Sentenza n. 167/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1971 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 27Codice penale
- art. 1legge 27/1951
- art. 33r.d.l. 2/1940
citata
- art. 27legge 27/1951
- art. 25r.d.l. 2/1940
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
3 gennaio 1951, n. 27 (modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907,
sul monopolio dei sali e dei tabacchi), dell'art. 33, ultimo comma, del
r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2 (istituzione dell'i.g.e.), e dell'art. 27
del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 ottobre 1970 dal
tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Carnevali Elio ed
altri, iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 23 dicembre 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1971 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello
Bronzini, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di Carnevali Elio ed
altri, imputati del reato di contrabbando di Kg. 2.404 di tabacco
lavorato estero, ai sensi degli artt. 148 della legge 25 settembre
1940, n. 1424; 73, 80 e 81 della legge 17 luglio 1942, n. 907,
modificati dagli artt. 1, 4 e 6 della legge 3 gennaio 1951, n. 27;
nonché dei reati di evasione dell'I.G.E. e del diritto compensativo
sulla importazione relativamente al quantitativo di tabacchi suddetti
ai sensi degli artt. 17 e 33 del r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, e 44
della legge 31 luglio 1954, n. 570, il tribunale di Pisa con ordinanza
5 ottobre 1970 ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1951, n. 27, sul monopolio dei sali e
tabacchi, in quanto prevede una pena pecuniaria proporzionale alla
quantità di tabacco oggetto di contrabbando e non fissa un limite
massimo, e dell'art. 27 del codice penale nella parte in cui prevede
che le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.
Con la stessa ordinanza il tribunale ha altresì sollevato
questione di legittimità dell'art. 33, ultimo comma, del r.d.l. 9
gennaio 1940, n. 2, sulla istituzione dell'imposta generale
sull'entrata, in quanto fa dipendere il carattere delittuoso delle
violazioni ivi previste dalla connessione con altro delitto preveduto
dalla legge doganale.
Il tribunale osserva che la commisurazione della sanzione alla
quantità del tabacco oggetto del contrabbando costituirebbe un
meccanismo repressivo proporzionato ad un dato meramente quantitativo,
ed escluderebbe così la valutazione di ogni altro elemento e
specialmente della capacità criminale del reo, in violazione dei
principii della personalità e della umanità della pena, e comunque
consentirebbe che la misura della sanzione attinga valori iperbolici
tali da contraddire al fine rieducativo della pena oltre che alla
umanità della stessa, ponendosi in tal modo in contrasto con l'art.
27, primo e terzo comma, della Costituzione. Queste ultime censure
investirebbero anche l'art. 27 del codice penale.
Inoltre, l'art. 33 impugnato, disponendo che le violazioni dei
precetti contenuti in quel provvedimento legislativo sono da
considerarsi delitti "quando sono connesse ad una corrispondente
violazione di legge doganale avente carattere di delitto" si porrebbe,
per l'ampiezza del concetto di connessione cui farebbe riferimento, in
contrasto con i criteri della tassatività della legge penale e della
certezza del diritto, eludendo l'esigenza di una rigida prefigurazione
della fattispecie criminosa, in violazione dell'art. 25, secondo comma,
della Costituzione e giungendo a dare rilievo anche ad una mera
connessione soggettiva ed occasionale, senza escludere nemmeno
l'ipotesi in cui il reato doganale sia, ad esempio, successivo alla
violazione finanziaria, e attribuisca così ex post alla medesima
natura di delitto.
La genericità e l'ampiezza del riferimento finirebbero poi col
comprendere anche il caso della connessione con reati doganali commessi
da un terzo, per cui l'imputato diverrebbe passibile di sanzione penale
per fatto altrui, il che urterebbe contro il principio della
personalità della pena, di cui all'articolo 27, primo comma, della
Costituzione.
L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in rappresentanza e difesa
del Presidente del Consiglio e del Ministro delle finanze, obbietta
anzitutto che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'art. 27, primo
comma, della Costituzione affermerebbe esclusivamente il principio che
ciascuno deve portare la pena solo delle proprie colpe, e non
imporrebbe quindi al legislatore di determinare la pena fra un massimo
e un minimo.
Anche il principio della rieducatività ed umanità della pena di
cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, sarebbe nella specie
ininfluente, poiché esso atterrebbe ai modi di esecuzione della pena e
non già ai criteri di determinazione, in astratto e in concreto, della
sanzione.
Circa l'interpretazione dell'art. 33 impugnato prospettata dal
giudice a quo l'Avvocatura osserva poi che essa rifletterebbe una
troppo lata accezione del concetto di connessione ivi contemplato, ed
afferma che la sua applicabilità va circoscritta solo alle ipotesi in
cui tra la violazione delle leggi sull'i.g.e. e la corrispondente
violazione della legge doganale sussistano sia un rapporto di
causalità materiale sia un rapporto di causalità psichica, così che
si evidenzierebbe un adeguato coefficiente di colpevolezza del
trasgressore al riguardo, in armonia con i principi della tassatività
e della personalità della legge penale.
Chiede pertanto dichiararsi la questione manifestamente infondata. Considerato in diritto :
1. - La prima questione sottoposta alla Corte riguarda la pena
pecuniaria proporzionale alla quantità di tabacco oggetto del
contrabbando, prevista dall'art. 1 della legge 3 gennaio 1951, n. 27,
che, per la sua rigidezza e per la mancanza di un limite massimo,
contrasterebbe con i principi della personalità, della umanità e
della rieducatività della pena sanciti dall'art. 27, commi primo e
terzo, della Costituzione.
Si deve, anzitutto, rilevare, al riguardo, che la norma impugnata
prevede l'irrogazione della multa da lire 30.000 a lire 90.000 per ogni
Kg. di tabacco lavorato e da lire 25.000 a lire 80.000 per Kg. di
tabacco greggio, il che consente indubbiamente al giudice un certo
adeguamento della pena alle circostanze oggettive e soggettive del
reato. Ond'è che la censura appare riferita ad elementi in parte
inesatti.
Comunque, questa Corte ha già riconosciuto che la pena pecuniaria
commisurata al valore del bene oggetto della tutela penale vuole
rapportare la sanzione alla gravità del reato ed è compatibile con il
principio di legalità, senza che a tale sistema Si oppongano precetti
costituzionali (sent. 15 del 1962): e, più specificamente, che il
primo comma dell'art. 27 della Costituzione sancisce il divieto di fare
valere la responsabilità penale per fatto altrui, ma non impone al
legislatore di determinare la pena fra un massimo ed un minimo, mentre
l'emenda del reo non può riuscire compromessa per la sola circostanza
del carattere di rigidezza della pena (sent. 67 del 1963): la misura
della quale è rimessa, comunque, alla valutazione discrezionale del
legislatore, per cui, sotto questo profilo, sfugge al controllo di
legittimità l'indagine sulla sua efficacia rieducativa (sent. 22 del
1971).
Poiché non sussistono ragioni per adottare soluzioni diverse, sono
da dichiararsi infondate le questioni in esame, anche per quanto
riguarda, in particolare, il profilo della lamentata violazione del
principio della umanità della pena che deriverebbe, secondo il giudice
a quo, dalla misura cui potrebbe in ipotesi giungere la sanzione in
base al descritto meccanismo, il quale, in definitiva, si riferisce ad
una pena che resta nell'ambito di quelle generalmente previste
dall'ordinamento, indubbiamente compatibili, come tali, con l'esigenza
di umanità affermata dalla Carta costituzionale.
Le considerazioni sopra esposte valgono anche in relazione alle
questioni sollevate contro l'art. 27 del codice penale, che vanno
perciò parimenti dichiarate infondate.
2. - L'altra questione sollevata nell'ordinanza di rinvio nei
confronti dell'art. 33, ultimo comma, del r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2,
poggia sostanzialmente sulla interpretazione di tale disposizione
fornita dal giudice a quo, secondo cui la connessione con reati
doganali, per effetto della quale, le violazioni alla legge istitutiva
dell'i.g.e. sono da considerarsi delitti, si estenderebbe anche ai casi
di mera connessione soggettiva od occasionale.
Ritiene tuttavia la Corte che questa opinione sia da respingere. Ed
invero la norma impugnata dispone che le violazioni del decreto
istitutivo dell'i.g.e. sono considerate delitto quando sono connesse
con "corrispondenti" violazioni della legge doganale aventi carattere
di delitto. Il termine "corrispondenti", che il legislatore ha usato
per delineare la fattispecie legale presa in considerazione, presuppone
l'esistenza di un nesso obbiettivo, di un legame intrinseco fra i
reati; si riferisce, cioè, ai casi di connessione che si verificano
quando è riscontrabile fra i reati una relazione che emana dalla
stessa condotta del reo e si traduce in un vincolo, più o meno intimo,
che li unisce sul piano sostanziale, e non meramente formale.
Questa interpretazione è suffragata dalla "ratio" della norma la
quale, poiché mira ad apprestare una più efficace tutela penale
contro determinate ipotesi di illecito, evidentemente le considera
provviste di un maggiore grado di pericolosità, attribuzione questa
che mal si adatterebbe ad ipotesi di reati connessi solo esteriormente.
Pertanto, in applicazione della norma impugnata, il reo viene
punito in relazione ad una condotta illecita che è, indubbiamente, a
lui direttamente riferibile.
La norma impugnata, in conclusione, lungi dall'eludere la rigida
prefigurazione della fattispecie criminosa, statuisce una disciplina
punitiva in vista di comportamenti sufficientemente determinati e
direttamente riferibili al reo, e non si pone quindi in contrasto né
con il principio di legalità in materia penale, il quale tende appunto
a garantire il fondamento legale della potestà punitiva del giudice,
né col principio della personalità della pena, secondo cui nessuno
deve subire la pena per fatti non propri.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 della legge 3 gennaio 1951, n. 27, sul monopolio dei sali
e dei tabacchi, e 27 del codice penale, sollevata, in riferimento
all'art. 27, commi primo e terzo, della Costituzione, con ordinanza del
tribunale di Pisa del 5 ottobre 1970;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 33, ultimo comma, del r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, sulla
istituzione della imposta generale sull'entrata, sollevata con la
predetta ordinanza in riferimento agli artt. 25, comma secondo, e 27,
comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte