Sentenza n. 166/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/07/1986 · relatore Gabriele Pescatore
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della
Provincia autonoma di Bolzano riapprovata dal Consiglio provinciale il
26 giugno 1985 (Interventi finanziari della Provincia autonoma a
salvaguardia dei livelli di occupazione), promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 13 luglio 1985,
depositato in cancelleria il 22 successivo, ed iscritto al n. 28 del
registro ricorsi 1985.
Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1986 il Giudice relatore
Gabriele Pescatore;
uditi l'avvocato Sergio Pannunzio per la Provincia di Bolzano e
l'Avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato al Presidente della Giunta provinciale
di Bolzano, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato
questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia di
Bolzano riapprovata dal Consiglio provinciale il 26 giugno 1985
(Interventi finanziari della Provincia autonoma a salvaguardia dei
livelli di occupazione) riguardante la erogazione di mutui a
cooperative attraverso un Fondo di rotazione, istituito presso
l'Amministrazione provinciale.
Nel ricorso il Presidente del Consiglio lamenta il contrasto di
tale legge con gli artt. 8, 9 e 10 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670,
perché, disponendo in materia di cooperazione, esula nel suo complesso
dalle competenze attribuite dallo Statuto alla Provincia. La materia
"sviluppo della cooperazione", infatti, è di competenza della Regione
(art. 4, n. 9 dello Statuto e art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 472)
e non della Provincia.
2. - La Provincia di Bolzano si è costituita chiedendo che il
ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.
Nelle note depositate essa osserva che la legge impugnata
istituisce presso l'Amministrazione provinciale un fondo di rotazione
per gli interventi a salvaguardia e/o incremento dei livelli di
occupazione, mediante l'erogazione di mutui a cooperative per
l'attuazione di progetti relativi all'acquisto e all'ammodernamento dei
mezzi di produzione o impianti nel settore della industria,
dell'artigianato e dei servizi.
Nell'ambito delle previsioni di tale legge, non rientrano tutte le
cooperative, ma solo quelle appartenenti ai settori della produzione e
lavoro e dei servizi che associno lavoratori in cassa integrazione o
disoccupati e si propongano di salvaguardare l'occupazione.
Attraverso il fondo, inoltre, la legge mira a sviluppare l'acquisto
e l'ammodernamento dei mezzi di produzione e degli impianti nel settore
dell'industria, dell'artigianato e dei servizi. Dal suo complesso,
quindisecondo la Provinciasi evincerebbe che trattasi di materia che
rientra sotto più profili nell'ambito della sua competenza legislativa
e precisamente in forza dell'art. 10 dello Statuto, in quanto viene a
dettare norme che integrano la disciplina statale in materia di
collocamento ed avviamento al lavoro; in base al dettato dell'art. 4
dello Statuto, in quanto si traduce nella predisposizione di strumenti
di assistenza pubblica a favore dei disoccupati e dei cassintegrati;
con riferimento alle competenze provinciali in tema di artigianato
(art. 8 n. 9 St.); di commercio (art. 9 n. 3 St.) e di incremento
della produzione industriale (art. 9 n. 8 St.), poiché ha per scopo
anche l'ammodernamento dei mezzi di produzione e degli impianti nel
settore dell'industria, dell'artigianato e dei servizi.
Secondo la Provincia sarebbe ininfluente il fatto che la legge si
rivolga alle cooperative individuandole come destinatarie dei
finanziamenti, giacché tale individuazione è avvenuta nell'ambito di
una normativa che non mirava né a disciplinare la cooperazione né ad
incentivarla, bensì mirava e mira ai diversi fini di salvaguardare i
livelli di occupazione e di incentivare l'artigianato, il commercio e
l'industria. Cosicché, trattandosi di una disciplina relativa a
settori economici di competenza della Provincia, non può discostarsi
da essa la libertà di individuare, in tale ambito, nel modo che
ritiene più opportuno, i destinatari dei benefici stessi. Considerato in diritto :
Questa Corte, in accoglimento di un ricorso della Regione
Trentino-Alto Adige, con sentenza 25 giugno 1986, n. 165 ha dichiarato
la illegittimità costituzionale degli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della 1.
27 febbraio 1985, n. 49 ("Provvedimenti per il credito alla
cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dell'occupazione"), per
violazione dell'art. 4 n. 9 dello Statuto di quella Regione, approvato
con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché degli artt. 1 e 2 d.P.R. 28
marzo 1975, n. 472 (Norme di attuazione di detto Statuto in materia di
sviluppo della cooperazione). Questa normativa attribuisce alla Regione
Trentino-Alto Adige potestà legislativa primaria in materia di
cooperazione: la delimitazione di tale materia è stata fondata dalla
citata sentenza su criteri, desunti dallo Statuto regionale e
specificati dalle relative norme di attuazione, sì che ne risulta
adeguatamente precisato il suo ambito di operatività.
La Corte ha inoltre statuito che non incidono sulla titolarità,
sul contenuto e sull'esercizio della anzidetta potestà normativa le
attribuzioni previste da quella legge in materia creditizia, poiché,
trattandosi soltanto di interventi strumentali di sostegno, essi non
comportano la salvaguardia di esigenze unitarie, a dimensione
nazionale, per la tutela del risparmio e la difesa del credito, sulle
quali si fonda la legittimazione dell'intervento dello Stato.
Né da essa viene violata la potestà normativa delle province
autonome di Bolzano e di Trento nelle materie di "incremento della
produzione industriale", di turismo e di industria alberghiera nonché
di commercio: sono, queste, infatti, competenze connesse e strumentali
rispetto alla promozione e allo sviluppo della cooperazione e ne
segnano i settori di intervento con l'individuazione degli ambiti
produttivi ora indicati. Si tratta, quindi, di connessione operativa,
che non tocca il contenuto e la conseguente pertinenza regionale delle
attribuzioni.
Sulla base dei medesimi principi il ricorso del Presidente del
Consiglio deve pertanto dichiararsi fondato, avendo la Provincia
autonoma di Bolzano - con la legge impugnata - legiferato in materia di
sviluppo della cooperazione, riservata alla competenza della Regione,
dall'art. 4, n. 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige), come dedotto tra i motivi d'impugnazione
dello Stato (ancorché il ricorso menzioni, nel suo preambolo, tra le
norme di riferimento, i soli artt. 8, 9 e 10 dello Statuto).
L'accoglimento del ricorso comporta la dichiarazione di
illegittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di
Bolzano, riapprovata dal Consiglio nella seduta del 26 giugno 1985,
"recante interventi finanziari della Provincia autonoma a salvaguardia
dei livelli di occupazione".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della
Provincia di Bolzano riapprovata dal Consiglio provinciale nella seduta
del 26 giugno 1985 (interventi finanziari della Provincia autonoma a
salvaguardia dei livelli di occupazione).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte