Sentenza n. 166/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/04/1990 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, ultimo
comma, del D.P. Reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3 (Testo unico delle
leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana),
promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1989 dal Pretore di
Aragona nel procedimento penale a carico di Rizzo Giuseppe, iscritta
al n. 518 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno
1989;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso del procedimento penale a carico di Rizzo Giuseppe -
imputato del reato di cui all'art. 70 del D.P. Reg. sic. 20 agosto
1960, n. 3 (Testo unico delle leggi per l'elezione dei Consigli
comunali nella Regione siciliana) per aver sottoscritto due
dichiarazioni di presentazione di candidatura -, il Pretore di
Aragona ha sollevato, su istanza di parte, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 79, ultimo comma, del predetto D.P. Reg.
sic. 20 agosto 1960, n. 3, in riferimento agli artt. 3 e 25 della
Costituzione.
La norma censurata esclude l'applicabilità ai reati elettorali
delle disposizioni di cui agli artt. da 163 a 167 e 175 del codice
penale e 487 del codice di procedura penale, relative alla
sospensione condizionale della pena e alla non menzione della
condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Il giudice a quo, rilevato che il procedimento non può essere
definito indipendentemente dalla soluzione della questione di
costituzionalità, afferma che questa appare non manifestamente
infondata anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale
n. 121 del 1980, che dichiarò l'illegittimità costituzionale
dell'identica norma di cui all'art. 102, ultimo comma, del d.P.R. 16
maggio 1960, n. 570. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale che forma oggetto
del presente giudizio concerne l'art. 79, ultimo comma, del testo
unico delle leggi per l' elezione dei Consigli comunali nella Regione
siciliana approvato con decreto del Presidente della Regione 20
agosto 1960 n. 3. Tale disposizione esclude l'applicabilità dei
benefici di cui agli artt. 163 - 167 e 175 del codice penale e 487
del codice di procedura penale ai reati elettorali; sarebbe perciò
in contrasto - ad avviso del giudice remittente - con gli artt. 3 e
25 della Costituzione, anche in base alla sentenza di questa Corte n.
121 del 1980, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'ultimo comma dell'art. 102 del testo unico approvato con d.P.R.
16 maggio 1960 n. 570, norma statale di tenore e contenuto identici.
2.1. - Devesi preliminarmente osservare che la norma impugnata è
compresa in un testo unico approvato con decreto del Presidente della
Regione, atto al quale - secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte (cfr. sentt. nn. 32 del 1961, 51 del 1962, 45 del 1967, 69 del
1983, 162 del 1985) - non può in nessun caso riconoscersi la
qualifica di atto avente forza di legge, per il principale ed
assorbente motivo che la potestà legislativa delle regioni non può
esplicarsi nella forma del decreto legislativo, in base al principio
generale della inderogabilità delle competenze costituzionali.
Tuttavia, la norma in questione, vale a dire l'art. 79 ultimo
comma, costituisce - così come tutto il capo IX intitolato
"Disposizioni penali" - la testuale trascrizione di una norma statale
e precisamente dell'art. 95 del testo unico approvato con d.P.R. 5
aprile 1951 n. 203, indicato del resto tra parentesi dopo il numero
dell'articolo impugnato, unitamente all'art. 1 della legge regionale
5 aprile 1952, n. 11, che richiama il citato testo unico n. 203 del
1951.
Quest'ultimo ha natura di atto avente forza di legge (cfr. sent.
n. 46 del 1969), in quanto risulta emanato in virtù di una norma
legislativa (art. 21 della legge 24 febbraio 1951, n. 84), la quale,
ancorché formalmente di "autorizzazione", deve ritenersi nella
sostanza assimilabile, secondo la prevalente dottrina, ad una vera e
propria norma di delegazione.
Quanto rilevato è sufficiente, secondo la giurisprudenza di
questa Corte (cfr. sentenze nn. 46 del 1969, 43 del 1970, 162 del
1985), ad ammettere il giudizio sulla norma denunciata, intendendosi
in effetti che il sindacato si esercita sulla norma di legge
testualmente trascritta nel testo unico, in quanto è detta norma che
deve in realtà essere applicata nel giudizio a quo.
2.2. - Va ora osservato che la sentenza n. 121 del 1980,
richiamata nell'ordinanza di rimessione, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 102, ultimo comma, del
testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle Amministrazioni comunali approvato con d.P.R. 16 maggio
1960 n. 570; detta norma escludeva l'applicabilità dei benefici di
cui agli artt. 163 - 167 e 175 del codice penale e 487 del codice di
procedura penale ai reati elettorali. Ma al citato testo unico n. 570
del 1960 va negata forza di legge e riconosciuto viceversa carattere
meramente compilatorio, dovendo ritenersi che esso sia stato emanato
in assenza di delega legislativa (cfr. la citata sentenza n. 46 del
1969 e la prevalente dottrina), poiché l'"autorizzazione" contenuta
nell'art. 48 della legge 23 marzo 1956, n. 136 era ormai divenuta
irrilevante in quanto ampiamente scaduta (del resto la norma
anzidetta non risulta citata nelle premesse del decreto). La sentenza
della Corte n. 121 del 1980 deve intendersi pertanto riferita, per le
ragioni esposte in precedenza - anche se ne fu omessa come superflua
l'esplicita precisazione -, all'art. 95 del testo unico 5 aprile 1951
n. 203, di cui l'art. 102 costituisce la testuale trascrizione.
In conclusione, poiché, per quanto è stato detto sub 2.1, il
presente giudizio verte in realtà per l'appunto sull'ultimo comma
dell'art. 95 del testo unico n. 203 del 1951 - norma che a seguito
della citata sentenza n. 121 del 1980 di questa Corte è stata
espunta dall'ordinamento - la questione deve essere dichiarata
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 79, ultimo comma, del decreto del Presidente della Regione
siciliana 20 agosto 1960 n. 3 (Testo unico delle leggi per l'elezione
dei Consigli comunali nella Regione siciliana), sollevata dal Pretore
di Aragona con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e
25 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte