Corte costituzionale

Ordinanza n. 166/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1991 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 423, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 15 novembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale militare di La Spezia nel procedimento penale a carico di

Loiacono Salvatore, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Salvatore

Loiacono, imputato di insubordinazione con minaccia ed ingiuria

pluriaggravata, il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale militare di La Spezia, con ordinanza del 15 novembre 1990,

ha sollevato d'ufficio - in riferimento agli artt. 112 e 3 della

Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art.

423, secondo comma, del nuovo codice di procedura penale "nella parte

in cui non prevede un meccanismo processuale idoneo a suscitare

l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero o

comunque a provocarne l'attivazione" in ordine ad un fatto nuovo

emerso nell'udienza preliminare e per il quale si debba procedere

d'ufficio;

che - secondo quanto esprime l'ordinanza di rinvio - nel corso

dell'udienza preliminare sono emersi, a carico dell'imputato, fatti

nuovi relativi ad ipotesi di reato di concorso in abbandono di posto

aggravato e di disobbedienza aggravata non enunciati nella richiesta

di rinvio a giudizio e per i quali è prevista la procedibilità

d'ufficio;

che le ipotesi di reato non contestate all'imputato non

risultano connesse, a norma dell'art. 12, primo comma, lett. b), del

codice di procedura penale, con il reato per cui è stato chiesto il

rinvio a giudizio ed il pubblico ministero non "ha fatto alcuna

richiesta a norma dell'art. 423, secondo comma, del codice di

procedura penale o alcuna contestazione a norma del comma primo del

medesimo articolo";

che, ad avviso del giudice remittente, risulterebbe perciò

impossibile contestare all'imputato (e al concorrente) i fatti nuovi

emersi nel corso dell'udienza preliminare e non sarebbe neppure

utilizzabile la norma di cui all'art. 331 del codice di procedura

penale "atteso che non verrebbe sottoposto all'esame del pubblico

ministero nulla di più di quanto già da esso conosciuto attraverso

la comunicazione di reato in ordine alla quale, peraltro, il pubblico

ministero ha già effettuato le proprie valutazioni definitive con la

richiesta di rinvio a giudizio";

che - secondo il giudice a quo - da questi presupposti

deriverebbe la possibilità, per il pubblico ministero, di operare

una sorta di archiviazione extra ordinem, sottratta al controllo del

giudice, in contrasto con il principio costituzionale di

obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 della

Costituzione;

che inoltre, sempre ad avviso del giudice remittente, analoghe

fattispecie sarebbero oggetto di una disciplina ingiustificatamente

differenziata, in violazione dell'art. 3 della Costituzione: e ciò

in quanto la norma impugnata impedirebbe il controllo del giudice su

di una inattività del pubblico ministero in ordine ai fatti nuovi

emersi a carico dell'imputato nel corso dell'udienza, mentre l'art.

409 del codice di procedura penale contempla l'ipotesi del mancato

accoglimento da parte del giudice della richiesta di archiviazione

del pubblico ministero e consente al giudice di emanare una ordinanza

che vincola il pubblico ministero a formulare l'imputazione;

che nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata;

Considerato che l'art. 423, secondo comma, del nuovo codice di

procedura penale detta la disciplina delle "nuove contestazioni" nel

corso dell'udienza preliminare, stabilendo che "se risulta a carico

dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio

a giudizio, per il quale si debba procedere d'ufficio, il giudice ne

autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e

vi è il consenso dell'imputato;

che tale disposizione - come già affermato da questa Corte con

l'ordinanza n. 11 del 1991 - non viola il principio di

obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 della

Costituzione, poiché il pubblico ministero - quando nel corso

dell'udienza preliminare risulti a carico dell'imputato un fatto

nuovo che configuri un reato perseguibile d'ufficio - è obbligato ad

esercitare tale azione e ad iscrivere la nuova notizia di reato nel

registro di cui all'art. 335 del codice di rito, potendo solo

scegliere se esercitare per tale fatto un'azione separata o

procedere, con il consenso dell'imputato, alla nuova contestazione

nell'ambito del processo già in corso, con conseguente trattazione

unitaria delle due imputazioni;

che, non essendo violato, nella fattispecie condotta all'esame

di questa Corte, l'art. 112 della Costituzione, risulta priva di

fondamento anche l'ulteriore censura di illegittimità costituzionale

formulata dal giudice a quo sul presupposto di una ingiustificata

diversità - sotto il profilo del controllo giurisdizionale

sull'obbligatorio esercizio dell'azione penale - tra la disciplina

dell'archiviazione dettata dall'art. 409 del codice di procedura

penale e la disciplina delle "nuove contestazioni" in udienza

contenuta nella norma impugnata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del codice di procedura

penale, in relazione agli artt. 112 e 3 della Costituzione, sollevata

dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare

di La Spezia con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte