Sentenza n. 167/1976
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/07/1976 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 47r.d. 3269/1923
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, quinto
comma, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), promosso
con ordinanza emessa il 22 giugno 1973 dal tribunale di Torino nella
causa civile tra l'Amministrazione delle finanze dello Stato e
Negroponte Guido ed altri, iscritta al n. 84 del registro ordinanze
1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 del 3
aprile 1974.
Visti gli atti di costituzione di Negroponte Guido e Claudio e
dell'Amministrazione delle finanze dello Stato, nonché l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 aprile 1976 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
uditi l'avv. Bruno Calvosa, per Negroponte Guido e Claudio, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per
l'Amministrazione finanziaria dello Stato e per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il tribunale di Torino, con ordinanza emessa il 22 giugno 1973 nel
procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle finanze dello
Stato e Negroponte Guido ed altri, ha proposto, con riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 47, quinto comma, della legge
di registro approvata con r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269.
La disposizione impugnata stabilisce che i macchinari che servono
ad un opificio e che non vengono effettivamente smontati e portati
altrove, in quanto restano in servizi o nell'opificio, si presumono
venduti all'acquirente dell'immobile, ancorché siano esclusi dalla
vendita e non ostante che l'acquirente del macchinario apparisca una
persona diversa dall'acquirente dell'opificio.
Secondo il giudice a quo, questa proposizione normativa, che, ai
sensi della giurisprudenza largamente prevalente, con tiene una
presunzione iuris et de iure contro la quale non è ammessa la prova
contraria, non può essere considerata una norma di natura meramente
probatoria, ma si presenta come una disposizione che assume una portata
decisamente sostanziale: ed invero, nel caso in esame, il legislatore
non si limiterebbe a facilitare il compito del fisco col concedergli un
mezzo di prova privilegiato, ma perviene a stabilire una fictio iuris
parificando in ogni caso la presenza dei macchinari nell'opificio al
momento del trasferimento all'effettivo trasferimento degli stessi
macchinari dal venditore dell'opificio al suo acquirente.
Ciò posto, il giudice a quo ritiene che la disposizione in esame
sia in contrasto con i precetti costituzionali dell'eguaglianza di
trattamento dei cittadini a parità di condizioni oggettive e della
capacità contributiva come criterio base della legislazione fiscale.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata.
Nel giudizio dinanzi alla Corte, si sono costituiti sia
l'Amministrazione delle finanze, a mezzo dell'Avvocatura generale dello
Stato, che i signori Guido e Claudio Negroponte, rappresentati e difesi
dagli avvocati Franco Agostini e Bruno Calvosa.
È altresì intervenuto, col patrocinio della Avvocatura generale
dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'art. 25, terzo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87.
La difesa dello Stato, con deduzioni formalmente distinte ma
sostanzialmente dello stesso tenore, contesta entrambe le censure di
legittimità costituzionale prospettate dal tribunale di Torino,
sostenendo che la presunzione, prevista dalla norma impugnata, ha un
fondamento di evidente ragionevolezza e trova la sua giustificazione
nella ratio della norma, che è quella di evitare e prevenire le
evasioni fiscali che potrebbero verificarsi se fosse in vigore una
diversa e più liberale normativa.
A sostegno, invece, della fondatezza della proposta questione di
legittimità costituzionale si esprime la difesa dei Negroponte,
secondo la quale la norma impugnata sarebbe in contrasto non solo con
il principio di eguaglianza e con quello della capacità contributiva,
richiamati nella ordinanza di rimessione, ma anche con la tutela del
diritto di difesa garantito dall'art. 24, primo e secondo comma, della
Costituzione. In via subordinata, poi, la parte privata chiede che la
Corte, con una sentenza di carattere meramente interpretativo,
stabilisca che la norma in esame pone in essere esclusivamente una
presunzione relativa, vincibile da prova contraria.
All'udienza di discussione le parti hanno ulteriormente illustrate
le loro deduzioni scritte. Considerato in diritto :
1. - Il tribunale di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 47,
quinto comma, della legge sull'imposta di registro, approvata con r.d.
30 dicembre 1923, n. 3269, a norma del quale "quando i macchinari che
servono ad un opificio non vengono effettivamente smontati e
trasportati, ma rimangono in servizio dell'opificio stesso, si
presumono venduti all'acquirente, ancorché essi siano stati esclusi
dalla vendita, e non ostante che l'acquirente del macchinario apparisca
una persona diversa dall'acquirente dell'opificio".
Ad avviso del giudice a quo, la norma pone una presunzione assoluta
(iuris et de iure), che non consente alcuna prova contraria, in merito
al ritenuto contestuale trasferimento dei macchinari con l'opificio,
non potendosi considerare prova contraria quella relativa alla previa
rimozione dei macchinari dall'opificio stesso. Ma, interpretata in tali
sensi - aggiunge il tribunale - la norma non può essere considerata di
natura meramente probatoria, in quanto assume una portata chiaramente
sostanziale, stabilendo che, in ogni caso, la presenza dei macchinari
nell'opificio, al momento del trasferimento di quest'ultimo, è
equiparata al trasferimento effettivo di detti macchinari dal
venditore all'acquirente dell'opificio stesso.
E poiché il valore dei macchinari, ancorché non trasferiti, deve
essere compreso nella valutazione dell'imponibile, ai tini dell'imposta
di registro, sarebbe violato non solo il principio di eguaglianza
sancito nell'art. 3, primo comma, della Costituzione, che postula la
parità di trattamento in presenza delle stesse condizioni oggettive,
ma anche il principio della capacità contributiva di cui all'art. 53,
primo comma, in quanto la norma denunciata consentirebbe di superare
ampiamente la capacità contributiva desumibile dall'atto di
trasferimento tassato, ogni volta che il valore dei macchinari
presuntivamente trasferiti insieme all'opificio e, in ipotesi, non
trasferiti affatto, sia notevolmente superiore al valore dell'opificio.
2. - Che la norma impugnata debba essere necessariamente
interpretata nel senso indicato dal giudice a quo non è affatto
incontroverso in dottrina e in giurisprudenza.
Ed invero, anche a prescindere dal consistente, pur se minoritario,
orientamento giurisprudenziale che afferma il carattere relativo della
presunzione in esame (ritenendo che questa può essere vinta da atto di
data certa per registrazione da cui risulti l'altrui appartenenza dei
macchinari all'atto della vendita dell'opificio), merita di essere
ricordata la tesi prospettata in dottrina, e recentemente recepita
anche dalla Cassazione, secondo la quale la sola presenza del
macchinario nell'opificio trasferito non è sufficiente a farne
presumere il contestuale trasferimento se non si accerta l'esistenza di
un valido vincolo pertinenziale costituito tra quei beni da soggetti
legittimati a porlo in essere.
Ma, quale che sia la più corretta configurazione della presunzione
prevista dalla norma impugnata, ritiene la Corte che, nel caso in
esame, non possa farsi astrazione dalla interpretazione accolta dal
giudice a quo, tanto più che essa rappresenta tuttora l'espressione
prevalente della giurisprudenza e quindi della concreta operatività
della disposizione.
3. - La questione, nei termini in cui è stata prospettata dal
tribunale di Torino, risulta fondata.
Ed invero, se alla presunzione contemplata dall'art. 47, quinto
comma, si attribuisce carattere di assolutezza, nel senso che non può
essere data alcuna prova volta ad escludere che i macchinari, anche se
non asportati, non sono compresi nella vendita dei locali ove sono
situati, non può non apparire irrazionale indurre, dalla mancata
asportazione dei macchinari e quindi dalla semplice presenza
nell'opificio degli stessi, un ulteriore requisito, che allargherebbe
notevolmente l'ambito di applicazione della presunzione, concernente
l'esistenza di un vincolo pertinenziale tra l'immobile e le macchine
destinate al suo durevole servizio. Per la sussistenza di tale
requisito sono necessari, secondo un consolidato insegnamento, sia un
elemento oggettivo, consistente nel rapporto funzionale tra i due beni
(accessorio e principale), e sia un elemento soggettivo, consistente
nella volontà effettiva di destinazione degli stessi beni, da parte
degli aventi diritto, che risultino legittimati a costituire il vincolo
pertinenziale, secondo le norme del codice civile (artt. 817 e segg.).
Ora, la mancanza di tale legittimazione, che sicuramente esclude la
sussistenza del vincolo pertinenziale, non può essere surrogata, sia
pure in via presuntiva, dalle circostanze obbiettive previste dalla
norma in esame.
D'altronde, la riprova della irrazionalità di una norma cui
volesse darsi la più rigida interpretazione, è data dal caso limite,
che non infrequentemente si è presentato in giurisprudenza, del
locatario di un immobile da lui trasformato in opificio e da lui
fornito di macchinari che, all'atto di acquisto dell'immobile, sia
stato poi costretto, in base alla presunzione dell'art. 47 di cui è
causa, a pagare l'imposta di registro sui macchinari che, da atti di
data certa, pur risultavano di sua indiscutibile proprietà.
4. - Muovendo sempre dalla interpretazione più rigorosa fatta
propria dall'ordinanza di rimessione, del tutto ingiustificato appare
il contrasto che sorge tra il trattamento riservato ai macchinari
industriali che, in base a una presunzione iuris et de jure, sono
sempre sottoposti a tassazione, purché presenti nell'opificio
trasferito, rispetto a quello cui gli altri commi dello stesso art. 47
sottopongono "gli immobili per destinazione" (ora pertinenze, giusta
l'art. 817 segg. cod. civ.) che trovansi in servizio o sono addetti
alla coltivazione del fondo agricolo, e per i quali la presunzione del
loro trasferimento unitamente al fondo è solo juris tantum, perché
può essere combattuta mediante atti di data certa anteriore
debitamente registrati che dimostrino la provenienza o l'appartenenza
diversa da quella del proprietario-venditore.
Tale differenza di trattamento tra le pertinenze industriali e
quelle agricole non può essere giustificata da nessun motivo
razionalmente apprezzabile, specie ora che le due attività produttive,
l'agricoltura e l'industria, quanto alla necessità di investimenti e
di impianti, si vanno sempre meno differenziando fra loro,
accrescendosi nell'agricoltura il numero e l'importanza delle
attrezzature mobiliari e immobiliari, e tenuto anche conto che oggi
l'industria trova nella pratica del leasing il modo di soddisfare le
sue pur crescenti necessità di mezzi di produzione nell'affitto di
interi complessi di macchinari ed impianti. Il che rivela ancora meglio
la vetustà della norma censurata nella sua più rigida interpretazione
e spiega la necessità avvertita dal legislatore di modificare quella
disciplina con il ricorso a criteri e principi diversi ma uniformi,
ormai consacrati nell'articolo 23 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634.
5. - Per quanto sopra esposto, l'altro profilo di illegittimità
relativo alla dedotta violazione dell'art. 53 Cost. deve ritenersi
assorbito.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 47, quinto
comma, della legge del registro approvata con il r.d. 30 dicembre 1923,
n. 3269, nella parte in cui non dispone che, relativamente ai
macchinari industriali che servono ad un opificio, non venga fatto,
all'atto del trasferimento di esso, il medesimo trattamento tributario
che gli altri commi dello stesso articolo riservano alle pertinenze del
fondo agricolo alienato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte