Corte costituzionale

Ordinanza n. 168/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/12/1980 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 121

del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 5 della

legge 5 maggio 1976, n. 313 (nuove norme sugli autoveicoli

industriali), promossi con le ordinanze emesse dai pretori di Piacenza,

il 12 febbraio (n. 8 ordinanze), il 29 marzo e l'11 aprile 1979; Cento,

il 17 gennaio 1979; Finale Ligure, il 5 aprile 1979; Grumello del

Monte, il 10 aprile 1979 (n. 2 ordinanze); Trento, l'11 maggio 1979;

Arezzo, il 28 maggio 1979; Grumello del Monte, il 14 aprile 1979;

Empoli, il 26 giugno 1979; Rho, il 10 maggio 1979 (n. 2 ordinanze);

Pisa, il 16 luglio 1979; Monfalcone, il 7 giugno 1979 (n. 3

ordinanze); Feltre, il 26 luglio 1979; Codogno, il 1 giugno 1979;

Portogruaro, il 26 giugno 1979; dal Tribunale di Arezzo, il 23 aprile

1979; dai pretori di Olbia, l'8 giugno 1979 (n. 3 ordinanze);

Palmanova, il 17 maggio 1979; Grumello del Monte, il 5 giugno 1979 (n.

2 ordinanze); Susa, il 24 novembre 1978; Codigoro, il 4 maggio 1979;

Macerata, il 27 settembre 1979; Ivrea, il 27 settembre 1979;

Monfalcone, il 28 giugno 1979 (n. 3 ordinanze); Grumello del Monte, il

31 luglio (n. 4 ordinanze) e il 6 giugno 1979 (n. 2 ordinanze); Empoli,

il 9 ottobre 1979; Codigoro, il 4 maggio 1979; Camposampiero, il 16

ottobre 1979; Pisa, il 15 ottobre 1979; Catania, il 19 ottobre 1979;

Cascina, il 5 ottobre 1979; Vigevano, il 6 novembre 1979; Codogno, il 6

novembre 1979; Avigliana, il 5 gennaio 1979 e il 5 novembre 1979 (n. 3

ordinanze); Grumello del Monte, il 3 ottobre 1979 (n. 8 ordinanze);

Salò, il 2 febbraio 1979; Roma, il 29 settembre 1979 (n. 2 ordinanze);

Cles, il 23 novembre 1979 (n. 5 ordinanze); Civitavecchia, il 27

novembre 1979; Cammarata, il 18 e l'11 ottobre 1979; Venafro, il 26

novembre 1979; Lercara Friddi, il 5 ottobre 1979; Milano, il 20

novembre 1979; dal Tribunale di Treviso, il 2 novembre 1979; dai

pretori di Lanciano, il 13 novembre 1979 (n. 2 ordinanze); Codroipo, il

12 dicembre 1979; Taranto, il 27 novembre 1979; Gubbio, il 7 dicembre

1979; Grosseto, il 25 giugno 1979; Cremona, il 21 febbraio 1979 e il 7

febbraio 1979 (n. 2 ordinanze); San Severo, il 6 dicembre 1979;

Cammarata, l'8 novembre 1979; Tolmezzo, il 15 gennaio 1980; Bressanone,

il 23 novembre e il 21 dicembre 1979; Gradisca d'Isonzo, il 17 dicembre

1979; Maddaloni, il 24 gennaio 1980 (n. 5 ordinanze); Arona, il 23

gennaio 1980; Catania, il 19 febbraio 1980; dal Tribunale di Treviso,

il 22 febbraio 1980; dal pretore di Empoli, il 29 gennaio 1980; dal

pretore di Cervignano del Friuli, il 26 gennaio 1980 (n. 10

ordinanze); dal Tribunale di Pisa, il 6 febbraio 1980; dal Tribunale di

Sassari, il 25 febbraio 1980; dal pretore di Palma di Montechiaro, il

23 gennaio 1980; dal pretore di Pistoia, il 2 aprile 1980; dal pretore

di Caserta il 20 maggio 1980; dal Tribunale di Napoli, l'11 febbraio

1980; dal pretore di Voltri il 14 dicembre 1979 (n. 31 ordinanze); dal

Tribunale di Potenza, il 19 maggio 1980; dal pretore di Iglesias, il 17

aprile 1980 e dal Tribunale di Potenza, il 14 luglio 1980, iscritte

rispettivamente ai nn. da 546 a 555, 567, da 586 a 589, 618, 646, 659,

668, 669, da 681 a 686, 697, 702, 761, 762, 763, 773, 784, 785, 787,

796, 814, 820, 830, 831, 832, da 853 a 859, 889, 902, 909, 936, 938,

955, da 967 a 971, da 1003 a 1010, 1017, 1026 e 1027 del registro

ordinanze 1979, ed ai numeri da 6 a 10, da 19 a 23, 46, 49, 59, 60, 66,

71, 78, 86, 116, 117, 118, 131, 142, 163, 188, 189, 201, da 211 a 215,

223, 230, 232, 233, 257, da 547 a 556, 581, 589, 590, 603, da 610 a

642, 663, 684 e 705 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 258, 284, 291, 310, 325, 332,

338, 345 e 353 dell'anno 1979 e nn. 8, 15, 22, 36, 43, 50, 57, 64, 71,

78, 85, 92, 98, 112 e 277 dell'anno 1980;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Considerato che tutte le ordinanze indicate in epigrafe propongono

le medesime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121,

terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della

circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel

testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella

parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800 mila e con 15 giorni di

arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta

quintali il peso complessivo consentito, in relazione agli articoli 3,

24, 27, primo e terzo comma, 101 e 102 Cost., già dichiarate non

fondate da questa Corte con sentenza n. 50 del 1980;

che tali questioni, fondate sui medesimi argomenti già esaminati e

disattesi, vanno dichiarate manifestamente infondate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme

concernenti la disciplina stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno

1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio

1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800 mila

e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi

di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, in relazione

agli artt. 3, 24, 27, primo e terzo comma, 101 e 102 Cost., sollevate

dai Tribunali di Arezzo, Treviso, Pisa, Sassari, Napoli e Potenza e dai

Pretori di Piacenza, Cento, Finale Ligure, Grumello del Monte, Trento,

Arezzo, Empoli, Rho, Pisa, Monfalcone, Feltre, Codogno, Portogruaro,

Olbia, Palmanova, Susa, Codigoro, Macerata, Ivrea, Camposampiero,

Catania, Vigevano, Avigliana, Salò, Roma, Cles, Civitavecchia,

Cammarata, Venafro, Lercara Friddi, Milano, Treviso, Lanciano,

Codroipo, Taranto, Gubbio, Grosseto, Cremona, San Severo, Tolmezzo,

Bressanone, Gradisca d'Isonzo, Maddaloni, Arona, Cervignano del Friuli,

Palma di Montechiaro, Pistoia, Caserta, Voltri e Iglesias, con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte