Sentenza n. 166/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/04/1993 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge
regionale dell'Emilia-Romagna 29 gennaio 1983, n. 7 (Norme sulla
disciplina degli scarichi delle fognature e degli scarichi civili che
non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il
contenimento dell'eutrofizzazione) e successive modificazioni,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 31 gennaio 1992 dal Pretore di Parma nel
procedimento penale a carico di Campara Giancarlo ed altro, iscritta
al n. 168 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno
1992;
2) n. 4 ordinanze emesse il 1° giugno, il 4 maggio ed il 13
aprile 1992 dal Pretore di Reggio Emilia -Sezione distaccata di
Scandiano- nei procedimenti penali a carico di Beghi Mario Primo,
Nizzoli Tarcisio, Pantani Eugenio ed altro e Cilloni Tonino,
rispettivamente iscritte ai nn. 439, 440, 441 e 673 del registro
ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 37 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti l'atto di costituzione di Beghi Mario nonché gli atti di
intervento della Regione Emilia- Romagna;
Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Udito l'avv. Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Parma, nel procedimento penale a carico di
Campara Giancarlo e Orsi Pietro, imputati del reato di cui all'art.
21 della legge 319 del 1976 per avere effettuato, nel caseificio di
cui sono titolari, scarichi di liquame sul suolo per fertirrigazione
senza autorizzazione e oltre i limiti di accettabilità di cui alla
tabella C allegata alla detta legge, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale
dell'Emilia-Romagna 29 gennaio 1983, n. 7, modificata dalle successive leggi regionali n. 13 del 1984 e n. 42 del 1986, in riferimento
agli artt. 25, 117 e 3 della Costituzione, perché:
a) la legge regionale, qualificando insediamento civile quello
gestito dagli imputati ed esonerandone la gestione dall'obbligo
dell'autorizzazione, avrebbe sottratto una fattispecie penalmente
punita alla legge statale, alla quale è, invece, riservata la
relativa disciplina (violazione artt. 25 e 117 della Costituzione);
b) perché risulterebbero diversamente sanzionate situazioni
tra loro equiparabili quanto a tipologia e a nocività dello scarico
(violazione art. 3 della Costituzione).
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta
regionale dell'Emilia-Romagna, il quale ha concluso per la
inammissibilità della questione per irrilevanza nel giudizio a quo
e, nel merito, per la infondatezza, osservando che la qualificazione
come insediamenti civili delle imprese agricole in possesso dei
requisiti in questione deriva dalla normativa statale (art. 1-quater
del decreto-legge n. 544 del 1976, convertito in legge n. 690 del
1976) e dalla deliberazione del Comitato interministeriale per
l'inquinamento, competente (art. 6 e 17 della legge n. 650 del 1979)
a classificare le imprese agricole suddette, alla quale, peraltro, si
è uniformata la norma impugnata.
3. - La medesima questione è stata sollevata, con riferimento,
però, agli artt. 25, secondo comma, e 117 della Costituzione, dal
Pretore di Reggio Emilia -Sezione distaccata di Scandiano- con
quattro ordinanze di identico contenuto (R.O. nn. 439, 440, 441, 673
del 1992), emesse nel corso di altrettanti procedimenti penali a
carico di altri titolari di caseifici imputati dello stesso reato di
cui all'art. 21 della legge n. 319 del 1976.
Il giudice remittente, dopo avere richiamato le norme statali e
regionali disciplinatrici della fattispecie, ha osservato che, avendo
la Corte di cassazione disapplicato la deliberazione del Comitato
interministeriale per l'inquinamento, per mancanza nella legge
statale dei criteri direttivi generali, la legge regionale avrebbe
autonomamente legiferato in materia riservata alla legge statale
siccome penalmente punita.
4. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta
regionale dell'Emilia-Romagna, che ha concluso per la
inammissibilità della questione perché il giudice a quo non ha
preso posizione sulla sussistenza del reato e sulla qualificazione
degli insediamenti di cui trattasi; e, nel merito, per la
infondatezza.
Nelle memorie presentate nell'imminenza della udienza la difesa
della Regione ha ulteriormente illustrato le argomentazioni già
svolte. Ha presentato altresì memoria uno degli imputati, ma fuori
termine. Considerato in diritto
1. - I giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico
provvedimento in quanto prospettano la stessa questione.
2. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 6 della legge
regionale 29 gennaio 1983, n. 7, e successive modificazioni, nella
parte in cui qualifica insediamenti civili le imprese agricole che
dispongono, in connessione con l'attività di allevamento, di almeno
un ettaro di terreno agricolo per ogni quaranta quintali di peso vivo
di bestiame, sottraendoli in tal modo alla sanzione penale di cui
all'art. 21 della legge statale n. 319 del 1976, violi gli artt. 3,
25 e 117 della Costituzione, in quanto la disciplina della materia di
cui trattasi, siccome penalmente sanzionata, non è di competenza
regionale ma è riservata allo Stato, e perché risulterebbero
diversamente sanzionate situazioni tra loro equiparabili quanto a
tipologia e nocività dello scarico.
3. - La questione è inammissibile.
Si rileva che, secondo il recente indirizzo giurisprudenziale
delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, anche per gli
insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature occorre
l'autorizzazione regionale se nuovi, cioè successivi all'entrata in
vigore della legge n. 319 del 1976 (13 giugno 1976).
Il sistema sanzionatorio di cui all'art. 21 della detta legge è
rivolto contro chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi
abusivamente. Esso non opera alcuna distinzione né oggettiva né
soggettiva: l'unico elemento specializzante è costituito dalla
novità dello scarico, non dalla provenienza di questo ultimo o dalla
qualità del soggetto operante.
La necessità dell'autorizzazione non può assolutamente farsi
dipendere dalla volontà degli organi regionali e solo la legge
statale può prevedere eventuali esoneri ed eccezioni in modo
uniforme per tutto il territorio statale, così come solo lo Stato
può stabilire un sistema sanzionatorio unico ed uniforme per tutti.
Alle Regioni non è dato interferire in campo penale.
Anche la nozione di nuovo scarico, come quello successivo
all'entrata in vigore della suddetta legge, è fornita dallo Stato in
modo uniforme per tutto il territorio nazionale.
In tale situazione, quindi, il giudice remittente avrebbe dovuto
accertare se gli insediamenti di cui trattasi devono o meno
considerarsi nuovi, cioè successivi alla legge n. 319 del 1976 o
invece preesistenti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale
dell'Emilia-Romagna 29 gennaio 1983, n. 7 (Norme sulla disciplina
degli scarichi delle fognature e degli scarichi civili che non
recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il
contenimento dell'eutrofizzazione), modificata con leggi regionali n.
13 del 1984 e n. 42 del 1986, in riferimento agli artt. 3, 25 e 117
della Costituzione, sollevata dal Pretore di Parma e dal Pretore di
Reggio Emilia, sezione distaccata di Scandiano, con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte