Sentenza n. 167/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1985 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 61
della legge regionale siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei
Deputati all'Assemblea regionale siciliana) e successive modificazioni,
promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1976 dal T.A.R. per la
Sicilia sul ricorso proposto da Augello Giacomo Sebastiano contro
Regione siciliana ed altri, iscritta al n. 67 del registro ordinanze
1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94
dell'anno 1977.
Visto l'atto di costituzione di Augello Giacomo nonché l'atto di
intervento del Presidente della Regione Sicilia;
udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice
relatore Leopoldo Elia;
udito l'Avvocato dello Stato Dante Corti per il Presidente della
Regione Sicilia.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 5 agosto 1976, il dr. Giacomo
Sebastiano Augello impugnava davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale della Sicilia l'atto del Presidente dell'ufficio Centrale
circoscrizionale di Caltanissetta con il quale erano stati proclamati
gli eletti della lista n. 3 (D.C.) alle elezioni per il rinnovo della
Assemblea Regionale siciliana.
Il ricorrente, candidato nella lista suddetta ma risultato non
eletto, assumeva che le operazioni elettorali erano inficiate da gravi
irregolarità, essenzialmente determinate dalla confusione ingenerata
dalle coeve elezioni nazionali.
Il Presidente della Regione siciliana, costituendosi in giudizio,
eccepiva in via preliminare la improcedibilità del ricorso ai sensi
dell'art. 61 della legge Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29, per
non essere ancora intervenuta la delibera di convalida degli eletti da
parte dell'Assemblea regionale.
Con ordinanza in data 20 ottobre 1976, il T.A.R. adito ha ritenuto
fondata la così proposta eccezione preliminare e, richiamando i
principi già affermati dalla Corte costituzionale (con sent. n. 115
del 1972) e dalla Corte di cassazione (con sent. n. 674 del 1971), ha
rilevato che il giudizio definitivo dell'Assemblea Regionale sulle
contestazioni, proteste e reclami presentati alle singole sezioni
elettorali ed all'ufficio centrale circoscrizionale costituisce l'atto
conclusivo del procedimento amministrativo elettorale sul quale
soltanto può esercitarsi il successivo controllo giurisdizionale di
legittimità. Lo stesso Tribunale ha però sollevato d'ufficio
questione di legittimità costituzionale del citato art. 61 della legge
elettorale siciliana n. 29 del 1951, nonché del precedente art. 56 che
attribuisce natura provvisoria alla pronuncia dell'ufficio centrale
circoscrizionale sopra gli incidenti relativi alle operazioni
elettorali, in quanto né l'una né l'altra norma pone un termine entro
il quale il procedimento amministrativo di verifica dei poteri deve
essere completato dalla Assemblea regionale. La mancata prescrizione di
siffatto termine, prestandosi a lungaggini che possono
indefinitivamente ritardare l'esercizio della tutela giurisdizionale,
se non addirittura vanificarlo, è apparsa, al giudice a quo, in
contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione.
Ulteriore motivo di illegittimità costituzionale, per contrasto
col principio di eguaglianza, è stato dal T.A.R. individuato nel
fatto che mentre i poteri di convalida dell'Assemblea regionale
siciliana si estendono al controllo della regolarità delle operazioni
elettorali, nelle Regioni a statuto ordinario la convalida ad opera del
Consiglio Regionale concerne soltanto le cause di ineleggibilità e di
incompatibilità degli eletti. Ne deriverebbe una disparità di
trattamento tra gli aspiranti alla elezione nei consigli regionali
delle regioni a statuto ordinario e nell'Assemblea regionale siciliana:
i primi possono ricorrere alla tutela giurisdizionale subito dopo la
proclamazione degli eletti; gli altri devono attendere la delibera di
convalida dell'Assemblea.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 1977.
Dinanzi alla Corte costituzionale si è costituito il dr. Giacomo
Sebastiano Augello, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Alessandro
Pace. È intervenuto il Presidente della Regione siciliana,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato.
3. - Nel chiedere in via principale che la Corte accolga
l'eccezione di illegittimità costituzionale promossa dal T.A.R. per la
Sicilia, la difesa del dott. Augello prospetta anche la possibilità di
una soluzione interpretativa della questione, nel senso che la
convalida definisca il procedimento elettorale sotto il profilo
meramente amministrativo e non sia pregiudiziale al ricorso in sede
giurisdizionale.
4. - A sua volta, l'Avvocatura dello Stato eccepisce
l'inammissibilità della questione per irrilevanza ex actis, risultando
dagli atti di causa che il dott. Augello non aveva presentato né agli
uffici elettorali, né all'Assemblea alcun ricorso, atto dal quale e
solo dal quale possono decorrere i termini la cui mancanza viene
lamentata dall'ordinanza di rinvio.
Nel merito, l'Avvocatura osserva che il procedimento di convalida
in quanto tale è già stato ritenuto legittimo dalla sentenza n. 115
del 1972 di questa Corte e che nelle Regioni Trentino-Alto Adige,
Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, ad ordinamento speciale e fornite di
competenza esclusiva in materia elettorale come la Sicilia, la
convalida riguarda tanto la eleggibilità e la compatibilità degli
eletti quanto la regolarità del procedimento elettorale, senza che
alcun termine sia prescritto per il compimento di tale procedura. Considerato in diritto :
Prima di passare al merito della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 56 e 61 della legge Regione Sicilia 20 marzo
1951, n. 29 (sollevata dal T.A.R. per la Sicilia in riferimento agli
artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 113, primo comma,
Cost.), occorre esaminare la eccezione di inammissibilità avanzata
dalla Avvocatura dello Stato nell'atto di intervento per il Presidente
della Regione siciliana. L'eccezione pregiudiziale si fonda sulla
mancanza del momento conclusivo del procedimento elettorale (convalida
da parte dell'Assemblea regionale siciliana.
L'eccezione è palesemente fondata. Infatti il T.A.R. per la
Sicilia, non soltanto tace del tutto sul requisito della rilevanza, ma
inizia il considerato in diritto dell'ordinanza con queste testuali
parole: "La pregiudiziale eccezione di inammissibilità del ricorso per
mancanza del momento conclusivo del procedimento elettorale, si
appalesa fondata". Dopo di che, con motivi validissimi, si afferma che
nella Regione siciliana l'effetto conclusivo del procedimento non può
essere attribuito all'atto di proclamazione, negandosi pertanto che a
tale atto dell'ufficio elettorale possa attribuirsi carattere di
definitività.
La stessa ordinanza conferma poi la "intempestività" del rimedio
giurisdizionale, così come è stato proposto dal ricorrente, "non
essendo ancora intervenuta la delibera di convalida degli eletti". Si
può aggiungere che, se mai, il ricorso avrebbe dovuto dirigersi contro
il silenzio-rifiuto dell'Assemblea, accertato nei modi di legge.
Date le premesse, era da attendersi una pronuncia di
inammissibilità del ricorso davanti al T.A.R.. Invece l'ordinanza,
dopo le motivatissime affermazioni sopra riportate, entra
inopinatamente nel merito, rilevando che il procedimento di convalida
delle elezioni, previsto dalla richiamata legge regionale n. 29 del
1951, "mal si concilia con la speditezza che è propria delle norme sul
contenzioso elettorale".
La questione proposta deve perciò dichiararsi inammissibile per
irrilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 56 e 61 della legge della Regione Sicilia 20 marzo 1951, n.
29, sollevata dal T.A.R. per la Sicilia con l'ordinanza in epigrafe in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e
113, primo comma della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte