Sentenza n. 167/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/04/1993 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
della Regione Sicilia 1° febbraio 1991, n. 8 (Interventi per l'Ente
minerario siciliano per la ripresa produttiva del settore dei sali
alcalini), promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1992 dal Pretore
di Enna nel procedimento penale a carico di Tamburrini Domenico ed
altri, iscritta al n. 490 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie
speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione di Tamburrini Domenico ed altro e
di Sorci Carlo, nonché l'atto di intervento della Regione Sicilia;
Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Uditi l'avv. Michele Giorgianni per Tamburrini Domenico ed altro e
l'avv. Francesco Castaldi per la Regione Sicilia;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Enna, nel corso del procedimento penale a carico
di Tamburrini Domenico ed altri, imputati dei reati di cui all'art.
21 della legge n. 319 del 1976, per avere riversato nel fiume Morello
solidi sedimentabili, cloruri e solfati, senza autorizzazione ed in
misura macroscopicamente superiore ai valori massimi stabiliti dalla
tabella A all. alla citata legge n. 319 del 1976, con ordinanza del
14 marzo 1992 (R.O. n. 490 del 1992) ha sollevato, in riferimento
agli artt. 117 e 25 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge regionale della Sicilia del 1°
febbraio 1991, n. 8.
Ha osservato che detta legge, dopo avere, all'art. 2, primo comma,
autorizzato l'Assessorato Regionale per l'Industria a realizzare,
tramite gli uffici del genio civile competenti per territorio, ovvero
i consorzi per le aree di sviluppo industriale, le infrastrutture
occorrenti al funzionamento del settore dei sali alcalini relative
agli impianti idrici fognari e di smaltimento dei rifiuti, all'art. 3
sancisce, che per gli insediamenti produttivi di cui al citato art.
2, primo comma, in atto esistenti, nonché per gli impianti di
potabilizzazione realizzati con finanziamento regionale, il termine
di adeguamento previsto dall'art. 33 della legge regionale n. 27 del
1986 si intende prorogato sino all'attivazione delle opere di cui
allo stesso articolo e comunque sino al 31 dicembre 1992.
Il giudice remittente ritiene che tale disposizione non rientri
nelle competenze legislative riservate alle Regioni dall'art. 117
della Costituzione perché contrasta con l'art. 2 della legge n. 650
del 1979, che detta una disciplina uniforme per tutto il territorio
nazionale per l'adeguamento degli scarichi ai limiti tabellari
fissati dalla legge dello Stato, e fissa per l'attuazione dei
prescritti programmi il termine massimo del 1° settembre 1981. Esso,
peraltro, è stato già prorogato una prima volta dall'art. 33 della
legge regionale n. 27 del 1986. Inoltre, la legge regionale
interferirebbe in materia sanzionata penalmente e, quindi, riservata
allo Stato.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta
regionale della Sicilia, che ha concluso per la inammissibilità o la
infondatezza della questione.
Sotto il primo profilo, ha eccepito la manifesta irrilevanza della
questione perché nel giudizio a quo andrebbe comunque applicata la
disposizione impugnata, siccome più favorevole all'imputato.
Nel merito, ha rilevato che il legislatore regionale ha prorogato
il termine di adeguamento degli scarichi alla disciplina prevista
dalla legge n. 319 del 1976 in via eccezionale solo per il settore
dei sali alcalini, nell'intento di agevolare la soluzione della grave
crisi della loro produzione localizzata esclusivamente nel territorio
siciliano.
Non sussisterebbe violazione né dell'art. 117 della Costituzione,
poiché i limiti alla competenza legislativa della Regione Sicilia
non sono fissati da tale disposizione costituzionale, ma dal proprio
statuto (artt. 14 e 17), né dell'art. 25 della Costituzione, perché
le leggi regionali possono concorrere a precisare i presupposti di
applicazione di norme penali statali e ad attuare le stesse norme
(sent. n. 487 del 1989).
3. - Si sono costituiti Tamburrini Domenico, Gambazza Renato e
Sorci Carlo, imputati nel giudizio a quo.
A loro parere, la questione sollevata sarebbe irrilevante perché
il Pretore, avendo enunciato un giudizio di merito relativo alla non
applicabilità alla fattispecie sottoposta al suo esame dell'art. 4,
lett. e), della legge n. 319 del 1976, che escludeva la loro
responsabilità penale, avrebbe dovuto procedere alla fase di
decisione del processo. Ed, inoltre, perché gli imputati avrebbero
osservato un dettato normativo solo successivamente sospettato di
incostituzionalità.
Nel merito la questione sarebbe infondata in quanto la Regione
avrebbe legiferato nell'ambito della normativa di attuazione e non
avrebbe inciso sul precetto penale, muovendosi esclusivamente nel
quadro dei presupposti della fattispecie di reato, senza toccare
l'elemento materiale o quello psicologico del reato, né
l'antigiuridicità della condotta. Considerato in diritto La Corte è chiamata a verificare se l'art. 3 della legge della
Regione Sicilia 1° febbraio 1991, n. 8, il quale proroga il termine
già fissato dall'art. 2 della legge n. 650 del 1979 al 1° settembre
1981 e dall'art. 33 della legge regionale n. 27 del 1986 al 17 maggio
1988, sino all'attuazione delle opere ivi previste e comunque fino al
31 dicembre 1992, violi gli artt. 117 e 25 della Costituzione,
perché la disciplina apprestata riguarda materia che non rientra
nella competenza regionale ma è riservata alla competenza statale,
siccome penalmente sanzionata.
2. - Si esamina per prima l'eccezione di inammissibilità,
sollevata dalle difese delle parti private e della Regione.
Esse hanno osservato che la questione sollevata non è rilevante
perché il giudice remittente dovrebbe applicare la norma impugnata
in quanto più favorevole all'imputato, anche nel caso di
declaratoria di illegittimità costituzionale.
L'eccezione non è fondata.
Come più volte affermato da questa Corte (sentt. nn. 148 del
1983; 826 del 1988; 124 del 1990), le pronunce concernenti la
legittimità delle norme penali di favore o comunque più favorevoli
all'imputato possono influire sul conseguente esercizio della
funzione giurisdizionale. Invero, l'eventuale accoglimento
dell'impugnativa viene ad incidere sulle formule di proscioglimento o
quanto meno sul dispositivo della sentenza penale.
La pronuncia della Corte potrebbe riflettersi sullo schema
argomentativo della sentenza penale assolutoria modificandone la ratio decidendi. In tal caso ne risulterebbe alterato il fondamento
normativo. L'eventuale sentenza interpretativa di rigetto che la
Corte può emettere oltre le sentenze di accoglimento o di rigetto,
influirebbe certamente sugli esiti del giudizio penale. Il che può
avvenire nella specie in quanto la norma impugnata non è stata
finora oggetto di interpretazione da parte del giudice ordinario.
3. - Nel merito la questione non è fondata per quanto si dirà.
L'art. 13 della legge n. 319 del 1976, per gli scarichi da
insediamenti produttivi che recapitano in corsi di acqua o in
pubbliche fognature, ha prescritto opere dirette ad evitare
inquinamenti, da effettuarsi entro tre anni dalla sua entrata in
vigore (15 giugno 1976), sia a carico dei titolari degli insediamenti
che della Regione, dei Comuni o dei consorzi tra enti pubblici o tra
privati ed enti pubblici. Sono stati fissati anche dei termini
particolari: 31 dicembre 1981 per quelli che recapitano in corso di
acqua e 31 dicembre 1980 per quelli che recapitano in pubbliche
fognature.
Successivamente si è disposto (art. 2 della legge n. 650 del
1979) che i titolari di insediamenti produttivi esistenti alla data
di entrata in vigore della precedente legge n. 319 del 1976, che non
avessero provveduto ad adeguare gli scarichi ai limiti prescritti,
entro due mesi dall'entrata in vigore della citata norma, dovevano
presentare, un programma dettagliato di cui le Regioni erano
obbligate ad autorizzare l'attuazione entro tre mesi dalla
presentazione, dettando particolari prescrizioni in ordine all'inizio
dei lavori e del funzionamento dell'impianto di depurazione, nonché
allo smaltimento dei fanghi e al risparmio energetico.
L'attuazione dei detti programmi doveva avvenire entro il 1°
settembre 1981. Ma, siccome la loro esecuzione era collegata ad opere
che dovevano effettuare le Regioni, i Comuni o i consorzi, a seconda
delle situazioni locali (art. 4 e 13 della legge n. 319 del 1976),
detto termine non poteva che avere natura ordinatoria e, quindi,
poteva subire proroghe, come è avvenuto.
4. - La Regione Sicilia, la quale ha competenza esclusiva in
materia di lavori pubblici di interesse regionale e di acque
pubbliche nonché di igiene e sanità entro i limiti dei principi e
degli interessi generali cui si informa la legislazione statale (art.
14, lett. g ed i, e art. 17, lett. b ed i, dello Statuto), ha emanato
varie leggi. Per quello che interessa, ha previsto un piano generale
per la tutela dell'ambiente e una disciplina particolare degli
scarichi anche da insediamenti produttivi (artt. 5, 13, 14 e 15 della
legge regionale n. 39 del 1977 e relative modificazioni approvate con
la legge n. 78 del 1980).
E specificamente, con la legge n. 181 del 29 dicembre 1981, ha
disposto la proroga dei termini di cui agli artt. 2, 15 e 16 della
legge n. 650 del 1979, al 31 dicembre 1983, in attesa di provvedere
con una apposita legge regionale.
Detta legge non risulta essere stata impugnata.
5. - La stessa Regione ha apprestato una disciplina particolare
per alcune industrie di carattere esclusivamente locale, tra cui
quella dei sali di potassio.
Con l'art. 33 della legge n. 27 del 1986, gli scarichi delle acque
di eduzione delle dette industrie che non recapitano in pubbliche
fognature sono stati assoggettati alla stessa disciplina degli
scarichi provenienti da insediamenti produttivi e si è fissato, come
termine per il loro adeguamento, quello di due anni dall'entrata in
vigore della legge (17 maggio 1986).
Detto termine, con la successiva legge regionale n. 8 del 1991
(artt. 3), è stato prorogato fino all'attuazione delle opere che si
sono rese necessarie o, comunque, fino al 31 dicembre 1992.
È dovuta intervenire la Regione, tramite l'Ente minerario per la
ricerca, la coltivazione dei sali alcalini semplici, complessi ed
associati, ed in particolare si è demandato all'Assessore regionale
per l'industria, tramite gli uffici del genio civile competente per
territorio ovvero tramite i consorzi per le aree di sviluppo
industriale, la realizzazione delle infrastrutture relative agli
impianti idrici, fognari e di smaltimento dei rifiuti.
I suddetti interventi sono diretti ad incentivare la produzione e
a far superare la crisi in cui versano le dette industrie,
prettamente locali, ma di importanza nazionale.
6. - Va, infine, rilevato che erroneamente il giudice remittente
ha posto come parametro di riferimento l'art. 117 della Costituzione,
in quanto, trattandosi di Regione a statuto speciale, dovevano essere
indicate le norme dello Statuto speciale che si assumevano violate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione
Sicilia 1° febbraio 1991, n. 8 (Interventi per l'Ente minerario
siciliano per la ripresa produttiva del settore dei sali alcalini),
in riferimento agli artt. 117 e 25 della Costituzione, sollevata dal
Pretore di Enna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte