Corte costituzionale

Sentenza n. 167/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/04/1991 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 97/1986

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo,

della legge 9 aprile 1986, n. 97 (Disposizioni per l'assoggettamento

all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli

adattati ad invalidi), promosso con ordinanza emessa il 26 settembre

1990 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra

Alvisi Roberto e Ditta Automobili Pichierri, iscritta al n. 725 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Motivazione

RITENUTO IN FATTO

1. - Il Pretore di Bologna, con decreto ex art. 700 c.p.c. emesso

il 10 aprile 1990, ordinava alla Ditta Automobili Pichierri di

consegnare ad Alvisi Roberto l'autovettura adattata per il trasporto

di invalidi dal predetto acquistata per le esigenze del figlio

minore, invalido al 100%, nonostante l'avvenuta corresponsione, da

parte dell'acquirente, dell'IVA nella misura del 4% in luogo di

quella del 19%.

Convocate le parti, il Pretore, con ordinanza emessa il 26

settembre 1990, sollevava questione di legittimità costituzionale,

in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 32, primo

comma, della Costituzione, dell'art. 1, primo comma, della legge 9

aprile 1986, n. 97, nella parte in cui prevede che sono assoggettate

ad IVA, con aliquota del 4%, soltanto le cessioni di veicoli adattati

ad invalidi titolari di patente F per ridotte o impedite capacità

motorie e non anche quelle riguardanti i portatori di handicap non

titolari di patente F.

Ad avviso del Pretore la questione sarebbe rilevante, poiché il

suo accoglimento consentirebbe la conferma del provvedimento

d'urgenza adottato inaudita altera parte, dovendosi ritenere l'Alvisi

adempiente, laddove il rigetto condurrebbe a diversa statuizione.

In punto di non manifesta infondatezza osserva ancora il Pretore

che la restrizione del beneficio della riduzione dell'aliquota IVA ai

soli portatori di handicap titolari di patente F sembra contrastare

con vari precetti della Costituzione: a) in primo luogo, con il primo

comma dell'art. 3, non potendosi dubitare che il princi'pio ivi

sancito di uguaglianza senza distinzione con riferimento alle

condizioni personali e sociali impone che il portatore di handicap

goda dei benefici di legge indipendentemente dal fatto che sia

titolare o meno di una patente speciale, tanto più che il mancato

conseguimento della patente F può essere dovuto alla minore età del

portatore di handicap o alla impossibilità per la specificità della

inabilità del soggetto di potere ottenere la patente stessa (es. non

vedenti); b) inoltre, con il secondo comma dell'art. 3, poiché la

mancata agevolazione fiscale al portatore di handicap non titolare di

patente F rende a questi più oneroso l'accesso ai mezzi di trasporto

impedendone la vita di relazione, e, quindi, l'effettivo sviluppo

della personalità; c) infine, con l'art. 32, primo comma, dal

momento che la possibilità di ottenere agevolazioni economiche per

l'acquisto di veicoli speciali indispensabili per consentire gli

spostamenti pone i portatori di handicap in condizione di poter

meglio accedere ai luoghi di cura e riabilitazione ed esercita

riflessi positivi sulle condizioni psicofisiche dei medesimi.

2. - Non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

né vi è stata costituzione delle parti. CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - È sollevata questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 32, primo comma,

della Costituzione, dell'art. 1, primo comma, della legge 9 aprile

1986, n. 97 (Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul

valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad

invalidi), in base al quale "Dalla data di entrata in vigore della

presente legge, le cessioni e le importazioni dei veicoli di

cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e

a 2.500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati ad invalidi

titolari di patente F per ridotte o impedite capacità motorie, sono

assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4%".

Ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, nella parte in

cui limita il beneficio dell'applicazione dell'IVA con aliquota

ridotta a favore dei soli invalidi che siano titolari di patente F,

sarebbe lesiva: a) dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, per

essere ingiustificata l'esclusione dal beneficio stesso degli

invalidi sforniti di patente, qualunque sia il motivo del mancato

conseguimento, che potrebbe peraltro consistere in un impedimento

obbiettivo insuperabile, come nel caso dei minori (o dei non

vedenti); b) dell'art. 3, secondo comma, della Costituzione, per

essere la mancata concessione dell'agevolazione ai soggetti sforniti

di patente tale da rendere più oneroso per essi il trasporto e da

limitarne in tal modo la vita di relazione, c) dell'art. 32, primo

comma, della Costituzione, per essere la mancata concessione in

discorso impeditiva per i soggetti stessi dell'accesso ai luoghi di

cura.

2. - È opportuno premettere che la legge n. 97 del 1986 trae

origine da una proposta volta a fornire l'interpretazione autentica

dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 889 - che assoggettava

ad IVA, in misura ridotta, tra l'altro, le cessioni e le importazioni

di "poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro

meccanismo di propulsione" - nel senso che l'agevolazione dovesse

ritenersi estesa a qualsiasi mezzo di trasporto, autotrasporto ed

elevazione per invalidi.

Ad iniziativa del Governo veniva tuttavia presentato alla Camera

un emendamento, interamente sostitutivo della proposta, del seguente

tenore: "Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le

cessioni e le importazioni di veicoli adattati per invalidi, titolari

di patente F per ridotte o impedite capacità motorie, sono

assoggettate all'I.V.A. con aliquota del 2%".

Nel corso della discussione, non si mancò di rilevare che la

disposizione, pur costituendo un primo apprezzabile intervento a

favore dei portatori di handicap, aveva un ambito di applicazione

alquanto ristretto, e di auspicare la predisposizione di un "organico

provvedimento" volto ad estendere l'agevolazione fiscale a "tutte le

protesi di evidente uso esclusivo dei portatori di handicap". In sede

di approvazione della legge, nel testo attuale, venne in effetti

approvato dalla Camera, nella seduta del 2 aprile 1986, anche un

ordine del giorno di invito al Governo a provvedere nei sensi

suindicati.

3. - Ciò posto, è da notare che il giudice a quo non si duole

della mancata predisposizione di una disciplina legislativa diretta

ad assicurare la protezione degli handicappati esaustivamente, cioè

sotto ogni aspetto e con ogni mezzo (e ciò a prescindere

dall'ammissibilità di una censura siffatta in quanto del tutto

eccedente l'iniziativa assunta dal legislatore e idonea a incidere

sulla sua discrezionalità nella scelta dei fini di politica

sociale). Il giudice a quo muove dalla scelta di campo del

legislatore e dalla normativa da esso adottata e si limita a dubitare

della legittimità costituzionale della normativa medesima in base al

rilievo che il legislatore ha preso in considerazione, ai fini della

concessione di una agevolazione fiscale a favore di soggetti

portatori di handicap, una ipotesi qualificata:

a) dall'esigenza del "trasporto" degli handicappati non in

grado di muoversi senza particolari ausili;

b) dal soddisfacimento di tale esigenza mediante veicoli

"adattati".

Il detto giudice, in relazione a quanto sub a), ritiene in primo

luogo ingiustificatamente neglette le esigenze di trasporto dei

portatori di handicap suscettive di essere soddisfatte mediante

veicoli "non adattati", come avviene per i non vedenti (o per i

sordomuti), che possono fruire, per il trasporto, di veicoli in tutto

eguali a quelli utilizzati da soggetti non portatori di handicap. In

secondo luogo, in relazione a quanto sub b), egli addebita al

legislatore di avere ancor più ristretto la visuale, avendo riguardo

solo al soddisfacimento delle esigenze di trasporto dei portatori di

handicap mediante veicoli "adattati negli organi di guida" (come è

desumibile dalla limitazione del beneficio ai soli titolari di

patente), e non anche mediante veicoli che abbiano subito adattamenti

di diverso tipo.

Ora, sotto il primo profilo, la censura si appalesa inammissibile,

essendo diretta anche essa - come quella in ipotesi prospettabile

contro la mancata predisposizione di una disciplina generale ed

esaustiva di provvidenze a favore degli handicappati - ad incidere,

sia pure secondo una visuale più mirata, sulla scelta dei fini di

politica sociale del legislatore.

Sotto il secondo profilo, la censura appare plausibilmente

formulata - in relazione alla violazione del principio di eguaglianza

ed agli imprescindibili fini di garanzia della dignità dell'uomo

(art. 2 della Costituzione) sotto il profilo della salute fisica

(art. 32 della Costituzione), cui lo stesso princi'pio di eguaglianza

si connette, soprattutto sotto l'aspetto dell'eguaglianza sostanziale

di cui all'art. 3, secondo comma, della Costituzione - contro la

limitazione del beneficio ai soli acquirenti di autoveicoli "adattati

negli organi di guida" e con ingiustificata trascuranza di tutte le

ipotesi di veicoli diversamente adattati per il trasporto di

handicappati (che non hanno conseguito o non possono conseguire -

magari per handicaps più gravi - la patente, ma hanno nondimeno

esigenze di trasporto mediante veicoli adattati).

Tuttavia la stessa censura, in quanto sollecita un intervento di

questa Corte diretto, attraverso la dichiarazione di illegittimità

della norma nella parte in cui non estende il beneficio anche alle

cessioni di veicoli riguardanti i portatori di handicap non titolari

di patente F, a determinare tale estensione, va ritenuta del pari

inammissibile. Ciò in quanto va lasciato al legislatore dare

all'istanza sociale, che esso stesso riconosce apprezzabile, una

risposta adeguata, dettando una disciplina articolata con riferimento

alle varie ipotesi di adattamento dei veicoli necessarie a seconda

dei tipi di handicap e alle possibili garanzie richieste per

assicurare che i veicoli adattati siano destinabili, o effettivamente

destinati, al trasporto degli handicappati.

In tal senso, comunque, va rivolta al legislatore stesso la più

viva raccomandazione affinché - ove non ritenga di adottare più

ampie e addirittura generalizzate misure di protezione degli

handicappati - sopperisca all'inadeguatezza posta a carico della

disciplina adottata nello specifico settore adempiendo al voto

espresso con l'approvazione dell'ordine del giorno sopra richiamato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale,

in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 32, primo

comma, della Costituzione, dell'art. 1, primo comma, della legge 9

aprile 1986, n. 97 (Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta

sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad

invalidi), sollevata dal Pretore di Bologna con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente e redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte