Sentenza n. 166/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/04/1992 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12d.P.R. 472/1972
- art. 12d.P.R. 742/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo
comma, del d.P.R. 11 luglio 1972, n. 742 (Riordinamento e
potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione),
promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 1991 dal Tribunale
amministrativo regionale degli Abruzzi - sezione staccata di Pescara
sul ricorso proposto da Sinagra Augusto contro il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed altri,
iscritta al n. 669 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale
dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione di Sinagra Augusto nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1992 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Udito l'avvocato Augusto Sinagra per se medesimo e l'Avvocato
dello Stato Carlo Tonello per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il professor Augusto Sinagra, ordinario di diritto
internazionale presso la facoltà di economia e commercio
dell'università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, veniva
trasferito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 31 ottobre 1990 presso la Scuola superiore della pubblica
amministrazione e, pertanto, collocato fuori ruolo per il periodo dal
1 novembre 1990 al 31 ottobre 1993. Con nota del 30 novembre 1990, n.
4388, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, nel darne comunicazione al Rettore dell'università di
Chieti, precisava che il professore non avrebbe potuto "mantenere
l'insegnamento universitario e prendere parte alle sedute del
Consiglio di facoltà". Uniformandosi a questo indirizzo, il
Consiglio di facoltà, con deliberazione del 13 dicembre 1990,
allontanava il professore Sinagra dalla seduta in corso.
Il Sinagra proponeva ricorso avverso la nota ministeriale e la
conseguente delibera del Consiglio di facoltà, deducendo varie
censure volte a rivendicare il suo diritto di partecipare alle sedute
consiliari.
Con sentenza parziale in data 13 settembre 1991, il Tribunale
amministrativo regionale degli Abruzzi "riteneva privi di pregio" i
motivi posti dal Sinagra a base del suo ricorso e, sospendendo ogni
ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, sollevava, con
separata ordinanza in pari data, per violazione degli artt. 3 e 97
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12, secondo comma, del d.P.R. 21 aprile 1972, n. 472, nella
parte in cui dispone il collocamento "fuori ruolo" dei professori
universitari nominati docenti presso la Scuola superiore della
pubblica amministrazione.
2. - Hanno osservato i giudici remittenti che il trattamento
riservato ai professori universitari immessi quale personale docente
nei ranghi della Scuola superiore della pubblica amministrazione
(artt. 11 e 12 del d.P.R. 21 aprile 1972, n. 472), consistente nel
collocamento "fuori ruolo" degli stessi, creava un'evidente
disparità di trattamento con situazioni omogenee, quali quella dei
docenti collocati in aspettativa per situazioni d'incompatibilità ai
sensi dell'art. 13 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, o quella dei
professori collocati in congedo ai sensi dell'art. 10 della legge 18
marzo 1958, n. 311, categorie che conservano il diritto a partecipare
alle sedute del Consiglio di facoltà.
A sostegno della loro tesi, i remittenti segnalavano
l'interpretazione accolta dal Tribunale amministrativo regionale
della Campania con la pronuncia della quarta sezione, in data 3
maggio 1989, n. 111, secondo cui la nuova disciplina della docenza
universitaria, introdotta dalla riforma del 1980, avrebbe tacitamente
abrogato il terzo comma dell'art. 12 del d.P.R. n. 472 del 1972 nella
parte in cui disponeva che il professore collocato fuori ruolo
rientrasse in soprannumero nei ruoli di provenienza, stabilendo, al
contrario, che il professore, nominato docente stabile della Scuola
superiore della pubblica amministrazione, avrebbe diritto a
conservare il suo posto presso la facoltà di provenienza.
3. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha
chiesto la declaratoria d'inammissibilità o di manifesta
infondatezza della questione sollevata.
Ha ricordato l'Avvocatura che lo stesso Tribunale remittente, con
la parziale decisione della controversia, ha implicitamente ritenuto
non contrastante con la Costituzione la disposizione impugnata (primo
profilo d'inammissibilità).
Il Tribunale amministrativo regionale degli Abruzzi avrebbe,
inoltre, sostanzialmente ignorato la portata del terzo comma
dell'art. 12 del d.P.R. n. 472 del 1972, poiché delle due l'una. O
la norma che dispone il rientro in soprannumero dei docenti stabili
della Scuola superiore della pubblica amministrazione i quali
decidano di rientrare presso le università di provenienza e trovino
il posto già occupato è tuttora in vigore, e allora la posizione
del professore che sia diventato docente presso detta Scuola
superiore non si discosta da quella degli ordinari "fuori ruolo";
oppure essa è stata tacitamente abrogata (come asserisce il
Tribunale amministrativo regionale remittente) e allora dovrebbero
applicarsi al caso esaminato le norme in materia di congedo e
aspettativa dei docenti. In tale ipotesi si tratterebbe di un
problema risolubile in via interpretativa con riflessi sulla
legittimità del provvedimento amministrativo adottato (secondo
profilo di inammissibilità).
5. - La questione - a dire dell'Avvocatura - dovrebbe essere
dichiarata, nel merito, manifestamente infondata. La posizione del
docente "distaccato" presso la Scuola superiore della pubblica
amministrazione non sarebbe affatto omogenea rispetto a quelle indicate nell'ordinanza di remissione (congedo per motivi di studio e
aspettativa per ragioni d'incompatibilità). Nel nostro caso si
avrebbe una "interruzione" a tempo indeterminato dell'insegnamento
universitario, una completa interruzione del rapporto funzionale fra
il docente e il proprio Ateneo, che invece difetterebbe negli altri
due casi, nei quali si potrebbe parlare solo d'una "sospensione"
dell'insegnamento per motivi contingenti, di un evento che non
verrebbe a modificare sostanzialmente la posizione del docente nei
confronti dell'università di provenienza.
Alle diverse finalità perseguite dalle norme in precedenza indicate si accompagnano le diverse disposizioni che, pertanto, non
creano alcuna ingiustificata disparità di trattamento.
6. - Con atto di costituzione e successiva memoria si è
costituito il Sinagra, il quale ha insistito per l'accoglimento della
sollevata questione. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale degli Abruzzi - sezione
staccata di Pescara ritiene contrastante con gli artt. 3 e 97 della
Costituzione l'art. 12, secondo comma, del d.P.R. 21 aprile 1972, n.
472, nella parte in cui prevede il collocamento "fuori ruolo" dei
professori universitari nominati docenti della Scuola superiore della
pubblica amministrazione, in relazione alla disciplina prevista per
situazioni omogenee dagli artt. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311
(congedo per ragioni di studio e ricerca scientifica) e 13 del d.P.R.
11 luglio 1980, n. 382, integrato e modificato dall'art. 5 della
legge 9 dicembre 1985, n. 705, e interpretato dalla legge 5 agosto
1988, n. 341 (aspettativa obbligatoria per situazioni di
incompatibilità).
2. - La questione, sollevata con un'ordinanza emessa subito dopo
la "parziale" decisione della controversia, è inammissibile per
difetto di pregiudizialità.
Secondo quanto risulta dall'esposizione in fatto e in diritto del
giudice a quo, la nota del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 30 novembre 1990, n. 4388, e la
deliberazione del Consiglio della facoltà di Scienze politiche
dell'università di Chieti in data 13 dicembre 1990, della cui
legittimità si controverte nel giudizio principale, sono state
impugnate per due motivi:
a) violazione dell'art. 12 del d.P.R. 21 aprile 1972, n. 472,
dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e dell'art. 12 delle
disposizioni preliminari del codice civile (l'art. 12 citato prevede
che i professori universitari di ruolo, trasferiti presso la Scuola
superiore della pubblica amministrazione, siano collocati "fuori
ruolo", ma non ne regola lo "status"; ricorrendo all'analogia, in
applicazione dell'art. 14 della legge n. 311 del 1958, si potrebbe
consentire ai professori fuori ruolo di partecipare alle sedute del
Consiglio di facoltà);
b) eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione
dell'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, dell'art. 13 del
d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (così come modificato dall'art. 5
della legge 9 dicembre 1985, n. 705) e dell'art. 12 delle
disposizioni preliminari del codice civile (la posizione del
professore "fuori ruolo" nominato insegnante presso la Scuola
superiore della pubblica amministrazione non sarebbe diversa da
quella del "professore in congedo per motivi di studio" prevista
dall'art. 10 della legge 311 del 1958 e da quella dei professori
investiti di cariche pubbliche, collocati d'ufficio in aspettativa,
eppure titolari del diritto di partecipazione alle sedute del
Consiglio di facoltà).
3. - Il Tribunale ha preso in esame congiuntamente, rigettandoli
perché infondati, i motivi sub a) e sub b). Secondo il Tribunale
amministrativo regionale remittente:
a) l'art. 14 della legge n. 311 del 1958 (così come modificato
dall'articolo 13, ultimo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382),
riguardante la posizione dei professori collocati "fuori ruolo" per
motivi di età, a cui sarebbe dalla legge consentito il diritto di
partecipazione alle sedute del Consiglio di facoltà, sarebbe norma
eccezionale, come tale non suscettibile di applicazione analogica;
b) l'art. 10 della legge 311 del 1958 e l'art. 13 del d.P.R.
382 del 1980 disciplinerebbero fattispecie del tutto diverse (congedo
e aspettativa) che non potrebbero, di certo, dirsi "simili" a quella
prevista dall'art. 12 del d.P.R. 21 aprile 1972, n. 472, riguardante
i professori "fuori ruolo" perché nominati docenti della Scuola
superiore della pubblica amministrazione, e dunque non
consentirebbero una loro equiparazione anche attraverso il ricorso
all'analogia.
Fondandosi su questi motivi il Tribunale, al di là
dell'espressione usata nel dispositivo ("ritiene privi di pregio -
alla luce della legislazione vigente - i motivi del ricorso ") ha,
nel corpo della motivazione, testualmente concluso che "il ricorso
deve, conseguentemente, essere respinto". In tal modo si è
chiaramente esaurita la materia del contendere con la sostanziale
reiezione dei motivi di impugnazione e, così, si è del pari
preclusa la possibilità di rimettere in discussione la norma
disegnata dall'art. 12 del d.P.R. 21 aprile 1972, n. 472, riguardante
i professori "fuori ruolo" perché nominati docenti della Scuola
superiore della pubblica amministrazione. La pregiudizialità della
questione risulta venuta meno perché la legge è già stata
applicata, e non si vede quale ulteriore decisione sul merito della
causa potrebbe essere pronunciata dal Tribunale in esito alla
definizione dell'incidente di costituzionalità.
Né è ammissibile, come questa Corte ha già avuto modo di
pronunciarsi (sentenza n. 242 del 1990 ), un giudizio ipotetico
finalizzato esclusivamente alla valutazione di rilevanza della
questione di costituzionalità della disciplina esaminata ("se si
applicasse la disciplina vigente il ricorso non sarebbe fondato")
poiché, " espresso in questa forma, esso perde il carattere di
ipoteticità e diventa un giudizio immediatamente e definitivamente
applicativo della legge, con conseguente irrilevanza della sollevata
questione di legittimità costituzionale per difetto di
pregiudizialità".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12, secondo comma, del d.P.R. 21 aprile 1972, n. 472
("Riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica
amministrazione"), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale degli Abruzzi -
sezione staccata di Pescara, col provvedimento indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte