Sentenza n. 168/1973
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/11/1973 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 46r.d. 148/1931
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, ultimo
comma, Regolamento all. A, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (contenente
disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie,
tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione),
promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1970 dal tribunale di
Ravenna nel procedimento civile vertente tra Gardelli Novello e la
società S.I.T.A., iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21
aprile 1971.
Visto l'atto di Costituzione della società S.I.T.A.;
udito nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1973 il Giudice relatore
Nicola Reale;
udito l'avv. Francesco Sepe Quarta, per la società S.I.T.A.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
A seguito della sentenza del giudice istruttore del tribunale di
Ravenna, che dichiarava non doversi procedere contro Gardelli Novello,
fattorino della S.p.a. S.I.T.A., in ordine ad un reato di
appropriazione indebita per insufficienza di prove, il Consiglio di
disciplina, già investito (ai sensi dell'art. 53, penultimo comma,
Regolamento all. A del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148) del ricorso
proposto dal Gardelli medesimo avverso il provvedimento di sospensione
cautelare e di destituzione adottato nei suoi confronti dal direttore
regionale della S.I.T.A., deliberava di annullare l'impugnato
provvedimento disciplinare di destituzione. Successivamente, peraltro,
la direzione generale della S.I.T.A., avvalendosi della facoltà di cui
all'articolo 27, lett. e, del citato Regolamento, disponeva l'esonero
definitivo dal servizio dell'agente.
Il Gardelli - il quale, per la durata della sospensione dal
servizio aveva percepito (ai sensi dell'art. 46, quinto comma,
Regolamento citato) soltanto un assegno alimentare corrispondente alla
metà dello stipendio - instaurava successivamente un procedimento
civile nei confronti della S.I.T.A., per sentirla condannare al
pagamento della parte di emolumenti non riscossi.
A seguito delle contestazioni della società convenuta, la quale
invocava l'applicabilità nella fattispecie dell'ultimo comma del
citato art. 46, che esclude dal diritto alla richiesta reintegrazione
patrimoniale l'agente sospeso in via preventiva e poi assolto in sede
penale con formula dubitativa, l'attore eccepiva l'illegittimità
costituzionale della suddetta disposizione, in riferimento agli artt. 3
e 36 della Costituzione.
Nel ritenere pregiudiziale e non manifestamente infondata la
questione, il tribunale di Ravenna, con ordinanza 18 novembre 1970,
riteneva che la norma denunciata fosse in contrasto con gli artt. 3 e
27 della Costituzione.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri. Si è costituita, invece, la
S.p.a. S.I.T.A. con deduzioni depositate il 12 marzo 1971, nelle quali
si contesta la sussistenza dell'asserito contrasto e si richiede una
declaratoria d'infondatezza della questione. Considerato in diritto :
1. - L'art. 46 del Regolamento all. A, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148
(contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle
ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di
concessione), disciplina, nella parte impugnata, la sospensione in via
preventiva dal soldo e dal servizio degli agenti ferrotranviari
sottoposti a procedimento penale per uno dei reati che danno luogo alla
destituzione o che si trovino in stato di arresto ovvero siano
implicati in fatti che possono dare luogo alla retrocessione o alla
destituzione; alla famiglia dell'agente sospeso spetta un assegno
alimentare pari alla metà dello stipendio o della paga per la durata
della sospensione; l'agente ha, peraltro, "diritto all'indennizzo di
quanto ha perduto per effetto della sospensione, sempreché sia assolto
per non aver commesso il fatto, per inesistenza di reato o perché il
fatto non costituisce reato".
Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Ravenna
prospetta alla Corte la questione se l'art. 46, ultimo comma, del
Regolamento citato, nella parte in cui nega all'agente sospeso in via
cautelare il diritto all'indennizzo di quanto non percepito per la
durata della sospensione, qualora egli sia stato prosciolto in sede
penale per insufficienza di prove, contrasti con il principio di
eguaglianza (art. 3 Cost.) sotto il duplice profilo della disparità di
trattamento:
a) per gli agenti ferrotranviari che sono stati sospesi
cautelarmente e che in sede di procedimento penale risultino prosciolti
dalle imputazioni loro a scritte con formula dubitativa rispetto ai
prosciolti con formula piena, quando la sospensione preventiva sia poi
caducata in sede disciplinare;
b) nonché tra gli agenti ferrotranviari e i pubblici impiegati,
per i quali gli artt. 96 e 97 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, non
prevedono, per il caso di proscioglimento con formula dubitativa,
l'automatico mantenimento della misura cautelare e non escludono il
diritto a percepire l'integrale trattamento retributivo spettante per
la durata della sospensione.
Il tribunale dubita, altresì, che la norma impugnata sia in
contrasto con il principio della presunzione di non colpevolezza (art.
27, secondo comma, Cost.), sull'assunto che le conseguenze
eventualmente pregiudizievoli per il prosciolto per insufficienza di
prove costituiscano sanzione a suo carico.
La questione è fondata in riferimento al principio d'eguaglianza
sancito dall'art. 3 della Costituzione senza che occorra scendere
all'esame della censura relativa all'art. 27, secondo comma, della
Costituzione.
2. - Questa Corte ha già sottolineato, sia pure ad altri fini, la
particolare struttura e la speciale disciplina del rapporto di lavoro
dei ferrotranvieri, il quale - se pure inquadrato nell'ambito del
diritto privato - appare giustificatamente differenziato da quello
degli altri lavoratori, attese le esigenze di pubblico interesse
soddisfatte dai servizi ferrotranviari (sentenze n. 39 del 1969; n. 130
del 1970; n. 140 del 1971; n. 57 del 1972). In effetti il legislatore,
se ha modellato, sotto taluni profili, la disciplina del rapporto di
lavoro dipendente dei ferrotranvieri su quella dettata per il contratto
di lavoro subordinato, sotto altri ha dato maggiore risalto
all'interesse pubblicistico del servizio di trasporto in concessione.
Nella considerazione del regime del c.d. equo trattamento, la
giurisprudenza e la dottrina hanno, in particolare, rilevato -
pressoché unanimemente - gli elementi informati a criteri posti a base
dell'ordinamento del pubblico impiego.
In siffatta prospettiva è ricondotta al sistema del pubblico
impiego l'intera materia disciplinare. Il titolo sesto del Regolamento
in esame prevede, infatti, una gamma di sanzioni che vanno dalla
censura alla destituzione, nonché un particolare procedimento che
consente, oltretutto, la salvaguardia del diritto alla difesa dei
lavoratori. Elemento caratteristico del procedimento per sanzionare
alcune delle più gravi infrazioni è l'istituzione di un apposito
organo, il Consiglio di disciplina, le cui decisioni adottate in sede
deliberante sono impugnabili davanti al giudice amministrativo.
3. - Correlata al settore disciplinare del pubblico impiego è
anche la struttura dell'istituto della sospensione preventiva o
cautelare (art. 46 del Regolamento citato). Con essa si mira a
garantire la sicurezza ed il prestigio del servizio e del
concessionario con l'immediata esenzione dal lavoro dell'agente,
accusato o sospettato di atti di particolare gravità comportanti la
retrocessione o la destituzione.
In quanto trattasi di misura cautelare ed interinale è implicito
nel concetto di sospensione a tempo indeterminato, destinata a durare
fin quando durino il procedimento disciplinare e l'eventuale
procedimento penale, il carattere della provvisorietà e della
rivedibilità, nel senso che solo al termine e secondo l'esito dei
detti procedimenti si potrà stabilire se la sospensione preventiva
applicata resti giustificata e debba sfociare nella destituzione o
nella retrocessione, ovvero debba venire caducata a tutti gli effetti.
Ne consegue che, nei casi in cui si dichiari, in sede di
procedimento penale, che il fatto non sussiste o che non costituisce
reato o che l'agente non lo ha commesso, questi ha diritto alla
reintegrazione di quanto ha perduto per effetto della sospensione
cautelare. In materia di sospensione del lavoro, si ritiene, infatti,
in linea di principio generale, che quando la mancata prestazione
dipenda dall'iniziativa del datore di lavoro grava su quest'ultimo
soggetto l'alea conseguente all'accertamento della ragione che ha
giustificato la sospensione.
È noto, peraltro, che, nel settore del pubblico impiego - a meno
che in sede penale non s'abbia la decisione pienamente assolutoria sul
fatto è sempre dato all'Amministrazione pubblica, per l'autonomia tra
procedimento penale e procedimento disciplinare, di attribuire
responsabilità al dipendente che abbia commesso fatti che, se
penalmente irrilevanti, pur tuttavia siano censurabili sotto il profilo
disciplinare.
4. - La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento che abbia
un diverso contenuto ed, in particolare, quella per insufficienza di
prove, non preclude l'accertamento da parte della pubblica
Amministrazione di eventuali responsabilità del dipendente, essendo
soltanto preclusa, in sede disciplinare, la valutazione di quei fatti
che il giudice penale abbia esclusi o ritenuti sicuramente non
dimostrati. Se, pertanto, la pubblica Amministrazione, in conseguenza
di detto tipo di pronunzia (riferibile, in realtà, ad una vasta gamma
di ipotesi, alcune delle quali non importano necessariamente la
certezza o il dubbio fondato che l'agente sia venuto meno ai doveri
inerenti alla sua posizione), promuove o prosegue - entro termini
perentori - il procedimento disciplinare, la misura cautelare permane
legittimamente, continuandone la funzione in riferimento all'eventuale
sanzione disciplinare cui essa è preordinata in via interinale.
Diversamente, la sospensione cessa e l'impiegato ha diritto alla
reintegrazione patrimoniale di quanto non ha percepito per la durata
della sospensione medesima. In tali sensi dispongono gli artt. 96 e 97
del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo Statuto degli
impiegati civili dello Stato richiamati dall'ordinanza. Di contenuto
non testualmente identico, ma nelle linee generali analogo, sono gli
articoli 141, 144, 146, 147, 148 e 150 della legge 26 marzo 1958, n.
425, concernente lo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello
Stato.
5. - Or non è dubbio che il procedimento disciplinare proprio del
rapporto dei ferrotranvieri, nel cui contesto si pone la sospensione
cautelare, sia informato a criteri identici, tanto da esserne tutelata
la legittimità mediante ricorso al giudice amministrativo. Ma è
indubbiamente anomala e in contrasto con l'art. 3 Cost. la norma
denunziata per la disparità di trattamento che irrazionalmente crea
tra gli agenti suddetti ed i pubblici impiegati (tra i quali deve
annoverarsi anche il personale delle Ferrovie dello Stato) sospesi
cautelarmente e prosciolti in sede di procedimento penale dalle
imputazioni loro ascritte per insufficienza di prove.
L'art. 46, ultimo comma, Regolamento all. A del r.d. n. 148 del
1931 nega, infatti, al ferrotranviere sospeso in via preventiva e
prosciolto in sede penale con formula dubitativa il diritto a percepire
gli emolumenti non riscossi per la durata della sospensione a
prescindere da ogni ulteriore esame in sede disciplinare, dei fatti
addebitatigli ed anche quando il procedimento disciplinare si sia
concluso, come nella fattispecie dedotta avanti al giudice a quo, con
il proscioglimento pieno dell'agente.
6. - Né vale obbiettare - come si fa dalla S.I.T.A. - che la
speciale disciplina del rapporto di lavoro di cui si discute consente,
tra le cause di estinzione del rapporto, l'esonero definitivo dal
servizio dell'agente prosciolto in sede penale con formula dubitativa
da talune imputazioni e non giudicato meritevole della fiducia
necessaria per essere conservato in servizio (art. 27, lett. e,
Regolamento citato).
Il procedimento di esonero, invero (titolo V del Regolamento), è
previsto e strutturato non come una sanzione disciplinare, conseguente
all'accertamento in sede del relativo procedimento disciplinare (titolo
VI del Regolamento) di una responsabilità dell'agente, bensì come
risoluzione del rapporto, ovviamente con effetto ex nunc, nei casi e
con le modalità tassativamente indicati dal legislatore.
Non può, quindi, contestarsi che, a favore dell'agente
ingiustificatamente sospeso permanga il diritto a percepire quanto non
corrisposto per effetto della sospensione, cui sia seguita la di lui
reintegrazione nella posizione contrattuale di lavoro, anche se dopo
tale reintegrazione sia intervenuto un provvedimento di esonero.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, ultimo
comma, del Regolamento all. A, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (contenente
disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie,
tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nella
parte in cui esclude in ogni caso dal diritto all'"indennizzo" in esso
previsto l'agente sospeso in via preventiva e successivamente assolto
in sede di procedimento penale per insufficienza di prove.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte