Sentenza n. 167/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/04/1991 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 97/1986
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo,
della legge 9 aprile 1986, n. 97 (Disposizioni per l'assoggettamento
all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli
adattati ad invalidi), promosso con ordinanza emessa il 26 settembre
1990 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra
Alvisi Roberto e Ditta Automobili Pichierri, iscritta al n. 725 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Motivazione
RITENUTO IN FATTO
1. - Il Pretore di Bologna, con decreto ex art. 700 c.p.c. emesso
il 10 aprile 1990, ordinava alla Ditta Automobili Pichierri di
consegnare ad Alvisi Roberto l'autovettura adattata per il trasporto
di invalidi dal predetto acquistata per le esigenze del figlio
minore, invalido al 100%, nonostante l'avvenuta corresponsione, da
parte dell'acquirente, dell'IVA nella misura del 4% in luogo di
quella del 19%.
Convocate le parti, il Pretore, con ordinanza emessa il 26
settembre 1990, sollevava questione di legittimità costituzionale,
in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 32, primo
comma, della Costituzione, dell'art. 1, primo comma, della legge 9
aprile 1986, n. 97, nella parte in cui prevede che sono assoggettate
ad IVA, con aliquota del 4%, soltanto le cessioni di veicoli adattati
ad invalidi titolari di patente F per ridotte o impedite capacità
motorie e non anche quelle riguardanti i portatori di handicap non
titolari di patente F.
Ad avviso del Pretore la questione sarebbe rilevante, poiché il
suo accoglimento consentirebbe la conferma del provvedimento
d'urgenza adottato inaudita altera parte, dovendosi ritenere l'Alvisi
adempiente, laddove il rigetto condurrebbe a diversa statuizione.
In punto di non manifesta infondatezza osserva ancora il Pretore
che la restrizione del beneficio della riduzione dell'aliquota IVA ai
soli portatori di handicap titolari di patente F sembra contrastare
con vari precetti della Costituzione: a) in primo luogo, con il primo
comma dell'art. 3, non potendosi dubitare che il princi'pio ivi
sancito di uguaglianza senza distinzione con riferimento alle
condizioni personali e sociali impone che il portatore di handicap
goda dei benefici di legge indipendentemente dal fatto che sia
titolare o meno di una patente speciale, tanto più che il mancato
conseguimento della patente F può essere dovuto alla minore età del
portatore di handicap o alla impossibilità per la specificità della
inabilità del soggetto di potere ottenere la patente stessa (es. non
vedenti); b) inoltre, con il secondo comma dell'art. 3, poiché la
mancata agevolazione fiscale al portatore di handicap non titolare di
patente F rende a questi più oneroso l'accesso ai mezzi di trasporto
impedendone la vita di relazione, e, quindi, l'effettivo sviluppo
della personalità; c) infine, con l'art. 32, primo comma, dal
momento che la possibilità di ottenere agevolazioni economiche per
l'acquisto di veicoli speciali indispensabili per consentire gli
spostamenti pone i portatori di handicap in condizione di poter
meglio accedere ai luoghi di cura e riabilitazione ed esercita
riflessi positivi sulle condizioni psicofisiche dei medesimi.
2. - Non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
né vi è stata costituzione delle parti. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - È sollevata questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 32, primo comma,
della Costituzione, dell'art. 1, primo comma, della legge 9 aprile
1986, n. 97 (Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul
valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad
invalidi), in base al quale "Dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le cessioni e le importazioni dei veicoli di
cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e
a 2.500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati ad invalidi
titolari di patente F per ridotte o impedite capacità motorie, sono
assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4%".
Ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, nella parte in
cui limita il beneficio dell'applicazione dell'IVA con aliquota
ridotta a favore dei soli invalidi che siano titolari di patente F,
sarebbe lesiva: a) dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, per
essere ingiustificata l'esclusione dal beneficio stesso degli
invalidi sforniti di patente, qualunque sia il motivo del mancato
conseguimento, che potrebbe peraltro consistere in un impedimento
obbiettivo insuperabile, come nel caso dei minori (o dei non
vedenti); b) dell'art. 3, secondo comma, della Costituzione, per
essere la mancata concessione dell'agevolazione ai soggetti sforniti
di patente tale da rendere più oneroso per essi il trasporto e da
limitarne in tal modo la vita di relazione, c) dell'art. 32, primo
comma, della Costituzione, per essere la mancata concessione in
discorso impeditiva per i soggetti stessi dell'accesso ai luoghi di
cura.
2. - È opportuno premettere che la legge n. 97 del 1986 trae
origine da una proposta volta a fornire l'interpretazione autentica
dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 889 - che assoggettava
ad IVA, in misura ridotta, tra l'altro, le cessioni e le importazioni
di "poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro
meccanismo di propulsione" - nel senso che l'agevolazione dovesse
ritenersi estesa a qualsiasi mezzo di trasporto, autotrasporto ed
elevazione per invalidi.
Ad iniziativa del Governo veniva tuttavia presentato alla Camera
un emendamento, interamente sostitutivo della proposta, del seguente
tenore: "Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
cessioni e le importazioni di veicoli adattati per invalidi, titolari
di patente F per ridotte o impedite capacità motorie, sono
assoggettate all'I.V.A. con aliquota del 2%".
Nel corso della discussione, non si mancò di rilevare che la
disposizione, pur costituendo un primo apprezzabile intervento a
favore dei portatori di handicap, aveva un ambito di applicazione
alquanto ristretto, e di auspicare la predisposizione di un "organico
provvedimento" volto ad estendere l'agevolazione fiscale a "tutte le
protesi di evidente uso esclusivo dei portatori di handicap". In sede
di approvazione della legge, nel testo attuale, venne in effetti
approvato dalla Camera, nella seduta del 2 aprile 1986, anche un
ordine del giorno di invito al Governo a provvedere nei sensi
suindicati.
3. - Ciò posto, è da notare che il giudice a quo non si duole
della mancata predisposizione di una disciplina legislativa diretta
ad assicurare la protezione degli handicappati esaustivamente, cioè
sotto ogni aspetto e con ogni mezzo (e ciò a prescindere
dall'ammissibilità di una censura siffatta in quanto del tutto
eccedente l'iniziativa assunta dal legislatore e idonea a incidere
sulla sua discrezionalità nella scelta dei fini di politica
sociale). Il giudice a quo muove dalla scelta di campo del
legislatore e dalla normativa da esso adottata e si limita a dubitare
della legittimità costituzionale della normativa medesima in base al
rilievo che il legislatore ha preso in considerazione, ai fini della
concessione di una agevolazione fiscale a favore di soggetti
portatori di handicap, una ipotesi qualificata:
a) dall'esigenza del "trasporto" degli handicappati non in
grado di muoversi senza particolari ausili;
b) dal soddisfacimento di tale esigenza mediante veicoli
"adattati".
Il detto giudice, in relazione a quanto sub a), ritiene in primo
luogo ingiustificatamente neglette le esigenze di trasporto dei
portatori di handicap suscettive di essere soddisfatte mediante
veicoli "non adattati", come avviene per i non vedenti (o per i
sordomuti), che possono fruire, per il trasporto, di veicoli in tutto
eguali a quelli utilizzati da soggetti non portatori di handicap. In
secondo luogo, in relazione a quanto sub b), egli addebita al
legislatore di avere ancor più ristretto la visuale, avendo riguardo
solo al soddisfacimento delle esigenze di trasporto dei portatori di
handicap mediante veicoli "adattati negli organi di guida" (come è
desumibile dalla limitazione del beneficio ai soli titolari di
patente), e non anche mediante veicoli che abbiano subito adattamenti
di diverso tipo.
Ora, sotto il primo profilo, la censura si appalesa inammissibile,
essendo diretta anche essa - come quella in ipotesi prospettabile
contro la mancata predisposizione di una disciplina generale ed
esaustiva di provvidenze a favore degli handicappati - ad incidere,
sia pure secondo una visuale più mirata, sulla scelta dei fini di
politica sociale del legislatore.
Sotto il secondo profilo, la censura appare plausibilmente
formulata - in relazione alla violazione del principio di eguaglianza
ed agli imprescindibili fini di garanzia della dignità dell'uomo
(art. 2 della Costituzione) sotto il profilo della salute fisica
(art. 32 della Costituzione), cui lo stesso princi'pio di eguaglianza
si connette, soprattutto sotto l'aspetto dell'eguaglianza sostanziale
di cui all'art. 3, secondo comma, della Costituzione - contro la
limitazione del beneficio ai soli acquirenti di autoveicoli "adattati
negli organi di guida" e con ingiustificata trascuranza di tutte le
ipotesi di veicoli diversamente adattati per il trasporto di
handicappati (che non hanno conseguito o non possono conseguire -
magari per handicaps più gravi - la patente, ma hanno nondimeno
esigenze di trasporto mediante veicoli adattati).
Tuttavia la stessa censura, in quanto sollecita un intervento di
questa Corte diretto, attraverso la dichiarazione di illegittimità
della norma nella parte in cui non estende il beneficio anche alle
cessioni di veicoli riguardanti i portatori di handicap non titolari
di patente F, a determinare tale estensione, va ritenuta del pari
inammissibile. Ciò in quanto va lasciato al legislatore dare
all'istanza sociale, che esso stesso riconosce apprezzabile, una
risposta adeguata, dettando una disciplina articolata con riferimento
alle varie ipotesi di adattamento dei veicoli necessarie a seconda
dei tipi di handicap e alle possibili garanzie richieste per
assicurare che i veicoli adattati siano destinabili, o effettivamente
destinati, al trasporto degli handicappati.
In tal senso, comunque, va rivolta al legislatore stesso la più
viva raccomandazione affinché - ove non ritenga di adottare più
ampie e addirittura generalizzate misure di protezione degli
handicappati - sopperisca all'inadeguatezza posta a carico della
disciplina adottata nello specifico settore adempiendo al voto
espresso con l'approvazione dell'ordine del giorno sopra richiamato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale,
in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 32, primo
comma, della Costituzione, dell'art. 1, primo comma, della legge 9
aprile 1986, n. 97 (Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta
sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad
invalidi), sollevata dal Pretore di Bologna con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
Il Presidente e redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte