Sentenza n. 167/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/05/1987 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 898/1976
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 24
dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù
militari) e della legge della Provincia autonoma di Bolzano
riapprovata il 22 ottobre 1981 recante "Disciplina delle
esercitazioni militari nei parchi naturali", promossi con ricorsi
della Provincia autonoma di Bolzano, della Provincia autonoma di
Trento e del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati
rispettivamente il 10 febbraio 1977 ed il 13 novembre 1981,
depositati in cancelleria il 18 febbraio 1977 e il 23 novembre 1981
ed iscritti ai nn. 6 e 7 del registro ricorsi 1977 e n. 63 del
registro ricorsi 1981.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri e della Provincia autonoma di Bolzano;
Udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Uditi l'avv. Sergio Panunzio per le Province di Bolzano e Trento e
l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In data 10 febbraio 1977 (ric. n.6/1977) la Provincia
autonoma di Bolzano ha proposto ricorso per la dichiarazione di
incostituzionalità dell'art. 3 legge 24 dicembre 1976 n. 898 (Nuova
regolamentazione delle servitù militari) in riferimento agli artt.
8, nn. 3, 5, 6, 22; 16, primo comma; 107 dello Statuto del
Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670).
La norma impugnata prevede l'istituzione, in ciascuna regione (e
in entrambe le Province autonome del Trentino-Alto Adige), di un
comitato misto paritetico "per l'esame dei problemi connessi
all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale della regione
e i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti
limitazioni", statuendo inoltre che le definitive decisioni su tali
questioni "sono riservate al Ministro per la Difesa", con la
possibilità per la regione interessata di chiedere, entro quindici
giorni dalla decisione ministeriale, il riesame della stessa da parte
del Consiglio dei ministri.
La Provincia lamenta la lesione della potestà legislativa
primaria in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico,
artistico e popolare (art. 8, n. 3), urbanistica e piani regolatori
(n. 5), tutela del paesaggio (n. 6), espropriazione per tutte le
materie di competenza provinciale (n. 22).
Ciò anche in relazione agli artt. 1, 19, 20, 21, 22 d.P.R. 22
marzo 1974 n. 381 (Norme di attuazione in materia di urbanistica ed
opere pubbliche) che stabilisce la competenza legislativa provinciale
in ordine ai piani urbanistici con "eventuali osservazioni a scopo di
coordinamento" da parte del Ministro dei lavori pubblici, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici "per quanto riguarda le
esigenze della difesa nazionale" (art. 21). L'art. 22 dello stesso
d.P.R. n. 381 del 1974 avrebbe poi abrogato le leggi statali sulle
servitù militari per tutto il territorio provinciale, salvo che per
alcuni Comuni più direttamente interessati alla difesa dei confini,
nei confronti dei quali Comuni non si applicherebbe la legge statale
impugnata (cfr. art. 22 l. n. 898 del 1976) dovendosi per essi
provvedere con le procedure di cui all'art. 107 del d.P.R. 31 agosto
1972 n. 670.
Per il restante territorio provinciale la nuova normativa statale,
riservando al Ministro della difesa le "definitive decisioni sui
programmi di installazioni militari e relative limitazioni" (con la
possibilità di ricorrere al Consiglio dei ministri), sarebbe quindi
in aperto contrasto con le norme statutarie citate, avendo
modificato, altresì, le norme di attuazione del d.P.R. n.381 del
1974 senza il rispetto della procedura di cui all'art.107 dello
Statuto.
2. - In pari data (10 febbraio 1977) anche la Provincia autonoma
di Trento ha promosso questione di legittimità costituzionale (ric.
n. 7/1977) dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1976 n. 898 in
riferimento agli artt. 8, nn. 5, 6, 17 (viabilità, acquedotti e
lavori pubblici); 107 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, in
relazione agli artt. 20 e 21 d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381, svolgendo
argomentazioni e motivi del tutto analoghi a quelli sopra esposti.
Per la Provincia autonoma di Trento in relazione all'art. 54 dello
Statuto sarebbe infine "illegittimo il settimo comma dell'art. 3
impugnato, in quanto affida la nomina dei membri del Comitato al
Presidente della Giunta provinciale, su designazione del Consiglio
provinciale, anziché alla Giunta".
3. - In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, rilevando come la norma impugnata assicurerebbe
invece "un coordinamento tra poteri statali e quelli regionali e
provinciali in materia di difesa militare del Paese e relative
limitazioni". Da ciò l'infondatezza delle questioni.
4. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha prodotto ricorso
in data 13 novembre 1981 (n. 63/1981) per la dichiarazione di
illegittimità costituzionale della legge provinciale riapprovata dal
Consiglio provinciale di Bolzano il 28 ottobre 1981, recante
"Disciplina delle esercitazioni militari nei parchi naturali" per
violazione dell'art. 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige.
L'articolo unico della legge provinciale impugnata dispone: "Ferma
restando la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della
legge provinciale 25 luglio 1970 n. 16 e successiva modifica,
all'interno dei territori vincolati come parchi naturali ai sensi
dell'art. 1, lett. d), della stessa legge, sono vietate esercitazioni
militari a fuoco e quelle che possono produrre danni all'ambiente
naturale, nonché gli accampamenti".
La norma, rinviata dal Governo per contrasto con il detto art. 8
dello Statuto "che pone alla competenza provinciale il limite del
rispetto degli interessi nazionali" veniva riapprovata il 28 ottobre
1981.
Il Presidente del Consiglio dei ministri rileva come la
disposizione impugnata sia "ispirata a criteri opposti" a quelli
seguiti dall'ultimo comma dell'art. 12 l. prov. 25 luglio 1970 n. 16
che rimarrebbe in vigore nel senso di escludere, dall'applicabilità
delle modalità procedurali ivi previste, le opere pubbliche
destinate alla difesa nazionale.
A parte ciò, la norma implicherebbe innanzitutto "l'assoluta
prevalenza dell'interesse pubblico alla conservazione del paesaggio e
alla protezione dell'ambiente naturale sull'interesse generale alla
difesa nazionale, per la cura del quale le esercitazioni militari
costituiscono strumento indispensabile" (specie in territorio di
frontiera); in secondo luogo verrebbe attribuita agli organi
provinciali la competenza di disporre in ordine agli interessi
militari ed al loro sacrificio dinnanzi alle esigenze di tutela
paesistica.
Vi sarebbe quindi contrasto con l'art. 8 dello Statuto ( ex art.
4) che subordina la competenza legislativa provinciale al rispetto
degli interessi nazionali; le esercitazioni militari sarebbero
infatti "manifestazioni ineliminabili dei compiti di difesa dello
Stato". La legge provinciale impugnata affronterebbe
"unilateralmente" il problema del confronto tra interessi ugualmente
dotati di rango costituzionale, dando preminenza all'uno (protezione
ambientale) a svantaggio dell'altro (difesa militare); quest'ultimo
verrebbe così ad essere regolamentato diversamente da quanto
stabilito dalla legislazione statale (l. n. 898 del 1976) risultando
vanificato nei contenuti.
5. - Nel relativo giudizio avanti a questa Corte si è costituita
la Provincia autonoma di Bolzano rilevando in primo luogo che la
limitazione introdotta con la legge denunciata riguarda non le opere
militari ma solo le esercitazioni, oltretutto solo in una esigua
parte (ettari 80.000) del territorio provinciale di complessivi
ettari 740.000; si osserva al proposito che dette esercitazioni ben
possono essere svolte nel rimanente "ampio spazio" del territorio
provinciale, pari ad ettari 660.000.
In tema di tali esercitazioni, poi, la legge n. 898 del 1976
disporrebbe (art. 3) "che i programmi delle esercitazioni militari
sono concordati in sede di comitato paritetico e che, in particolare,
le esercitazioni a fuoco debbono svolgersi in località determinate e
prefissate". Essendo evidente, per le loro caratteristiche, che le
zone vincolate a parco non possono coincidere con le "zone idonee
alla concentrazione delle esercitazioni militari di tiro a fuoco" ed
essendo altresì chiaro che il comitato paritetico avrebbe in
definitiva, comunque, dovuto respingere qualsivoglia esercitazione
militare dannosa all'ambiente programmata in zona verde, verrebbero
così a cadere, siccome ingiustificati e infondati, i rilievi di
parte ricorrente. Considerato in diritto
1. - I ricorsi in epigrafe concernono questioni identiche ovvero
connesse. Possono essere riuniti, perciò, per formare oggetto di
un'unica pronuncia.
2.1 - L'art. 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova
regolamentazione delle servitù militari) istituisce, per ciascuna
regione, un comitato misto paritetico (membri dell'amministrazione
statale e rappresentanti della regione) di reciproca consultazione
per l'esame, anche con proposte alternative, dei problemi connessi
alla armonizzazione fra i piani di assetto territoriale (della
regione) ed i programmi delle installazioni militari e delle
conseguenti limitazioni. Le definitive decisioni sui programmi di
installazione e limitazioni relative restano riservate al Ministro
per la difesa; tuttavia la regione interessata può richiedere,
intervenuta la decisione, il riesame da parte del Consiglio dei
ministri, alla cui riunione è invitato il presidente della regione
interessata.
2.2 - Le disposizioni di cui innanzi sono state, con separati
ricorsi, impugnate per illegittimità costituzionale dalle Province
autonome di Bolzano e di Trento, essendo nella Regione Trentino-Alto
Adige l'organismo di consultazione costituito in due distinti
Comitati provinciali.
Viene complessivamente prospettata la violazione dell'art. 8 dello
Statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), segnatamente stante
le relative competenze normative primarie - ai numeri 3 (tutela del
patrimonio storico, artistico e popolare); 5 (urbanistica e piani
regolatori); 6 (tutela del paesaggio); 17 (viabilità, acquedotti e
lavori pubblici); 22 (espropriazione per pubblica utilità), nonché
dei successivi artt.16 (attributivo alle province delle potestà
amministrative connesse all'esercizio della funzione legislativa) e
107 (sul procedimento per le norme di attuazione).
Tutto ciò in relazione alla disciplina delle competenze medesime,
così come regolata dagli artt. 1, 19, 20, 21 delle relative norme di
attuazione (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381).
In sostanza, le Province ravvisano che il dettato dell'art. 3
legge n. 898 del 1976, importando determinazioni di autorità dello
Stato (il Ministro della difesa) in aree loro attribuite per Statuto,
costituisca specifico attentato alle competenze primarie proprie.
3.1 - La questione non è fondata.
Questa Corte ha già avuto modo di considerare che l'art. 3 della
legge 24 dicembre 1976, n. 898 affida ad atti bilaterali
l'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale (ovviamente con
le attività ad essi connesse) delle Province autonome e le esigenze
dell'amministrazione centrale della difesa (sentenza n. 286 del
1985).
Sulla linea di continuità della norma, va confermato, dunque, che
ogni qualvolta concorra - come nel caso - una molteplicità di
interessi eterogenei, riferibili a soggetti diversi, tutti comunque
di rilievo costituzionale, alla loro composizione si provvede con
intesa mediante la reciproca consultazione.
A tali fini è rivolto, appunto, l'art. 3: la "armonizzazione"
posta al primo comma altro non attualizza (ed è il significato già
semantico del termine) che il "rendere privo di contrasti" il sistema
pluralistico costituzionalmente delineato, senza perciò che ne
risultino intaccate le specifiche competenze espressione di autonomia
ed i procedimenti relativi.
Su ciò, infatti, non influiscono le richiamate attribuzioni del
Ministro per la difesa poiché il terzultimo comma dell'articolo, in
asse con le enunciate finalità dell'intera norma, circoscrive la
relativa determinazione al mero ambito dei "programmi" delle
installazioni e connesse limitazioni nell'interesse della difesa
nazionale, lasciando integra ogni diversa competenza. Comunque la
detta Autorità centrale dello Stato interviene solo nei casi di
proposte alternative: art. 4, comma secondo del regolamento approvato
con d.P.R. 17 dicembre 1979, n. 780. D'altra parte - sempre nei
limiti dell'anzidetta area decisionale - è stabilito, come si è
avvertito, un meccanismo di ulteriore risoluzione che fa capo al
Consiglio dei ministri con l'intervento del Presidente della Giunta
provinciale.
In definitiva, la portata dell'art. 3, nella ricostruzione
complessiva degli inerenti tessuti normativi e per l'esigenza dei
conferenti equilibri, si riconduce, così, a strumento di esplicito
coordinamento delle autonomie con gli interessi unitari della difesa
nazionale. Tanto - come si è descritto - senza stabilire veruna
gerarchia tra i diversi valori di rilievo costituzionale; bensì, e
nel rispetto dei precetti statutari, onde rendere operative le
finalità delle opere di difesa militare, esorbitanti le attribuzioni
provinciali (art. 4, primo comma dello Statuto speciale).
3.2 - Viene a cadere quindi anche l'altra censura della Provincia
di Bolzano, che assume non potersi esplicare comunque la disciplina
dell'art. 3 fuori dai Comuni elencati nell'art. 22 delle Norme di
attuazione di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381. Tale disposto
limitava, invero, a taluni specifici territori della provincia
l'applicazione del regime giuridico della proprietà in zone
militarmente importanti contenuto nella legge 1° giugno 1931 n. 886,
ed è rimasto integro, anche dopo l'abrogazione di questa, per
effetto della successiva legge 24 dicembre 1976, n. 898 contenente
l'articolo 3 oggi impugnato.
Ma il dettato cui si riferisce la ricorrente concerne
espressamente le "effettive" limitazioni, non i programmi di cui si
è detto (che dovranno ovviamente tenerne debito conto), restando
così al di fuori di quei contenuti di armonizzazione, perseguiti
dalla normativa impugnata che, per contro, si prospetta
all'occorrenza strumento, anche qui, per il superamento di possibili
controversie.
4. - La Provincia di Trento rileva contrasto, ancora, del comma
settimo dell'art. 3 legge n. 898, ove la nomina dei membri del
Comitato è affidata al Presidente della Giunta provinciale su
designazione del Consiglio, con l'art. 54, n. 6 dello Statuto
speciale, secondo cui le generali attribuzioni della Provincia
spettano all'intera Giunta.
La censura è fondata e va accolta, per il disposto puntuale di
cui innanzi, nel senso che nella Regione Trentino-Alto Adige compete
alle Giunte provinciali, e non al solo Presidente di esse, sia pure
previa designazione del Consiglio, la nomina dei rispettivi
rappresentanti in seno al Comitato misto paritetico di reciproca
consultazione nella materia de qua.
5. - La legge della Provincia di Bolzano (Disciplina delle
esercitazioni militari nei parchi naturali) riapprovata, a seguito di
rinvio da parte del Governo, addì 28 ottobre 1981, pone - col suo
unico articolo - il divieto, all'interno dei territori vincolati a
parco naturale, di esercitazioni militari a fuoco o comunque atte ad
arrecare danni all'ambiente, nonché dei relativi accampamenti.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato il disposto,
per assunta violazione dell'art. 8 dello Statuto speciale (in
relazione all'art. 4) essendo venuto meno il rispetto degli interessi
nazionali (in fattispecie, della difesa militare).
Obietta la Provincia interessata che la norma sarebbe, invece,
sostanzialmente in armonia coi precetti d'ordine costituzionale,
altro non rappresentando se non la tassativa puntualizzazione, per
via di norma, di quanto già esistente nella legislazione nazionale
in punto di esercitazioni militari: dichiarazione espressa delle zone
idonee allo scopo, giusta le procedure previste dall'art. 3 della
legge n. 898 del 1976, già ampiamente ricordato.
5.2 - La questione è fondata.
Come la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo già di
considerare in passato (sentenza n. 216 del 1986), le attività
marziali di esercitazione cui è connesso l'accamparsi di truppe
costituiscono, per i connotati strumentali addestrativi che le
richiedono, attribuzione esclusiva delle formazioni armate dello
Stato.
Peraltro, per gli scopi precipui di armonizzazione e di
conseguente intesa con le regioni (e le province autonome
interessate), la materia, come la stessa resistente ha ricordato, è
disciplinata dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, che sempre
all'art. 3 di cui si è discorso (commi 4°, 5° e 6°) dispone doversi
consultare annualmente il Comitato paritetico circa i programmi
esercitativi da predisporsi onde definire, in tale sede, le località
e le modalità di svolgimento. Sempre al Comitato è attribuito, poi,
il compito di riconoscere, entro un quinquennio, le zone destinate
permanentemente ad esercitazioni a fuoco, con il divieto, una volta
individuate, di fare svolgere in massima l'addestramento fuori di
queste.
La Provincia autonoma, dunque, cui peraltro compete, al pari
dell'autorità statale, il potere di richiesta delle riunioni
paritetiche (art. 2 del regolamento approvato con d.P.R. n. 780 del
1979) non può sottrarsi, come del resto lo Stato, a siffatti oneri
procedurali, i quali, si è già messo in evidenza, rappresentano il
momento di composizione tra i diversi interessi.
È vero che la legge provinciale lascia integro, esplicitamente,
il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della legge (pure
provinciale) 25 luglio 1970, n. 16, per la tutela ambientale del
paesaggio. Ed è vero che tale ultima disposizione riconosce, in
termini tassativi, esorbitare dalle competenze provinciali, perché
di spettanza dello Stato, le opere destinate alla difesa nazionale.
Ma a queste si riconnettono, appunto, secondo le richiamate
considerazioni di questa Corte (sentenza n. 216 cit.), le attività
strumentali relative, di cui è esempio la presente fattispecie; onde
l'imposto divieto - nel medesimo contesto normativo - verrebbe, per i
suoi contenuti applicativi, a confliggere con il palmare, coevo
riconoscimento della competenza statale menzionata, ingenerando lungi
dal dirimerli - virtuali possibilità di contrasti.
D'altra parte, tutto ciò non sta a significare che le
esercitazioni possano indiscriminatamente venir intraprese e condotte
in qualsiasi zona o territorio, ancorché rivolte al servizio
addestrativo delle forze armate della Nazione: a parte la valutazione
concreta, a chi spetti, della loro utilità, il patrimonio
paesaggistico e ambientale costituisce eminente valore cui la
Costituzione ha conferito spiccato rilievo (art. 9, secondo comma),
imponendo alla Repubblica - a livello di tutti i soggetti che vi
operano e nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali - di
perseguirne il fine precipuo di tutela (sentenza n. 94 del 1985).
Si tratta anche qui, allora, della necessità di comporre le
esigenze di carattere e di interesse unitario con le istanze e
relative pari esigenze delle autonomie (cfr. sentenze nn.151 e 177
del 1986).
E a realizzare tale indeclinabile bilanciamento degli interessi in
gioco è intervenuto proprio l'art. 3 della legge n. 898 con i suoi
meccanismi di consultazione che non possono dalla Provincia venire
unilateralmente disattesi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi in epigrafe:
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge statale 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova
regolamentazione delle servitù militari) sollevata, con i ricorsi
indicati in epigrafe, dalle Province autonome di Bolzano e di Trento,
in riferimento agli artt. 8 (nn. 3, 5, 6, 17, 22), 16 e 107 del testo
unico delle leggi costituzionali concernente lo Statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;
Dichiara l'illegittimità costituzionale, nei confronti delle
Province autonome di Bolzano e di Trento, dell'art. 3, comma settimo,
della precitata legge statale n. 898 del 1976, nella parte in cui non
dispone che i rappresentanti delle due province in seno al comitato
misto paritetico di cui al primo comma dello stesso articolo sono
designati dalla Giunta provinciale rispettiva;
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della
Provincia autonoma di Bolzano, riapprovata dal Consiglio provinciale
addì 28 ottobre 1981, recante "Disciplina delle esercitazioni
militari nei parchi naturali".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1987.
Il cancelliere: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte