Corte costituzionale

Ordinanza n. 167/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/12/1980 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 121 del

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 5 della legge

5 maggio 1976, n. 313 (nuove norme sugli autoveicoli industriali),

promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 1979 dal pretore di

Domodossola, nel procedimento penale a carico di Guerra Daniele,

iscritta al n. 932 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 20 febbraio 1980;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Considerato che l'ordinanza indicata in epigrafe propone le

medesime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo

comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della

circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel

testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella

parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800 mila e con 15 giorni di

arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta

quintali il peso complessivo consentito, in relazione all'art. 3 Cost.,

già dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 50 del

1980;

che tali questioni, fondate sui medesimi argomenti già esaminati e

disattesi, vanno dichiarate manifestamente infondate;

che nuova è invece l'ulteriore questione secondo cui l'art. 121

citato, nell'ipotesi di commissione colposa, si limiterebbe a punire il

conducente del veicolo, e non anche terze persone come il caricatore

dello stesso, concretando così una ingiustificata diversità di

trattamento penale di condotte di uguale natura e gravità; in

violazione del principio d'uguaglianza in danno dei conducenti, unici

ad essere incriminati;

che l'assunto del giudice a quo poggia su un equivoco

interpretativo, posto che la partecipazione colposa a reati

contravvenzionali assume rilevanza penale non diversamente dalla

partecipazione dolosa, in forza dei principi legali generali sul

concorso di persone, come del resto è ritenuto dalla comune opinione

dottrinale e giurisprudenziale;

che pertanto anche tale questione, sollevata su premesse

ermeneutiche fallaci, deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme

concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della

legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda

di lire 800 mila e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un

veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo

consentito, in relazione all'art. 3 Cost. sollevate dal pretore di

Domodossola con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte