Sentenza n. 168/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1982 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 57Codice penale
- art. 1legge 47/1948
- art. 9legge 47/1948
- art. 13legge 47/1948
- art. 12legge 47/1948
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt 1, 9, 12 e 13
della legge 8 febbraio 1948 n. 47 (disposizioni sulla stampa) e
dell'art. 57 cod. pen. (responsabilità per reati commessi col mezzo
della stampa) promossi con le ordinanze emesse dal Tribunale di Roma in
data 29 ottobre 1980, 9 maggio (due ordinanze), 27 maggio, 28 aprile, 3
giugno, 8 luglio, 17 giugno (due ordinanze), 4 luglio e 24 giugno 1981,
dalla Corte d'appello di Roma in data 6 luglio 1981 e dal Tribunale di
Roma il 3 novembre e il 20 ottobre 1981, iscritte ai nn. 32, 558, 559,
560, 561, 606, 641, 642, 643, 644, 669, 743, 826 e 827 registro
ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 7 e 325 del 1981 e nn. 12, 26, 68 e 82 del 1982.
Visti gli atti di costituzione di Zanetti Livio e Fabiani Roberto e
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 1 giugno 1982 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
uditi gli avvocati Claudio Emeri e Adolfo Gatti per Zanetti Livio e
Fabiani Roberto e l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con decreto di citazione del 27 aprile 1979 vennero tratti a
giudizio direttissimo avanti il Tribunale di Roma per l'udienza del 7
luglio 1979, sotto l'imputazione di diffamazione aggravata a mezzo
stampa, Zanetti Livio e Fabiani Roberto, l'uno direttore del
settimanale "L'Espresso" e l'altro quale autore di articolo apparso nel
numero del 6 marzo 1977 del settimanale.
Su eccezione della difesa degli imputati, resistita da parti civili
e pubblico ministero, l'adito Tribunale, con ordinanza emessa il 29
ottobre 1980, comunicata il 1 e notificata il 22 del successivo mese di
dicembre, pubblicata nella G. U. n. 7 dell'11 marzo 1981 e iscritta al
n. 32 R.O. 1981, ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata,
in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47
e 57 cod. pen., per essere ingiustificata la diversa disciplina
prevista per i reati commessi a mezzo della stampa rispetto a quelli
commessi con il mezzo della pubblicità costituita dalle trasmissioni
radiotelevisive. Diversità espressa - ha precisato il giudice a quo -
dalla minore asprezza delle pene comminate per gli imputati di reati
commessi per mezzo delle trasmissioni radiotelevisive, la cui
obiettività è soggetta al controllo del competente organo
parlamentare di vigilanza.
1.2. - Avanti la Corte si sono costituiti nell'interesse di Livio
Zanetti gli avv.ti Claudio Emeri e Oreste Flamminii Minuto giusta
delega in calce all'atto di deduzione depositato il 24 novembre 1980;
successivamente si è costituito per Zanetti, in virtù di procura con
firma autenticata per not. M. Festa di Roma (rep. n. 14384),
depositata il 26 maggio 1982, anche l'avv. Adolfo Gatti.
Nella memoria depositata il 19 maggio 1982, la difesa dello Zanetti
riproduce in virgolato 1) la motivazione della ordinanza emessa il 6
marzo 1982, con cui il Tribunale di Roma ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 9, 12 e 13 della legge
47/1948, 2) la motivazione della ordinanza emessa il 17 aprile 1982,
con cui lo stesso Tribunale ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 12 e 13 della legge 47/1948, nonché la
motivazione dell'ordinanza 6 luglio 1981 della Corte d'appello di Roma
(n. 743 R.O. 1981).
Non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri.
2.1. - Nel giudizio direttissimo contro Cingoli Giorgio, direttore
responsabile del quotidiano "Paese Sera", e Santini Andrea, autore di
articolo apparso nel numero del 18 aprile 1974 del quotidiano, imputati
di diffamazione a mezzo stampa, il Tribunale di Roma, richiamata
l'ordinanza 29 ottobre 1980 (n. 32 R.O. 1981) senza svolgere alcuna
motivazione, ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in
riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47
e 57 cod. pen., con ordinanza emessa il 9 maggio 1981, comunicata il 19
e notificata il 29 dello stesso mese, pubblicata nella G. U. n. 325 del
25 novembre 1981 e iscritta al n. 558 R.O. 1981.
2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
3.1. - Nel giudizio direttissimo contro Zanetti Livio, direttore
del settimanale "L'Espresso", e Iannuzzi Raffaele, autore di articolo
apparso nel numero del 17 novembre 1974 del settimanale, imputati di
diffamazione a mezzo stampa, il Tribunale di Roma, senza svolgere
alcuna motivazione, ha giudicato rilevante e non manifestamente
infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 della legge 8
febbraio 1948 n. 47 e 57 cod. pen., con ordinanza emessa il 9 maggio
1981, comunicata il 19 e notificata il 29 dello stesso mese, pubblicata
nella G. U. n. 325 del 25 novembre 1981 e iscritta al n. 559 R.O. 1981.
3.2. - Avanti la Corte si sono costituiti, nell'interesse dello
Zanetti, gli avv.ti Claudio Emeri e Oreste Flamminii Minuto giusta
delega in calce all'atto di deduzioni depositato il 16 novembre 1981;
successivamente si è costituito per Livio Zanetti, giusta procura con
firma autenticata per not. M. Festa di Roma (rep. n. 14384) versato
nell'incidente iscritto al n. 558 R.O. 1981 e depositata in copia il 27
maggio 1982, anche l'avv. Adolfo Gatti.
Non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri.
4.1. - Nel giudizio direttissimo contro Scalfari Eugenio, direttore
del quotidiano "La Repubblica", e Bianchini Roberto, autore di articolo
apparso nel numero del 1 novembre 1979 del quotidiano, imputati di
diffamazione a mezzo stampa, il Tribunale di Roma, richiamata la
ordinanza 29 ottobre 1980 (n. 32 R.O. 1981), ha giudicato rilevante e
non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 della
legge 8 febbraio 1948 n. 47 e 57 cod. pen., con ordinanza emessa il 27
maggio 1981, comunicata l'8 e notificata il 9 del successivo mese di
giugno, pubblicata nella G. U. n. 325 del 25 novembre 1981 e iscritta
al n. 560 R.O. 1981.
4.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
5.1. - Nel giudizio direttissimo contro Langer Alexander, direttore
responsabile del quotidiano "Lotta continua", imputato di diffamazione
a mezzo stampa per la pubblicazione, sul quotidiano, di articolo di cui
non era stato identificato l'autore, il Tribunale di Roma, richiamata
la ordinanza 29 ottobre 1980 (n. 32 R.O. 1981), ha giudicato rilevante
e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 della
legge 8 febbraio 1948 n. 47 e 57 cod. pen., con ordinanza emessa il 28
aprile 1981, comunicata il 26 maggio e notificata il 18 giugno dello
stesso anno, pubblicata nella G. U. n. 325 del 25 novembre 1981 e
iscritta al n. 561 R.O. 1981.
5.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
6.1. - Nel giudizio direttissimo contro Ambrosi Benito, imputato di
aver fatto fabbricare e diffuso in Fiuggi numerosi volantini con i
quali si offendeva la reputazione del sindaco edi assessori del Comune,
e, quindi, del reato di cui all'art. 13 della legge 8 febbraio 1948 n.
47 e 595 cod. pen., il Tribunale di Roma, richiamata la ordinanza 29
ottobre 1980 (n. 32 R.O. 1981), ha giudicato rilevante e non
manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 della legge 8
febbraio 1948 n. 47 e 57 cod. pen., con ordinanza emessa il 3 giugno
1981, notificata l'11 e pubblicata il 16 dello stesso mese, pubblicata
nella G. U. n. 12 del 13 gennaio 1982 e iscritta al n. 606 R.O. 1981.
6.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituitane' ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
7.1. - Nei giudizi direttissimi contro Zanetti Livio, direttore
responsabile del settimanale "L'Espresso", e Iannuzzi Raffaele, autore
di articolo comparso nel numero del 16 maggio 1981 del settimanale
(nonché contro Giovannini Alberto e Capello Pietro, direttore
responsabile del quotidiano "Il Giornale d'Italia" l'uno e autore di
articolo apparso nel numero dei 28 - 29 maggio 1971 del quotidiano
l'altro, a favore dei quali era poi intervenuta remissione di querela),
imputatidi diffamazione a mezzo stampa, il Tribunale di Roma,
richiamata l'ordinanza 29 ottobre 1980 (n. 32 R.O. 1981), ha giudicato
rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3
Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e
13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 e 57 cod. pen., con ordinanza
emessa l'8 luglio 1981, notificata il 21 e comunicata il 29 dello
stesso mese, pubblicata nella G. U. n. 12 del 13 gennaio 1982 e
iscritta al n. 641 R.O. 1981.
7.2. - Avanti la Corte si sono costituiti nell'interesse dello
Zanetti gli avv.ti Claudio Emeri e Oreste Flamminii Minuto giusta
delega in calce all'atto di deduzioni depositato il 16 novembre 1981;
sempre per lo Zanetti si è costituito, giusta procura autenticata per
not. M. Festa di Roma (rep. n. 14384), depositata in copia il 26
maggio 1982, anche l'avv. Adolfo Gatti.
Il Presidente del Consiglio dei ministri non ha spiegato
intervento.
8.1. - "Nel giudizio direttissimo contro Zanetti Livio e Calderoni
Pietro, direttore responsabile del periodico "L'Espresso" l'uno e
autore di articolo apparso il 12 ottobre 1980 del periodico l'altro,
imputati di diffamazione a mezzo stampa, il Tribunale di Roma,
richiamata l'ordinanza 29 ottobre 1980 (n. 32 R.O. 1981), ha giudicato
rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3
Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e
13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 e 57 cod. pen., con ordinanza
emessa il 17 giugno 1981, notificata il 14 e comunicata il 29 del
successivo mese di luglio, pubblicata nella G. U. n. 12 del 13 gennaio
1982 e iscritta al n. 642 R.O. 1981.
8.2. - Avanti la Corte si sono costituiti nell'interesse dello
Zanetti gli avv.ti Claudio Emeri e Oreste Flamminii Minuto giusta
delega in calce all'atto di deduzioni depositato il 16 novembre 1981;
sempre per lo Zanetti si è costituito, giusta procura con firma
autenticata per not. M. Festa di Roma (rep. n. 14384), depositata in
copia il 26 maggio 1982, anche l'avv. Adolfo Gatti.
Il Presidente del Consiglio dei ministri non ha spiegato
intervento.
9.1. - Nel giudizio direttissimo contro Scalfari Eugenio e
Mariniello Francesco, l'uno direttore responsabile del giornale "La
Repubblica" e l'altro autore di vignette apparse nel numero del 5
novembre 1980 del giornale, imputati di diffamazione a mezzo stampa, il
Tribunale di Roma, richiamata la ordinanza 29 ottobre 1980 (n. 32 R.O.
1981), ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in
riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47
e 57 cod. pen., con ordinanza emessa il 17 giugno 1981, notificata il 2
e comunicata il 29 del successivo mese di luglio, pubblicata nella G.
U. n. 12 del 13 gennaio 1982 e iscritta al n. 643 R.O. 1981.
9.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti è comparsa né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
10.1. - Nel giudizio direttissimo contro Letta Gianni e Cavallini
Pierluigi, l'uno direttore responsabile del quotidiano "Il Tempo" e
l'altro autore di due articoli apparsi nei numeri del 5 e del 7 gennaio
1978 del quotidiano, imputati di diffamazione a mezzo stampa, il
Tribunale di Roma, richiamata l'ordinanza 29 ottobre 1980 (n. 32 R.O.
1981), ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in
riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47
e 57 cod. pen., con ordinanza emessa il 4 luglio 1981, notificata il 31
luglio ecomunicata il 12 agosto dello stesso anno, pubblicata nella G.
U. n. 12 del 13 gennaio 1982 e iscritta al n. 644 R.O. 1981.
10.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
11.1. - Nel giudizio direttissimo contro Coppola Aniello, direttore
responsabile del periodico "Paese Sera", Lopez Onofrio, autore di
articolo comparso nel numero del 25 settembre 1979 del periodico, Zollo
Antonio, autore di articolo comparso nel periodico "L'Unità" del 25
settembre 1979, e Dini Olinto, autore di comunicato stampa, pubblicato
sui periodici "Paese Sera" e "L'Unità" del 25 settembre 1979 riportato
nei due articoli di cui sopra, imputati di diffamazione a mezzostampa,
il Tribunale di Roma, richiamata l'ordinanza 29 ottobre 1980 (n. 32
R.O. 1981), ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in
riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47
e 57 cod. pen., con ordinanza emessa il 24 giugno 1981, comunicata il
12 e notificata il 29 del successivo mese di agosto, pubblicata nella
G. U. n. 26 del 27 gennaio 1982 e iscritta al n. 669 R.O. 1981.
11.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituitane' ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
12.1. - Nel giudizio direttissimo contro Scalfari Eugenio,
direttore responsabile del periodico "La Repubblica", imputato di aver
pubblicato nel numero del 30 novembre 1979 del periodico un articolo di
autore sconosciuto lesivo della reputazione altrui, e, quindi, di
diffamazione a mezzo stampa, il Tribunale di Roma, richiamata
l'ordinanza 29 ottobre 1980 (n. 32 R.O. 1981), ha giudicato rilevante
e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la
questionedi legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 della
legge 8 febbraio 1948 n. 47 e 57 cod. pen., con ordinanza emessa il 3
novembre 1981, comunicata il 17 e notificata il 21 dello stesso mese,
pubblicata nella G. U. n. 82 del 24 marzo 1982 e iscritta al n. 826
R.O. 1981.
12.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
13.1. - Nel giudizio direttissimo contro Domenico Moreschi,
direttore responsabile del periodico "La coscienza del cittadino",
imputato di diffamazione a mezzo stampa per averpubblicato nel numero
del 2 giugno 1980 del periodico un articolo di cui il medesimo era
autore, lesivo dell'altrui reputazione, il Tribunale di Roma,
richiamata l'ordinanza 29 ottobre 1980 (n. 32 R.O. 1981), ha giudicato
rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3
Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e
13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 e 57 cod. pen., con ordinanza
emessa il 20 ottobre 1981, notificata il 26 e comunicata il 29 dello
stesso mese, pubblicata nella G. U. n. 82 del 24 marzo 1982 e iscritta
al n. 827 R.O. 1981.
13.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
14.1. - Provvedendo sull'appello proposto da Zanetti Livio e
Fabiani Roberto avverso la sentenza 1 luglio 1977, con cui la Sezione I
penale del Tribunale di Roma li aveva riconosciuti colpevoli in
concorso tra loro di diffamazione a mezzo stampa condannandoli alla
multa di lire 250.000 ciascuno, al risarcimento e alla riparazione dei
danni a favore della parte civile ed adottando pronunce accessorie, la
Corte d'appello di Roma, ritenuto che l'art. 12 della legge 8 febbraio
1948 n. 47, nel prevedere il potere del giudice penale di infliggere al
responsabile di diffamazione commessa col mezzo della stampa la
condanna, oltre al risarcimento dei danni exart. 185 cod. pen., al
pagamento di una somma a titolo di riparazione da determinarsi in
relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato,
creerebbe disparità di trattamento tra l'autore di diffamazione
commessa col mezzo della stampa e gli autori dello stesso reato
commesso con altri mezzi di diffusione del pensiero quali la radio e la
televisione, ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost.,
non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale della disposizione impugnata comecché lesiva del
principio di parità di trattamento tra autori di fattispecie di
efficacia lesiva quanto meno analoga. Il tutto con ordinanza emessa il
6 luglio 1981, notificata il 27 e comunicata il 29 dello stesso mese,
pubblicata nella G. U. n. 68 del 10 marzo 1982 e iscritta al n. 743
R.O. 1981.
14.2. - Avanti la Corte si sono costituiti nell'interesse di Livio
Zanetti gli avv.ti Claudio Emeri e Oreste Flamminii Minuto, giusta
delega in calce all'atto di deduzioni depositato il 16 novembre 1981;
sempre per lo Zanetti si è costituito, giusta procura autenticata per
not. M. Festa di Roma (rep. n. 14384), depositata in copia il 26 maggio
1982, anche l'avv. Adolfo Gatti.
Per il Presidente del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento
con atto depositato il 25 dicembre 1981 l'Avvocatura generale dello
Stato, la quale ha concluso per l'inammissibilità e/o per
l'irrilevanza e, in ipotesi, per la infondatezza della questione
deducendo in ordine alle eccezioni preliminari che la ipotizzata
analogia tra le due situazioni condurrebbe a difformità
dell'ordinamento dalla Costituzione (non già nella parte in cui la
normativa più rigorosa punisce i diffamatori a mezzo stampa sibbene)
nella parte in cui la normativa più rigorosa non è estesa anche alla
diffamazione "via etere" e, nel merito, che i due mezzi di diffusione
non sarebbero strutturalmente né funzionalmente identici e, infine,
che per la sent. 20 gennaio 1977 n. 42 della Corte la sottrazione di
alcune fattispecie alla normativa generale per ricomprenderle in altra
speciale più rigorosa costituisce oggetto di scelta politica e,
pertanto, l'estensione del regime della stampa alla emittenza via
etere, in aggiunta a quella già operata con l'art. 7 della legge 14
aprile 1975 n. 103, costituirebbe oggetto di valutazione discrezionale
del legislatore.
La stessa Avvocatura, sotto la data del 25 maggio 1982, ha
inoltrato istanza di fissazione dell'udienza di discussione
dell'incidente e depositato memoria illustrativa, in cui ha distinto
nella violazione del principio di uguaglianza l'ipotesidi
irragionevolezza dalla ipotesi di incompletezza, la quale, se rilevata,
conduce (non già alla eliminazione della disposizione impugnata, ma)
alla pronuncia di sentenza manipolativa per addizione o sollecitatoria,
è tornata a sottolineare la discrepanza corrente tra stampa e
diffusione radiotelevisiva ponendo in rilievo che la legge 47/1948
sulla stampa venne approvata dalla stessa Assemblea Costituente in
attuazione della disposizione XVII delle disposizioni transitorie e
finali della Costituzioneper disciplinare il diritto della libertà di
stampa sancito dall'art. 21 Cost., mentre il legislatore, nella legge
103/1975, ha esteso, con l'art. 7, l'applicabilità della legge sulla
stampa limitatamente agli artt. 5, 6, 8 e 21 (modificati - ma ad
effetti non rilevanti ai fini dell'incidente - dalla legge 5 agosto
1981 n. 416) alla emittenza pubblica in regime di monopolio, e, con
l'art. 31, in misura maggiore, ma non totale (per essere il rinvio
limitato agli artt. 3, 5, 9, 13, 14, 15 e 21) l'applicabilità della
legge sulla stampa alla emittente privata via cavo ma nulla ha disposto
per l'emissione privata via etere. In sintesi si delineano quattro
livelli in materia di tutela della reputazione della persona in sede
penale: alla base il regime "comune" del codice penale e al sommo il
regime della stampa; in posizione intermedia il regime dell'emittenza
radiotelevisiva pubblica (di poco aggravato rispetto al regime comune)
e quello della emittenza radiotelevisiva privata - via cavo - (di poco
attenuato rispetto al regime della stampa). Dal che l'Avvocatura
erariale è tornata a inferire che il minor rigore usato perl'emittenza
pubblica rispetto a quella privata è giustificato dai controlli e
dalla vigilanza cui è sottoposta e che la diversità di trattamento,
pur nell'ambito delle comunicazioni radiotelevisive assunte a parametro
dal giudice a quo, comproverebbe il pieno rispetto del canone della
ragionevolezza.
15. - Alla pubblica udienza del 1 giugno 1982, nella quale il
Giudice Andrioli ha svolto la relazione, gli avv.ti Gatti e Emeri per
le parti private costituite e l'avv. dello Stato Caramazza per il
Presidente del Consiglio dei ministri hanno ampiamente svolto le
argomentazioni esposte e le conclusioni formulate negli scritti. Considerato in diritto :
16. - La connessione tra le questioni sollevate dal Tribunale e
dalla Corte d'appello di Roma giustifica la riunione dei quattordici
incidenti.
17.1. - In tredici ordinanze il Tribunale di Roma ha denunciato, in
riferimento all'art. 3 Cost., gli artt. 1, 9 e 131. 8 febbraio 1948 n.
47 perché non si giustificherebbe la diversa disciplina prevista per i
reati commessi a mezzo della stampa rispetto a quelli commessi con il
mezzo della pubblicità costituita dalle trasmissioni radiotelevisive;
diversità che si esprime nella minore asprezza delle pene comminate
per gli imputati di reati commessi per mezzo delle trasmissioni
radiotelevisive via etere, la cui obiettività per quella RAI TV è per
giunta soggetta a controllo del competente organo parlamentare di
vigilanza.
Giova premettere che nel quadro dell'art. 595 c.p. al primo comma,
il quale incrimina chiunque, comunicando con più persone, offende
l'altrui reputazione punendolo con la reclusione fino ad un anno o con
la multa fino a diecimila lire, si contrappone il terzo comma, il
quale, se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi
altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, punisce il reo con
la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a
ventimila lire.
La legislazione successiva non ha inciso sulla concezione della
maggiore pericolosità del mezzo della stampa e di qualsiasi mezzo di
pubblicità rispetto allo schema generale della diffamazione delineato
nel primo comma dell'art. 595, ma ha operato nell'area del terzo comma
dapprima con l'impugnato art. 13 ("nel caso di diffamazione commessa
col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto
determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e
quella della multa non inferiore a lire centomila"), poi con la l. 14
aprile 1975 n. 103 (nuove norme in materia di diffusione radiofonica e
televisiva), la quale prevede sì il diritto di rettifica, considerato
anche dall'art. 8 della legge del '48, ma soggiunge che la rettifica
non esclude le responsabilità penali ecivili nelle quali si è
incorsi. Inoltre la legge medesima estende parte della normativa del
'48, ivi compreso l'art. 13.
Tale essendo la posizione sistematica della normativa, di cui fan
parte le disposizioni impugnate, ne discende che le norme
complementari, non innovando al sistema delineato nell'art. 595, hanno,
nell'area coperta dal terzo comma, modificato - per quel che attiene
alla misura della pena - il regime della stampa, quale veicolo di
diffamazione, e non anche il regime degli altri mezzi di pubblicità,
ma la specialità impressa agli schemi delineati nel comma terzo
dell'art. 595 non consente di ravvisare negli altri mezzi di
pubblicità il genus rispetto al quale la disciplina della stampa si
profili come (in maggior grado) speciale.
Sul piano giuridico - formale gli or esposti rilievi, che hanno
trovato collocazione nella sent. 42/1977 di questa Corte, sarebbero
sufficienti a giudicare infondata la proposta questione di
costituzionalità degli artt. 1 (definizione di stampa o stampato), 9
(pubblicazione obbligatoria di sentenza) e 13 (pena per la
diffamazione) della legge del '48; sebbene in quell'incontro i
giornalisti radiotelevisivi resistessero all'applicazione in loro
pregiudizio della legge 8 febbraio 1948 n. 47, eadem è la ratio
decidendi da cogliersi in ciò che non può estendersi una normativa
speciale ad attività diverse, e speciali - rispetto al modulo generale
del primo comma - sono pur sempre le normative che disciplinano la
diffamazione a mezzo stampa o per mezzo di altre forme di pubblicità.
Né va pretermesso che la stampa viene anche in dottrina riguardata
come mezzo di diffamazione ben più pericoloso di altri mezzi di
pubblicità talché anche nei tempi presenti, in cuisi registrano
sempre più cospicue masse di spettatori, la stampa non ha cessato di
profilarsi quale più pericoloso veicolo di diffamazione e, pertanto,
non è irrazionale la taxatio maggiore rispetto alla tecnica
radiotelevisiva. Ciò naturalmente non toglie che nell'area della l.
103/1975 possano cogliersi discrasie e che il legislatore possa ridurre
il solco che separa la legge del '48 dalla più recente legge del '75,
ma qui si nega che tale compito, la cui attuazione implica indagini
sociologiche e socio-politiche, possa essere esplicato dalla Corte, la
quale deve limitarsi - in ciò riecheggiando le ultime battute della
motivazione della sentenza del '77 - a richiamare l'attenzione del
legislatore sulla infuocata materia.
17.2. - Rimane l'art. 12 (riparazione pecuniaria) della legge
del 48 nell'impugnazione del quale si esaurisce la denuncia della Corte
d'appello di Roma, ma, se a modello di razionalità della normativa
del '48 si assume la legge del '75, il mancato richiamo, nell'art. 31
della legge del '75, riflettente l'emittenza privata via cavo,
dell'art. 12 di questa, toglie alla censura della Corte d'appello di
Roma la base normativa, seppur non sia illecito - più a monte -
rilevare le non poche disparità di trattamento tra varie specie di
diffusione per mezzo della radio e della televisione, poste in luce
dall'interveniente Presidente del Consiglio dei ministri; diversità
che privano la legislazione del '75 di quella uniformità, in difetto
della quale non può la diffusione per mezzo della radio e della
televisione fungere da modello di razionalità.
18. - Né le superiori considerazioni consentono di riservare
miglior sorte alla impugnazione dell'art. 57 Cod. pen., per il quale
dei reati a mezzo stampa il direttore viene come tale incriminato,
mentre secondo l'interpretazione del giudice a quo non sarebbe fatto
segno il direttore dei telegiornali e del giornale radio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, 9 e 13 legge 8 febbraio 1948 n. 47 (disposizioni sulla
stampa) e 57 cod. pen. sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal
Tribunale di Roma con le ordinanze di varia data iscritte ai nn. 32,
558 a 561, 606, 641 a 644, 669, 826, 827 R.O. 1981;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, sollevata, in
riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte d'appello di Roma con
ordinanza 6 luglio 1981 (n. 743 R.O. 1981).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte