Corte costituzionale

Ordinanza n. 167/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/06/1983 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 48, terzo comma, e 47, secondo comma, della legge 26 luglio

1975, n. 354 e successive modificazioni (condizioni ostative alla

concessione della semilibertà), promosso oon ordinanza emessa il 26

marzo 1981 dalla Sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello di

Perugia sull'istanza proposta da Marzorati Mauro, iscritta al n. 535

del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 325 del 1981;

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che la sezione di sorveglianza della Corte d'appello di

Perugia, provvedendo in ordine all'istanza di concessione della

semilibertà avanzata dal detenuto Marzorati Mauro, condannato per il

reato di strage commessa per attentare alla sicurezza dello Stato (art.

285 cod. pen.), con ordinanza del 26 marzo 1981 (in G.U. n. 325 del 25

novembre 1981) sollevava questione di legittimità costituzionale del

combinato disposto degli artt. 48 terzo comma e 47 secondo comma

(modificato dall'art. 4 l. 12 gennaio 1977 n. 1) l. 26 luglio 1975 n.

354, in riferimento agli artt. 1, 2, 3 Cost.;

che secondo l'ordinanza di rimessione le norme denunziate, ponendo

come ostativi alla concessione della semilibertà soltanto alcuni reati

contro il patrimonio e non anche i delitti contro l'incolumità

pubblica (come la strage), danno luogo al vizio di eccesso di potere

legislativo per irrazionalità della disciplina posta in essere;

che non vi sono parti costituite.

Considerato che la detta ordinanza tende alla introduzione

nell'ordinamento giuridico, attraverso la pronuncia di questa Corte, di

una norma che preveda una nuova causa ostativa alla concessione della

semilibertà;

che non compete a questa Corte emettere sentenze additive che

rendano deteriore la posizione del condannato in ordine all'esecuzione

della pena;

che pertanto la questione di legittimità costituzionale sollevata

dal giudice a quo deve considerarsi manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 48 terzo comma e 47 secondo comma

(modificato dall'art. 4 l. 12 gennaio 1977 n. 1) l. 26 luglio 1975 n.

354, sollevata dalla Sezione di sorveglianza della Corte d'appello di

Perugia con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 1, 2, 3

Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte