Sentenza n. 168/1972
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/11/1972 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.
636, 637, 642, secondo comma, 645 e 646 del codice di procedura penale
e degli artt. 102 e 109, secondo comma, del codice penale, promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 febbraio 1971 dal giudice di sorveglianza
del tribunale di Pisa nel procedimento per misure di sicurezza a carico
di Librera Gennaro, iscritta al n. 118 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5
maggio 1971;
2) ordinanze emesse il 24 maggio 1971 dal giudice di sorveglianza
del tribunale di Firenze nei procedimenti per misure di sicurezza a
carico di D'Alessandro Vincenzo e di Conti Luigi, iscritte ai nn. 431 e
432 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 16 del 19 gennaio 1972;
3) ordinanza emessa il 22 novembre 1971 dal giudice di sorveglianza
del tribunale di Firenze nel procedimento per misure di sicurezza a
carico di Carrabs Guido, iscritta al n. 467 del registro ordinanze
1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9
febbraio 1972;
4) ordinanza emessa il 31 gennaio 1972 dal giudice di sorveglianza
del tribunale di Torino nel procedimento per misure di sicurezza a
carico di Cadin Renzo, iscritta al n. 102 del registro ordinanze 1972
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 110 del 26
aprile 1972;
5) ordinanze emesse l'8 e il 20 marzo 1972 dal giudice di
sorveglianza del tribunale di Firenze nei procedimenti per misure di
sicurezza rispettivamente a carico di Pandi Giorgio e di Bruni
Giancarlo, iscritte ai nn. 138 e 154 del registro ordinanze 1972 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 24
maggio 1972 e n. 158 del 21 giugno 1972.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del'11 ottobre 1972 il Giudice relatore
Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 15 febbraio 1971 il giudice di sorveglianza
presso il tribunale di Pisa, nel corso del procedimento per la revoca
della misura di sicurezza a carico di Librera Gennaro, ha sollevato di
ufficio, in riferimento agli artt.3, primo comma, 13, primo e secondo
comma, 27, secondo comma, 102, primo comma, e 112 della Costituzione,
la questione di legittimità degli artt. 646 e 642, secondo comma, del
codice di procedura penale, nelle parti in cui rispettivamente
dispongono che l'efficacia del provvedimento del giudice di
sorveglianza resti sospesa in pendenza del termine stabilito per il
ricorso del pubblico ministero, nonché a seguito della proposizione e
sino alla definizione del ricorso medesimo. E ciò diversamente da
quanto preveduto per l'impugnazione dell'interessato, alla quale il
secondo comma dell'art. 642 non attribuisce, invece, un'analoga
efficacia, a meno che lo stesso p.m. consenta la sospensione della
esecuzione del provvedimento predetto.
Nell'ordinanza si assume che la rilevanza della questione è da
cogliere nel fatto che essa investe la legittimità di norme limitative
della efficacia esecutiva al provvedimento di revoca di misura
detentiva, contro il quale, sebbene non ancora pronunziato, è tuttavia
da presumere verrà proposta impugnazione dal p.m., nel caso la
decisione in esso contenuta risulti difforme dal parere negativo già
espresso dall'organo predetto.
Nel merito si premettono alcune considerazioni volte a dimostrare
l'analogia fra i provvedimenti di libertà provvisoria nei confronti di
imputati in attesa di giudizio (per i quali peraltro, la legge 5
novembre 1970, n. 824, ispirata a favor libertatis, ha negato l'effetto
sospensivo all'impugnazione del p.m., contro le ordinanze di
scarcerazione) e quelli concernenti la revoca di misure di sicurezza
detentiva, sotto l'aspetto comune della garanzia della libertà
personale. E ciò al fine di dimostrare che, al lume dei principi
costituzionali, non può ammettersi, nel procedimento per misure di
sicurezza, la preminenza della potestà del p.m., avente qualificazione
di parte processuale, su quella del giudice di sorveglianza, in ordine
all'efficacia di provvedimenti attinenti a restrizioni della libertà
della persona internata. Preminenza risultante così dall'art. 646
c.p.p., il quale stabilisce non avere effetto la pronunzia del giudice
circa la revoca della misura di sicurezza in pendenza del termine di
impugnazione del p.m., come dall'art. 642 che sospende l'esecuzione
della pronunzia suddetta, nel caso l'impugnazione venga proposta. Tali
norme sarebbero, quindi in contrasto col sistema processuale vigente,
in quanto escludono nel procedimento in questione l'attuazione del
principio, secondo cui la libertà personale può essere ristretta
soltanto con provvedimento del giudice, e non in conseguenza di un atto
di parte, quale è appunto il pubblico ministero.
In contrasto con la garanzia costituzionale della libertà della
persona e con elusione dei principi di cui agli artt. 3 e 27, comma
secondo, della Costituzione, si osserva, risulta inoltre diversamente
disciplinato in confronto dell'analogo mezzo esperibile dal p.m., il
ricorso della parte privata.
Con altre ordinanze come in epigrafe specificate, di identico
contenuto, emesse il 24 maggio 1971 nel corso di procedimenti promossi
dal p.m. per la dichiarazione di abitualità a delinquere e per la
conseguente applicazione di misure di sicurezza, il giudice di
sorveglianza presso il tribunale di Firenze ha denunziato di ufficio
l'illegittimità costituzionale delle seguenti norme:
a) dell'art. 636 c.p.p., concernente l'intervento nel procedimento
dell'interessato, nella parte in cui si limita a prescrivere che, prima
di provvedere, il giudice invita l'interessato stesso a fare le
dichiarazioni che ritiene opportune a sua difesa; non impone invece la
formale contestazione dei fatti per i quali si intende dichiararne la
delinquenza abituale o sottoporlo a misure di sicurezza; in riferimento
agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione;
b) dell'art. 637 c.p.p., nella parte in cui stabilisce che il
giudice di sorveglianza ha facoltà di disporre gli opportuni
accertamenti, senza prescriverne alcun limite di forma, di provenienza
e di contenuto, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo
comma, Cost.;
c) dell'art. 645 c.p.p. (in relazione anche all'art. 643), nella
parte in cui disciplina la dichiarazione di irreperibilità
dell'interessato ai fini delle comunicazioni di atti o provvedimenti,
in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, Cost.;
d) dell'art. 642, secondo comma, c.p.p., recante la disposizione
che il ricorso proposto dall'interessato non sospende l'esecuzione del
provvedimento del giudice di sorveglianza, a meno che il p.m. vi
consenta, in violazione dell'art. 24, secondo comma, nonché dell'art.
3, primo comma, Cost., e in relazione al diverso regime del ricorso del
p.m.;
e) dell'art. 109, secondo comma, c.p., nella parte in cui dispone
che la dichiarazione di delinquenza abituale può essere pronunziata in
ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena; in riferimento agli
artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.;
f) dell'art. 102 c.p., concernente l'abitualità nel delitto
presunta dalla legge, in riferimento all'art. 3, secondo comma, della
Costituzione.
Circa la non manifesta infondatezza di tali censure, oltre a
rilievi analoghi a quelli svolti nella precedente ordinanza, si
osserva, in sostanza, che lo speciale carattere del procedimento per
misure di sicurezza non esclude la possibilità della contestazione dei
fatti per i quali è promosso il procedimento in questione. E non
sembra possa eludersi l'obbligo della formale e dettagliata
contestazione, quando in particolare si proceda, dopo la pronunzia
della condanna, alla declaratoria di abituale delinquenza anche in
considerazione di motivi di eguaglianza, posto che l'ordinamento
riconosce al prevenuto, nel corso del giudizio ordinario di cognizione,
il diritto alla contestazione delle circostanze costituenti il
presupposto della declaratoria medesima, così come di ogni altro
elemento di accusa.
In particolare, si precisa, il diritto alla difesa non potrebbe
ritenersi soddisfatto dalla disposizione dell'art. 636, che si limita
a richiedere che il giudice inviti, senza garanzie e formalità,
l'interessato a fare dichiarazioni nel suo interesse.
Analoga carenza di requisiti e limiti legali inciderebbe anche
sulla costituzionalità sia della norma che autorizza genericamente il
giudice a compiere investigazioni (art. 637 c.p.p.), senza
l'osservanza dei criteri e delle modalità che sono invece imposte
nell'istruttoria penale, in situazioni e per finalità sostanzialmente
identiche, sia della disciplina della irreperibilità (art. 645),
diversa da quella preveduta dall'art. 170 dello stesso codice.
In merito alla denunzia di incostituzionalità dell'art. 109,
secondo comma, del codice penale, nella parte in cui si prevede che la
dichiarazione di abitualità a delinquere può essere pronunziata dal
giudice di sorveglianza in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della
pena, il giudice a quo pone in rilievo come il giudizio di
pericolosità criminale possa formularsi diversamente in dipendenza del
decorso del tempo.
Donde l'inattualità e la non adeguatezza di una pronunzia tardiva,
dalla quale dipenderebbe anche la restrizione della libertà personale
a seguito di misure di sicurezza, ed il vizio di incostituzionalità
della norma in oggetto, sia in riferimento al principio di eguaglianza,
nei confronti di situazioni nelle quali la dichiarazione di abitualità
nel delitto e le conseguenti misure intervengono tempestivamente, sia
in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, il quale
afferma che "le pene devono tendere alla rieducazione del condannato",
senza comunque costituire (alla stregua del secondo comma dell'art. 3
Cost.) ragione di emarginazione sociale o di limitazione del pieno
sviluppo della personalità.
Tali ultime considerazioni, secondo il giudice di sorveglianza
presso il tribunale di Firenze valgono anche ad escludere la
costituzionalità dell'art. 102 c.p., concernente la presunzione legale
di abitualità a delinquere.
Gli artt. 102 e 109 del codice penale sono stati, infine,
denunziati anche dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di
Torino, in riferimento, peraltro, al solo art. 3, primo comma, della
Costituzione.
In rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri
l'Avvocatura generale dello Stato si è costituita soltanto nei
procedimenti promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 431, 432 e 467
del 1971 e in merito alla costituzionalità degli artt. 636, 637, 642 e
645 del c.p.p., nonché degli artt. 102 e 109, secondo comma, del
codice penale, ha richiesto una decisione di non fondatezza.
Peraltro, ricordato che degli artt. 636 e 637 questa Corte, con
sentenza n. 53 del 1968, ha dichiarato la illegittimità costituzionale
nella parte in cui è disposto che i provvedimenti del giudice di
sorveglianza possano essere adottati senza l'osservanza del diritto di
difesa, ha precisato che, alla luce degli stessi principi, deve essere
interpretata altresì la disposizione dell'art. 636, oggetto di questo
giudizio, concernente l'invito all'interessato ad esporre quanto
ritenga opportuno a propria difesa. All'uopo, si aggiunge, l'invito in
questione deve essere formulato analogamente al decreto di citazione,
in modo cioè da adeguare il trattamento della persona da assoggettare
a misure di sicurezza alla normativa della contestazione dell'accusa
nel giudizio ordinario di cognizione, non senza garanzia per la difesa.
Ed agli stessi criteri garantitistici va altresì informata
l'interpretazione degli artt. 637 e 645 dello stesso codice,
uniformandosi così il procedimento per l'applicazione delle misure di
sicurezza alle regole più favorevoli del procedimento istruttorio e
della disciplina della irreperibilità dell'imputato.
Per quanto, invece, concerne l'art. 642 del c.p.p., la ragione
della infondatezza, precisa l'Avvocatura, dovrebbe rinvenirsi nel
carattere sostanzialmente amministrativo e nelle finalità di interesse
sociale cui sono volte le misure di sicurezza. Interesse che
giustificherebbe la diversa incidenza delle impugnative proposte dal
p.m. contro quei provvedimenti del giudice di sorveglianza, che possano
apparire lesivi della sicurezza sociale.
In merito alla dichiarazione di abitualità del reato, in ogni
tempo, anche dopo l'esecuzione della pena, l'Avvocatura rileva come la
norma dell'art. 109, secondo comma, del codice penale non contrasti con
gli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione, ma ne rispetti lo
spirito, in quanto diretta a disporre, per i delinquenti socialmente
pericolosi, un trattamento rieducativo differenziato da quello
preveduto per chi non versi in istato di pericolosità.
Né il principio di eguaglianza osta alla legittimità della
presunzione di abitualità nel reato, desunta da circostanze all'uopo
valutate dal legislatore. Considerato in diritto :
1. - Con ordinanze dei giudici di sorveglianza presso i tribunali
di Pisa, Firenze e Torino sono state sollevate questioni di
legittimità costituzionale concernenti profili, fra loro connessi,
della disciplina sostanziale e processuale delle misure di sicurezza.
Le cause possono essere, quindi, riunite e decise con unica sentenza.
2. - In alcune di tali ordinanze è prospettato il dubbio circa la
compatibilità coi principi di cui agli artt. 3, 13, 27, secondo comma,
102, primo comma, e 112 della Costituzione, dell'art. 642 del codice di
procedura penale, nella parte in cui è disposto che il ricorso
dell'interessato non sospende l'esecuzione del decreto del giudice di
sorveglianza, a meno che il pubblico ministero vi consenta, mentre ne
impone la sospensione a seguito della impugnazione del pubblico
ministero. Correlativamente è denunziata altresì
l'incostituzionalità dell'art. 646 dello stesso codice, in quanto
prevede che, nelle ipotesi di revoca delle misure di sicurezza, è
sospesa l'esecutorietà del provvedimento del giudice di sorveglianza,
in pendenza del termine stabilito per la proposizione del ricorso da
parte di quest'ultimo.
Nei termini accennati le questioni così sollevate, nel corso di
procedimenti pendenti davanti ai giudici di sorveglianza di Pisa e
Firenze, debbono dichiararsi inammissibili per palese difetto di
rilevanza.
Nelle ordinanze in esame, invero, si assume la pregiudizialità
necessaria, nel corso della fase di primo grado del procedimento per
l'applicazione di misure di sicurezza demandata al giudice di
sorveglianza, di questioni riguardanti l'efficacia di provvedimenti non
ancora pronunziati, in relazione all'eventuale contenuto dispositivo
degli stessi e alla loro supposta incidenza sull'interesse delle parti;
in relazione, cioè, a circostanze ed a requisiti futuri ed incerti e
comunque attinenti a fasi ulteriori del procedimento, condizionate a
specifiche statuizioni, presentemente soltanto ipotizzabili, dei
provvedimenti da emanarsi dai giudici che hanno sollevato dette
questioni.
Esse non rivestono, pertanto, i caratteri di pregiudizialità ed
incidentalità quali sono richiesti dall'art. 23, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e devono in conseguenza dichiararsi
inammissibili.
3. - Con le ordinanze iscritte ai nn. 431, 432 e 467 del registro
1971 ed ai nn. 138 e 154 del registro 1972, le disposizioni del codice
di procedura penale concernenti l'intervento della persona interessata
nel procedimento per misura di sicurezza (art. 636), le investigazioni
del giudice di sorveglianza (art. 637) e la disciplina delle
comunicazioni all'interessato irreperibile (art. 645) sono state
impugnate per violazione degli artt. 3, primo comma, e 24, secondo
comma, della Costituzione.
A sostegno dell'impugnativa si assume che nel procedimento per
l'applicazione di misure di sicurezza, diversamente dalla normativa
dettata dallo stesso c.p.p. per il processo ordinario, le ricordate
disposizioni degli artt. 636 e 637 disciplinerebbero rispettivamente
in modo non conforme alle garanzie della difesa la contestazione dei
fatti per i quali si procede e la ricerca delle prove, in ordine alle
quali non sono prescritti limiti di forma, di provenienza e di
contenuto dei singoli mezzi di investigazione. L'art. 645 non impone,
infine, che siano disposte dal giudice di sorveglianza nuove indagini,
in analogia con quanto è disposto, invece, dall'art. 170, per le fasi
del procedimento ordinario, ai fini della identificazione del luogo
idoneo alla notificazione all'interessato, quando questi risulti
irreperibile alle ricerche svolte da un ufficiale o agente di pubblica
sicurezza incaricato delle comunicazioni di atti o provvedimenti.
Tali questioni investono momenti fra loro complementari del
processo di sicurezza e si riassumono nella prospettazione comune della
garanzia della difesa dell'interessato nella cornice del principio di
eguaglianza.
4. - Questa Corte, per vero, con la sentenza n. 53 del 9 maggio
1968, ha già dichiarato, in riferimento all'art. 24 Cost., la
illegittimità degli artt. 636 e 637 c.p.p., nella parte in cui
comportano che i provvedimenti del giudice di sorveglianza siano
adottati senza la tutela del diritto di difesa, sul presupposto che la
dimensione di tale diritto nel procedimento in esame va considerata in
relazione all'interesse che ne è oggetto, vale a dire quello supremo
della libertà personale. Ed ha espressamente chiarito in motivazione
che, secondo lo spirito della norma costituzionale, si deve ritenere
necessaria la conoscenza delle investigazioni e degli accertamenti
compiuti dal giudice e dei loro risultati relativamente all'intero
corso del procedimento e mediante l'assistenza tecnica di un difensore,
da rendersi, oltretutto, obbligatoria e non facoltativa. Ha concluso,
poi, che a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale
dei ricordati artt. 636 e 637 c.p.p., l'esercizio della difesa, in
attesa di un intervento del legislatore, potrà svolgersi sulla base
delle norme stabilite per la difesa nell'istruzione, secondo le
estensioni operate dalla giurisprudenza di questa Corte.
Secondo la ratio della precedente decisione, quindi, devono oggi
ritenersi operanti nel procedimento in esame, per logica necessaria
estensione, le parallele disposizioni dettate per il processo
ordinario, nei limiti in cui le disposizioni stesse risultino, con
prudente interpretazione, compatibili con la peculiare struttura, con
l'oggetto e con le finalità dello speciale giudizio per l'applicazione
delle misure di sicurezza.
Limiti derivanti anzitutto dalla posizione che l'interessato
assume, non quale imputato di fatti penalmente perseguibili, in
riferimento ai quali ne va accertata e valutata la responsabilità, ma,
di regola, in quanto sottoposto a misure di sicurezza per effetto, in
genere, di un provvedimento che ne abbia accertato la responsabilità
penale o comunque una personalità suscettibile di creare situazioni di
pericolo.
Ed in relazione, appunto, all'oggetto del procedimento per
l'applicazione delle misure di sicurezza, concernente esclusivamente la
valutazione, in senso sintomatologico criminale, della condotta del
soggetto, quale può essere rivelata, oltre che dai fatti già
accertati nella precedente sentenza del giudice penale, da altre
circostanze rilevanti ai fini del giudizio circa la personalità
sociale del soggetto, il diritto di difesa deve potersi estrinsecare
nell'ambito del principio del contraddittorio, in correlazione con i
poteri attribuiti al pubblico ministero.
Dal che discende, ovviamente, che gli artt. 636 e 637, nel
contenuto normativo risultante dalla precedente pronunzia di questa
Corte, resistono alle attuali censure.
Per vero tali disposizioni, conformemente ai precetti degli artt.
3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, comportano
ormai che l'interessato debba essere tempestivamente edotto sui fatti
in merito ai quali è chiamato a fare dichiarazioni e sui quali il
giudice intende dirigere o ha diretto le investigazioni e gli
accertamenti, perché in ordine ad essi ed ai relativi risultati sia
posto in grado di svolgere le proprie difese.
E va in proposito riaffermato che al soggetto passivo del
procedimento per l'applicazione di misure di sicurezza deve essere
assicurato l'esercizio della difesa, sia personalmente sia per mezzo
del difensore, con facoltà di esserne assistito in tutti gli atti nei
quali ne è ammesso l'intervento dalle disposizioni vigenti.
5. - Il rispetto dei principi esposti conduce, per contro, a
confortare l'ulteriore esigenza che le comunicazioni degli atti e dei
provvedimenti, indicate nell'art. 645 c.p.p., siano volte ad una reale
conoscenza dell'interessato o quanto meno alla conoscenza legale di
esse, con le modalità previste a garanzia della difesa.
Ed al riguardo non può non porsi in rilievo l'insufficienza della
disciplina contenuta nell'art. 645 sopra richiamato, nella parte in cui
affida alla discrezionalità del giudice di sorveglianza (anziché
fargliene obbligo) di emanare l'ordine che siano eseguite nuove
ricerche dell'interessato, destinatario delle comunicazioni suddette,
dopo quelle infruttuosamente svolte dagli organi incaricati delle
notificazioni.
E parimenti va accolta la ulteriore censura di incostituzionalità
mossa dai giudici del merito, in riferimento all'ultima parte di detto
articolo, nel quale è contenuta la disposizione che, nel caso di
dichiarata irreperibilità dell'interessato "la mancanza della
comunicazione non impedisce l'emissione dei provvedimenti del giudice e
non ne sospende l'esecuzione".
La norma denunziata risulta cioè in contrasto con la Costituzione
(artt. 3 e 24) in quanto consente che sia pretermesso il deposito degli
atti in cancelleria ed il contestuale avviso al difensore,
eventualmente nominato dall'ufficio, previa le nuove ricerche
dell'interessato: il tutto secondo le modalità indicate dall'art. 170,
secondo comma, del codice di procedura penale, con norma di carattere
generale, alla quale non v'è motivo per derogare nel procedimento in
oggetto.
6. - Con le stesse ordinanze dei giudici di sorveglianza presso i
tribunali di Firenze e di Torino è sollevata la questione circa la
rispondenza agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione
dell'art. 102 c.p., concernente l'abitualità nel delitto presunta
dalla legge.
Sotto il profilo della compatibilità sia con il principio di
uguaglianza e delle sue implicazioni di ordine sociale (contraria ad
ogni forma di emarginazione legale) sia con quello della funzione
rieducativa della pena, si pone in dubbio la costituzionalità della
norma, la quale esclude che il giudice proceda al concreto accertamento
della pericolosità sociale di chi ope legis deve essere considerato
dedito abitualmente al delitto. Situazione che la legge prevede
allorché risulti che il soggetto, già condannato alla reclusione in
misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non
colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non
contestualmente, riporti altra condanna per un delitto, parimenti non
colposo, della stessa indole, e commesso nei dieci anni (computati nei
modi stabiliti nel secondo comma) successivi all'ultimo dei precedenti
delitti.
La questione non ha fondamento.
La presunzione di pericolosità esprime, invero, le valutazioni,
desunte da comune esperienza, secondo indicazioni socio-criminologiche
discrezionalmente apprezzate dal legislatore, le quali alla
reiterazione di fatti criminosi, già accertati a seguito di giudizi
penali, danno significato di probabilità o temibilità di un ulteriore
futuro comportamento criminoso (sent. 19/1966 e 68/1967). E ciò anche
al fine dell'applicazione, con provvedimento del giudice, di misure di
sicurezza, le quali (cit. sent. 68/1967) ex se tendono ad un risultato
che eguaglia quella rieducazione cui deve mirare la pena. Con che resta
anche superata la censura basata sul disposto dell'art. 27, terzo
comma, della Costituzione.
Deve altresì escludersi che l'art. 102 violi il principio di
eguaglianza.
Non può, infatti, ritenersi derivi, ai sensi di detto articolo,
disparità di trattamento nei confronti di soggetti che, per i
precedenti penali, in relazione al tempo, nonché alla gravità ed
indole dei delitti commessi, siano passibili di qualificazione penale
soggettiva ipso iure (e non a seguito di valutazioni rimesse, caso per
caso, al giudice), rispetto ad ipotesi che per la loro minore
rilevanza, desumibile dai criteri indicati dall'art. 103 c.p., il
legislatore ha ravvisato non suscettibili di generalizzata
significazione a fini di prevenzione criminale.
7. - Non ha, da ultimo, fondamento, alla stregua dei principi
costituzionali testé esaminati, l'ulteriore questione sollevata dalle
ordinanze predette circa la legittimità dell'art. 109, secondo comma,
c.p., nella parte in cui si stabilisce che la dichiarazione di
delinquenza abituale, a carico del soggetto che versi nelle condizioni
prevedute dalle precedenti disposizioni degli artt. 102 e 103, può
essere pronunziata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena (e
ovviamente non avendo a ciò provveduto il giudice della cognizione)
sulla base della condotta già considerata nella sentenza di condanna,
senza che possa tenersi conto della condotta successiva del soggetto. E
ciò anche quando tale condotta possa far ritenere verificato il
ravvedimento di lui e la cessazione della condizione di pericolosità
sociale.
Ad escludere la violazione del principio di uguaglianza, ai sensi
del primo e del secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, valga il
considerare che, al contrario, la norma impugnata è informata al
rispetto della parità di trattamento. Detta norma, invero, col
riferire l'accertamento della qualità di delinquente abituale allo
stato di fatto e di diritto esistente al momento della pronunzia della
condanna, ha inteso espressamente sottrarre il trattamento del
condannato, ove questo accertamento non sia intervenuto, a successive
evenienze, a ritardi oppur anche a disfunzioni dell'apparato
giudiziario, escludendo che da questi eventi possa trarsi vantaggio,
non altrimenti giustificato che da un fortuito decorso del tempo.
Né da siffatta situazione può ritenersi possa derivare
pregiudizio nei confronti di chi, nel tempo intercorso dopo la
condanna, ha dato prova di ravvedimento e di reinserimento nell'ordine
sociale, in quanto venga assoggettato tardivamente a restrizioni della
libertà personale anche con l'imposizione di misure di sicurezza,
giacché non mancano nell'ordinamento opportuni temperamenti al rigore
delle sopra ricordate disposizioni.
Il che, a prescindere da ogni altra considerazione, vale parimenti
ad escludere che, in riferimento ai principi dell'art. 27, terzo comma,
Cost., abbiano fondamento le censure formulate, nelle ordinanze di
rimessione, alla disposizione in esame, sotto il riflesso che le misure
di sicurezza risulterebbero inutili o addirittura dannose.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 642 e 646 del codice di procedura penale,
sollevate in riferimento agli artt. 3, 13, 27, secondo comma, 102 e 112
della Costituzione, con le ordinanze n. 118 del 1971 del giudice di
sorveglianza presso il tribunale di Pisa; e nn. 431, 432 e 467 del
1971, 138 e 154 del 1972 del giudice di sorveglianza presso il
tribunale di Firenze;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 645 del
codice di procedura penale, nella parte in cui, nel caso di mancata
notifica all'interessato di alcuno degli atti o dei provvedimenti che
la legge prevede siano a lui comunicati, stabilisce la facoltà dei
giudici di sorveglianza e non l'obbligo di ordinare nuove ricerche,
prima di dichiararne la irreperibilità e di disporre il deposito degli
atti o provvedimenti in cancelleria con contestuale avviso del deposito
stesso al difensore dell'interessato, di fiducia o da nominarsi
dall'ufficio;
3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 636 e 637 del
codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3,
primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze
nn. 431, 432 e 467 del 1971, 138 e 154 del 1972 del giudice di
sorveglianza presso il tribunale di Firenze;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 102, 109, secondo comma, del codice penale, sollevate, in
riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma,
della Costituzione, con le ordinanze nn.431, 432 e 467 del 1971, 138 e
154 del 1972 del giudice di sorveglianza presso il tribunale di
Firenze, nonché n. 102 del 1972 del giudice di sorveglianza presso il
tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte