previsto, altresì, che ai rimborsi possa in ogni caso provvedersi con
i normali stanziamenti di bilancio, e che le modalità relative
all'esecuzione dei rimborsi, le modalità e i termini relativi alla
dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa, nonché
le modalità relative alla presentazione della contabilità
amministrativa, vengano stabiliti con decreto del Ministro per le
finanze di concerto con il Ministro per il tesoro. La Regione, premesso
che l'impugnata norma, in mancanza di espressa esclusione, spiega i
suoi effetti anche nel territorio siciliano, si duole del pregiudizio
che ad essa potrebbe derivarne, per l'eventuale accollo di rimborsi di
quote d'imposta che non risultino affluite al bilancio regionale, ed
afferma che tali dannosi riflessi sono la conseguenza delle indicate
violazioni di norme costituzionali.
3. - Le prospettate censure non sono fondate.
Non appare innanzi tutto violato l'art. 21 dello Statuto, là dove
prescrive, all'ultimo comma, che il Presidente della Giunta regionale
partecipi al Consiglio dei Ministri, con rango di Ministro e con voto
deliberativo "nelle materie che interessano la Regione". Non si nega
che l'intervento non vi sia stato in occasione della deliberazione del
testo del citato d.P.R. n. 288 del 1975. Ma va osservato in proposito
che il decreto è stato adottato in progressiva attuazione della
riforma tributaria, secondo quanto previsto dall'art. 17 della legge di
delega 9 ottobre 1971, n. 825; che, nella specie, il rimborso delle
eccedenze dell'IVA è materia che interessa tutta la comunità
nazionale, e solo in quanto in essa incluse, anche le singole regioni;
che, pertanto, nei confronti di norme siffatte, di evidente carattere
generale, non è dato individuare - secondo quanto già affermato dalla
Corte (sentenza n. 34 del 1976) - un interesse di singole regioni,
così giuridicamente differenziato, da render necessaria la
partecipazione dei rispettivi presidenti alle sedute del Consiglio dei
Ministri.
Del pari, non possono ritenersi violati dall'impugnata normativa
gli artt. 36 e 43 dello Statuto siciliano e l'art. 2 delle norme di
attuazione in materia finanziaria (d.P.R. n. 1074 del 1965).
Consolidata giurisprudenza di questa Corte (dalla sentenza n. 9 del
1957 fino alle recenti nn. 71, 81 e 116 del 1973) qualifica la potestà
legislativa della Regione siciliana in materia tributaria, come
potestà non esclusiva, ma concorrente o sussidiaria. Preminente è,
dunque, la esigenza di unitarietà del sistema, in ordine alle
caratteristiche di ciascun tributo, ai cespiti colpiti, alle modalità
di riscossione; al qual fine si richiede, appunto, che siano osservati
(oltre, ovviamente, le leggi costituzionali ed i limiti territoriali) i
limiti derivanti dai principi e dagl'interessi generali, cui
s'informano le leggi dello Stato. Ma se questo è l'ambito assegnato
alla Regione siciliana dalle norme statutarie e di attuazione, non
può, per converso, affermarsi che, in contrasto con queste ultime,
esso risulti vulnerato da norme, come quelle impugnate, che mirano ad
integrare e correggere, sul piano nazionale e con carattere di
generalità, la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto,
migliorando sotto tale profilo l'attuazione della riforma tributaria,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dalla
relativa legge di delega. Quest'ultima, infatti, all'art. 5,
concernente l'IVA, prevedeva al n. 10, in tema di rimborsi
dell'imposta, la predisposizione di un congegno atto a snellire la
procedura e a facilitare l'esecuzione. In applicazione di tale norma
furono dettate le disposizioni dell'art. 38 del d.P.R. n. 633 del
1972, e successive modificazioni, le quali, però, si rivelarono ben
presto scarsamente idonee ad assicurare ai contribuenti il tempestivo
recupero di quanto loro spettante, con conseguente grave pregiudizio
non solo per gli operatori economici, ma anche per lo Stato, tenuto a
corrispondere gli interessi a motivo del ritardo nel rimborso. A
siffatti inconvenienti ha inteso porre riparo la normativa impugnata,
nel riflesso che il rimborso al contribuente di somme pagate al titolo
dell'imposta in discorso, non costituisce evento accidentale, come
avviene in genere per ogni altro tributo, ma rappresenta un fenomeno
assolutamente normale, dipendente dal principio stesso su cui si basa
l'imposizione, che colpisce i beni ed i servizi destinati al consumo e
si applica sul valore ad essi aggiunto nelle varie fasi produttive. Ne
consegue che l'imposta dovuta viene ad essere costituita dalla
differenza tra quanto il contribuente è tenuto a pagare sul valore dei
beni ceduti e dei servizi prestati, e quanto di IVA ha pagato per
l'acquisizione dei beni e dei servizi inerenti all'attività economica
espletata; sì che, ogni qual volta tale differenza risulti di segno
negativo, il contribuente viene a trovarsi in posizione creditoria
rispetto al fisco, come di frequente accade per talune categorie di
operatori economici. In buona sostanza, l'effettivo gettito
dell'imposta si concreta in ciò che perviene in via definitiva
all'erario: il decreto n. 288 del 1975 ha perciò previsto che i
rimborsi spettanti ai contribuenti siano eseguiti utilizzando le somme
introitate per l'imposta, ponendo così gli uffici in grado di
provvedervi con sollecitudine. Il precedente congegno, facendo affluire
al bilancio in entrata tutte le somme riscosse e defluire in uscita le
somme erogate per i rimborsi, era la precipua causa dei ritardi per la
insufficienza degli stanziamenti, le cui previsioni si rivelavano quasi
sempre inadeguate. Adesso, invece, il possibile ricorso agli
stanziamenti di bilancio è previsto solo in via eventuale e
sussidiaria, nella ipotesi, cioè, che le somme riscosse siano
insufficienti alla bisogna. Tale il nuovo congegno, che il legislatore
delegato, in adempimento di specifico mandato enunciato nella legge di
delega, ha ritenuto maggiormente atto, sotto il profilo tecnico, a
snellire e facilitare la procedura dei rimborsi, ed ha in conseguenza
introdotto su scala nazionale. Esso non confligge con il combinato
disposto degl'indicati articoli 36 dello Statuto e 2 delle norme di
attuazione, a tenore del quale spettano alla Regione siciliana tutte le
entrate tributarie erariali "riscosse" nell'ambito del suo territorio;
ed invero, il termine usato non può intendersi genericamente riferito
alle somme comunque introitate dai competenti uffici, ma a quelle che
abbiano superato la fase del definitivo accertamento, che logicamente
precede e prepara quella della riscossione nel normale procedimento di
acquisizione dell'entrata. Nella specie, dunque, affluisce in entrata
al bilancio della Regione (e corrispondentemente per il restante
territorio nazionale a quello dello Stato) il gettito effettivo
dell'IVA, depurato, cioè, degl'importi erogati in ragione dei dovuti
rimborsi.
Non si nega che il profondo rinnovamento dell'ordinamento
tributario nazionale, cui è preordinata la riforma, postuli anche il
necessario coordinamento della disciplina delle entrate tributarie
della Regione siciliana. Ma a ciò appunto intende (come ha
sottolineato la Corte nella sentenza n. 298 del 1974) il disposto
dell'art. 12, comma secondo, n. 4, della citata legge di delega n. 825
del 1971, che prevede la determinazione delle norme relative a siffatto
coordinamento da parte della commissione paritetica di cui all'art. 43
dello Statuto; la deliberazione del loro testo definitivo da parte del
Consiglio dei Ministri, con l'intervento del Presidente della Regione,
ai sensi dell'art. 21 dello Statuto; e la successiva emanazione da
parte del Presidente della Repubblica con apposito decreto legislativo.
È questa, dunque, la sede nella quale possono essere valutati gli
inconvenienti che la Regione assume derivare dall'introdotto congegno e
può essere accordata appropriata tutela agl'interessi regionali:
tutela che per essere veramente efficace, conviene sia anche quanto
possibile tempestiva e sollecita.
Infondata si rivela, infine, anche la censura di
incostituzionalità dedotta, in riferimento agli artt. 20 e 36 dello
Statuto, ed all'art. 8 delle citate norme di attuazione, nei confronti
del quinto comma dell'art. 38 del d.P.R. n. 633 del 1972, come
modificato dall'art. 1 del d.P.R. n. 288 del 1975, per aver demandato a
un decreto ministeriale di stabilire le modalità relative
all'esecuzione dei rimborsi, le modalità e i termini relativi alla
dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa, nonché
le modalità relative alla presentazione della contabilità
amministrativa. La Regione assume che in tal guisa viene vulnerata la
sua competenza in materia di riscossione delle proprie entrate, e
vengono obliterate le connesse potestà esecutive ed amministrative.
Ben vero che al potere normativo attribuito alla Regione nella materia
tributaria consegua, con necessario collegamento, la potestà
amministrativa; ma, come è stato precisato dalla Corte nella ricordata
sentenza n. 9 del 1957, negli stessi sensi ed entro gli stessi limiti
dianzi puntualizzati, procedendo così le due attività in parallelo.
Non può, quindi, ritenersi che l'impugnata norma, con il soddisfare
alla preminente esigenza di unitarietà del sistema, anche per ciò che
ha riguardo alle modalità di riscossione, versamento e
contabilizzazione, abbia con ciò stesso violato i richiamati precetti
statutari, o siasi posta in conflitto con l'invocato art. 8 delle norme
di attuazione. Quest'ultima disposizione, in particolare, abilita la
Regione ad avvalersi degli uffici periferici dell'Amministrazione
statale per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative ad
essa spettanti ai sensi dell'art. 20 dello Statuto; ma non v'ha dubbio,
come la Corte ha più volte riconosciuto, e più specificamente con la
sentenza n. 120 del 1966, che tali uffici - fino a quando non sarà
diversamente stabilito - strutturalmente continuino a far parte
dell'organizzazione dello Stato, che questo possa disporne, e possa,
dunque, accomunarli agli altri consimili uffici del territorio
nazionale, destinatari di direttive di carattere generale e di norme
regolamentari, al fine di attuare in concreto la riforma
dell'ordinamento tributario nazionale.
4. - Dalla infondatezza delle censure d'incostituzionalità mosse
dalla Regione siciliana ai commi quarto e quinto dell'articolo 38 del
d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo sostituito dall'art. 1 del d.P.R. n.
288 del 1975, consegue la infondatezza del ricorso, con il quale la
stessa Regione ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti
dello Stato in ordine al decreto 23 luglio 1975, emesso dal Ministro
per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro. Tale decreto,
la cui emanazione era prevista dal comma quinto del citato art. 38,
regola, come si è dianzi precisato, le modalità di applicazione delle
nuove norme dettate nella materia dei rimborsi IVA. Secondo la Regione,
con l'atto impugnato lo Stato non ha tenuto conto anche in sede
esecutiva della peculiare posizione costituzionale ad essa spettante, e
ne ha invaso l'ambito di competenza, quale segnato dalle norme poste a
riferimento dal precedente ricorso, le cui dedotte censure vengono in
questa sede confermate e reiterate. Peraltro, una volta riconosciuto
che le norme poste a base dell'impugnato decreto sono immuni dai
pretesi vizi di incostituzionalità, che nella materia de qua la
potestà legislativa della Regione ha carattere concorrente o
sussidiario e che le connesse potestà esecutive ed amministrative
vanno esercitate negli stessi sensi ed entro gli stessi limiti,
egualmente infondate si rivelano le doglianze mosse con il ricorso per
regolamento di competenza. Le sfavorevoli conseguenze che in concreto,
secondo l'assunto della Regione, già sarebbero derivate o potrebbero
in futuro derivare per il suo bilancio, potranno essere apprezzate in
sede di apprestamento della normativa di coordinamento, prevista dalla
legge di delega con l'art. 12 innanzi richiamato.
5. - Come accennato nella esposizione in fatto, l'Assessore per le
finanze della Regione siciliana, con decreto 29 agosto 1975
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 42 del
successivo 27 settembre) ha dal canto suo dettato "modalità per
l'esecuzione dei rimborsi IVA nell'ambito del territorio della Regione
siciliana". Il decreto assessoriale dispone che, fino a quando la
materia non sarà puntualmente e definitivamente disciplinata in sede
di norme di coordinamento, il decreto ministeriale 23 luglio 1975 non
si applichi nell'ambito del territorio della Regione siciliana,
facendosi quindi obbligo agli uffici IVA della Sicilia di continuare a
versare le somme riscosse a titolo d'imposta sul valore aggiunto, in
conto entrata della Regione (art. 1), e di continuare a provvedere ai
rimborsi d'imposta, utilizzando le somme che all'uopo verranno
accreditate sui normali stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato
o di quello della Regione, a seconda dell'Ente al cui erario sono
affluite le quote d'imposta ammesse a rimborso, salvo conferma da parte
del Ministero delle finanze della determinazione di provvedere, in
linea provvisoria, agli accreditamenti in parola a carico del bilancio
statale (art. 2). Di tale decreto assessoriale il Presidente del
Consiglio dei Ministri, con il suo ricorso, ha chiesto l'annullamento,
deducendo invasione della sfera di competenza propria dello Stato.
Il ricorso è fondato.
In coerenza con i principi richiamati e con le statuizioni adottate
in precedenti occasioni, in cui lo Stato aveva ritenuto di poter
disapplicare atti promananti da Regioni (sentenze n. 207 del 1971 e n.
184 del 1972), nel caso in esame va dichiarato che non spetta alla
Regione siciliana la potestà di disapplicare - come ha fatto con
l'impugnato decreto assessoriale - il decreto ministeriale 23 luglio
1975. L'ordinamento costituzionale demanda appunto a questa Corte di
giudicare sui conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni (art.
134 Cost.); di dichiarare a chi spettino le attribuzioni in
contestazione, e di annullare gli atti viziati da incompetenza (artt.
38 e 41 legge 11 marzo 1953, n. 87); di sospendere per gravi ragioni,
in pendenza del giudizio, l'esecuzione degli atti che hanno dato luogo
al conflitto (art. 40 stessa legge). Nei confronti dell'atto statale
ritenuto invasivo della sua competenza la Regione aveva dunque lo
strumento idoneo per far valere le proprie doglianze e per ottenerne la
rimozione; e di tale strumento in concreto si è avvalsa con il ricorso
proposto a questa Corte.
Ma, contemporaneamente all'esperimento del ricorso e senza nemmeno
attenderne l'esito, la Regione, adducendo come esplicitamente si
desume dal preambolo del decreto assessoriale - che l'atto dello Stato
si appalesava illegittimo e lesivo delle spettanze, delle competenze e
delle potestà regionali costituzionalmente assistite, ha ritenuto di
poter "rimuovere dette turbative e ripristinare il preesistente
regime", facendo leva sugli stessi argomenti e sugli stessi parametri
posti a base del suo ricorso. In certo senso, si è fatta giustizia da
sé, non considerando, come avrebbe dovuto, che a questa Corte il
sistema instaurato dalla Costituzione attribuisce sui conflitti di
attribuzione competenza esclusiva, con pienezza di effetti della
decisione; ed ha, quindi, violato il richiamato art. 134 della
Costituzione.
Né può essere accolta l'eccezione d'inammissibilità del ricorso
proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che la difesa della
Regione ha sollevato, adducendo la mancata indicazione delle
disposizioni costituzionali che si ritengono violate (art. 39, u.c.,
legge n. 87 del 1953); atteso che, pur se il ricorso non contiene
espressa menzione di tale norma, non può sorgere dubbio sulla sua
individuazione, in virtù dell'esplicito riferimento che in esso vien
fatto alle richiamate sentenze di questa Corte, che della norma stessa
han fatto applicazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 del d.P.R. 2 luglio 1975, n. 288 ("disposizioni integrative
e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente
istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive
modificazioni"), sollevata, in riferimento agli artt. 20, 21, 36 e 43
dello Statuto della Regione siciliana, approvato con r.d.lg.vo 15
maggio 1946, n. 455, ed agli artt. 2 ed 8 delle Norme di attuazione
dello stesso Statuto in materia finanziaria, emanate con d.P.R. 26
luglio 1965, n. 1074, dal Presidente della Giunta regionale siciliana
con il ricorso in epigrafe;
b) dichiara che spetta allo Stato il potere di emanare il decreto
23 luglio 1975, emesso dal Ministro per le finanze, di concerto con il
Ministro per il tesoro, avente ad oggetto "modalità per l'esecuzione
delle disposizioni dell'art. 38, comma quinto, del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni";
c) dichiara che non spetta alla Regione siciliana il potere di
disapplicare il decreto 23 luglio 1975, di cui sub b), e, pertanto,
annulla il decreto 29 agosto 1975, emesso dall'Assessore per le finanze
della Regione siciliana, avente ad oggetto "modalità per l'esecuzione
dei rimborsi IVA nell'ambito del territorio della Regione siciliana".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte