Sentenza n. 166/1989
Altra decisione · depositata il 29/03/1989 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
citata
- art. 13d.P.R. 322/1982
- art. 16d.P.R. 322/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il
13 luglio 1988, depositato in Cancelleria il 22 luglio 1988 ed
iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1988 per conflitto di
attribuzione sorto a seguito della ordinanza ingiunzione dell'Ufficio
provinciale dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di Massa
Carrara n. 3313 del 4 febbraio 1988, con la quale veniva comminata al
sig. Venturini Giuliano la sanzione amministrativa di L. 1.000.000,
per la violazione prevista e sanzionata dagli artt. 13 e 16 del
d.P.R. 18 maggio 1982, n. 322;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Udito l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del
Consiglio del ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 13 luglio 1988, la Regione Toscana ha
sollevato conflitto di attribuzione in relazione alla
ordinanza-ingiunzione dell'Ufficio provinciale dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di Massa Carrara n. 3313 del 4 febbraio
1988 (conosciuta in data 24 maggio 1988), con la quale veniva
comminata ad un soggetto la sanzione amministrativa per la violazione
prevista dagli artt. 13 e 16 del d.P.R. 18 maggio 1982, n. 322, per
aver nel proprio esercizio commerciale posto in vendita prodotti di
pasticceria sfusi, mancanti delle indicazioni relative alla
composizione e agli ingredienti impiegati.
La ricorrente ha osservato che il predetto decreto presidenziale -
con il quale è stata data attuazione alle direttive C.E.E. n. 79/112
in data 18 dicembre 1978, concernente la etichettatura dei prodotti
alimentari destinati al consumatore finale e relativa pubblicità, e
n. 77/94 in data 21 dicembre 1976, in materia di prodotti alimentari
destinati ad un'alimentazione particolare - ha sostituito la norma
fondamentale in materia di etichettatura di prodotti alimentari,
contenuta nell'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, senza con
ciò innovare sul punto della attinenza della specifica disciplina
alla tutela dell'igiene degli alimenti e quindi alla materia
sanitaria, devoluta alla competenza regionale (artt. 117 e 118
Cost.).
La pretesa del Ministero dell'industria, che attraverso il suo
ufficio periferico ha in concreto esercitato la funzione
sanzionatoria in una materia non di sua competenza, si basa - ad
avviso della Regione - su un'erronea lettura dell'art. 1 del d.P.R.
29 luglio 1983, n. 571.
Infatti nella predetta disposizione, emanata in attuazione
dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), sono stati indicati gli uffici periferici dei
Ministeri destinatari (per le materie residuate allo Stato) del
rapporto con il quale si contesta la violazione delle norme
depenalizzate (o ab origine recanti sanzioni amministrative); in
particolare tra questi sono indicati gli UPICA "per le violazioni
delle disposizioni concernenti le denominazioni e l'etichettatura dei
prodotti tessili ed in genere di ogni altro prodotto che per essere
posto in commercio debba essere preventivamente etichettato,...".
In tale previsione l'Ufficio che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione
impugnata rinverrebbe il fondamento della propria competenza, nel
presupposto che la disciplina sull'etichettatura sia diretta in via
primaria alla tutela dei consumatori da un punto di vista
precipuamente commerciale, onde porre gli stessi nella condizione di
effettuare scelte consapevoli.
Ma, da una corretta interpretazione delle norme che si sono
succedute in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, si
ricava - sempre ad avviso della ricorrente - che la competenza, già
del Ministero della sanità (e non quindi dell'industria), è ora
attribuita alle Regioni, cui spetta di indicare l'ufficio competente
a ricevere il predetto rapporto e ad irrogare la sanzione
amministrativa.
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri per contestare la fondatezza del proposto conflitto,
sottolineando che il d.P.R. n. 322 del 1982 ha disciplinato, in
attuazione della direttiva comunitaria n. 79/112, la "etichettatura"
dei prodotti alimentari ed ha precisato le indicazioni che devono
essere riportate per la individuazione del prodotto, allo scopo
precipuo di tutelare il consumatore nelle scelte commerciali e quindi
con un intento più ampio di quello diretto alla mera tutela della
salute pubblica cui era indirizzata la "vigilanza della produzione e
del commercio dei prodotti alimentari" affidata agli organi sanitari
dall'art. 8 della legge n. 283 del 1962. Considerato in diritto
1. - La Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione in
relazione all'ordinanza-ingiunzione dell'Ufficio provinciale
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato di Massa Carrara n.
3313 del 4 febbraio 1988 con la quale, su rapporto della Stazione dei
Carabinieri di Marina di Massa, era stata comminata al sig. Venturini
Giuliano una sanzione amministrativa per violazione degli artt. 13 e
16 del d.p.r. 18 maggio 1982, n. 322, per avere egli posto in vendita
prodotti di pasticceria sfusi, mancanti di etichettatura relativa
alla composizione e agli ingrediente impiegati.
Ad avviso della Regione ricorrente la disciplina della
etichettatura dei prodotti alimentari attiene alla materia sanitaria,
essendo diretta in via primaria alla tutela della salute del
consumatore, onde il provvedimento impugnato sarebbe invasivo della
competenza regionale.
2. - Il ricorso è fondato.
Il decreto presidenziale 18 maggio 1982, n. 322 - con il quale si
è data attuazione alle direttive C.E.E. n. 77/94 del 1976 e n.
79/112 del 1978, concernenti rispettivamente, la prima, la materia
dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare,
e, la seconda, l'etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari destinati al consumatore finale e la relativa pubblicità
- ha sostituito la norma fondamentale, in tema di etichettatura,
contenuta nell'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, senza
disporre sull'assetto della competenza che è quindi rimasto quello
conseguente all'attuazione dell'ordinamento regionale.
Questa Corte, con sentenza n. 1034 del 1988, ha affermato che le
sanzioni amministrative per la violazione delle prescrizioni sancite
dall'art. 8 della legge n. 283 del 1962 cit. (ora sostituito dal
d.p.r. n. 322 del 1982 cit.), rientrano nelle misure di polizia
amministrativa che attengono a competenze regionali, in quanto l'art.
6, lett. h, della legge n. 833 del 1978 ha riservato allo Stato
soltanto la determinazione degli indici di qualità e di salubrità
degli alimenti e delle bevande alimentari.
Nel caso di specie il conflitto, promosso per contestare la
competenza dello Stato a ricevere il rapporto e ad irrogare sanzioni
amministrative per violazione delle prescrizioni in materia di
etichettatura di prodotti alimentari, è fondato perché l'art. 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema
penale (c.d. depenalizzazione), stabilisce che l'agente che ha
accertato la violazione di prescrizioni, in materie di competenza
delle regioni, debba presentare rapporto all'ufficio regionale
competente cui spetta, ai sensi del successivo art. 18 della stessa
legge, di determinare la somma dovuta per l'infrazione e di
ingiungere il pagamento. Di conseguenza l'atto impugnato dalla
Regione Toscana deve essere annullato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato di ricevere il rapporto e di
irrogare le sanzioni in materia di violazione delle prescrizioni
dettate dal d.p.r. 18 maggio 1982, n. 322 (Attuazione della direttiva
C.E.E. n. 79/112 relativa alla etichettatura dei prodotti alimentari
destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità nonché
della direttiva C.E.E. n. 77/94 relativa ai prodotti alimentari
destinati ad una alimentazione particolare) ed annulla,
conseguentemente, l'ordinanza-ingiunzione impugnata dalla Regione
Toscana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte