Sentenza n. 167/1963
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/12/1963 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del
Presidente della Regione siciliana 4 maggio 1954, n. 2, promosso con
ordinanza emessa il 23 giugno 1962 dalla Commissione distrettuale per
le imposte dirette di Reggio Calabria su ricorso di Costantino Natale e
Antonino contro l'Ufficio delle imposte dirette di Reggio Calabria,
iscritta al n. 60 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 30 marzo 1963 e nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del 27 aprile 1963.
Visto l'atto di intervento del Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 20 novembre 1963 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Presidente della Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento di contenzioso tributario vertente tra
i signori Natale e Antonino Costantino e l'Ufficio delle imposte
dirette di Reggio Calabria, la Commissione distrettuale per le imposte
dirette di quella città, con ordinanza del 23 giugno 1962, ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale del decreto del
Presidente della Regione siciliana 4 maggio 1954, n. 2, osservando che,
mentre l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato con la legge 29 dicembre
1948, n. 1482, e prorogato con la legge 29 luglio 1957, n. 634, prevede
l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile dei redditi degli
stabilimenti industriali nuovi o ampliati, trasformati o riattivati
nelle varie Provincie, comprese quelle della Sicilia, senza distinzione
circa la natura degli stabilimenti esentati, il denunziato decreto del
Presidente della Regione siciliana, nel determinare in concreto gli
stabilimenti ammessi al beneficio della esenzione, esclude quelli
relativi alla pastificazione, apportando così alla legge restrizioni
da questa non consentite. Il che sembra contrastare con l'art. 117
della Costituzione.
L'ordinanza è stata notificata il 17 gennaio 1963, comunicata il 4
marzo successivo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
del 30 marzo 1963, n. 87, e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana del 27 aprile successivo, n. 19.
Nel giudizio davanti alla Corte la parte privata non si è
costituita. È intervenuto, invece, il Presidente della Regione
siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
la quale nell'atto di intervento depositato il 29 marzo 1963, e nelle
successive deduzioni, depositate il 10 ottobre successivo, ricordato
che la questione di legittimità costituzionale in via incidentale può
essere promossa soltanto in relazione a disposizioni di legge, statale
o regionale, o di atti aventi forza di legge, rileva che nella specie
la questione è inammissibile, avendo per oggetto le disposizioni di un
provvedimento amministrativo, qual'è appunto il decreto del Presidente
della Regione siciliana del 4 maggio 1954, n. 2.
La natura amministrativa del provvedimento, analogo ai successivi
decreti 10 aprile 1959, n. 6, e 8 giugno 1962, n. 1, sarebbe stata
anche implicitamente già riconosciuta dalla Corte costituzionale, la
quale, con la sentenza n. 39 del 9 giugno 1960, accogliendo il ricorso
per conflitto di attribuzioni proposto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, annullò il ricordato decreto del Presidente della Regione
siciliana 10 aprile 1959, n. 6.
Ma anche a prescindere da tale rilievo, la questione sollevata in
riferimento all'art. 117 della Costituzione sarebbe infondata, perché
la citata disposizione sarebbe applicabile alle Regioni a statuto
ordinario e non a quelle a statuto speciale, per cui una sua eventuale
violazione da parte degli organi regionali siciliani sarebbe
costituzionalmente irrilevante. Considerato in diritto :
L'eccezione di inammissibilità è fondata.
Il denunziato decreto del Presidente della Regione siciliana 4
maggio 1954, n. 2, è un atto che non ha né forma né forza di legge.
L'Assemblea regionale non ha conferito alcuna delega di funzioni
legislative all'organo esecutivo: delega che, del resto, non sarebbe
stata legittima. La legge regionale 7 dicembre 1953, n. 61, ha
demandato al Presidente la determinazione delle categorie di
stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che potranno
beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge. Tale
determinazione non pone in essere un esercizio di potere legislativo.
E pertanto, poiché l'atto denunziato non riveste carattere
legislativo né nella sua forma né nella sua sostanza, esso è
sottratto al sindacato di questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
del decreto del Presidente della Regione siciliana 4 maggio 1954, n. 2,
contenente l'elenco delle categorie di stabilimenti industriali ammessi
a fruire dei benefici delle leggi regionali 20 marzo 1950, n. 29, e 7
dicembre 1953, n. 61, in riferimento all'art. 134 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1963:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte