Sentenza n. 168/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/07/1986 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 604/1982
- art. 58d.P.R. 382/1980
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 19 legge
25 agosto 1982, n. 604 (Revisione della disciplina sulla destinazione
del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e
culturali italiane funzionanti all'estero nonché ai connessi servizi
del Ministero degli affari esteri), e 58 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), promosso
con ordinanza emessa il 28 marzo 1984 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna
sul ricorso proposto da Tegoni Mariella contro Università degli Studi
di Parma ed altro iscritta al n. 941 del registro ordinanze del 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 bis
dell'anno 1985;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1986 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un giudizio promosso dalla vincitrice di due
borse di studio bandite da un'organizzazione internazionale (European
Molecular Biology Organization), esclusa dal giudizio d'idoneità per
l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari per non essere
valutabile, ai fini di tale ammissione, il periodo in cui essa aveva
fruito di dette borse, il T.A.R. per l'Emilia-Romagna, sez. di Parma,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19
della legge 25 agosto 1982, n. 604 e dell'art. 58 del d.P.R. 11 luglio
1980, n. 382, nella parte in cui escludono dalla partecipazione ai
giudizi d'idoneità per la nomina a ricercatore universitario i
vincitori di borse di studio bandite da enti internazionali e
finanziate dallo Stato italiano. Ciò sotto il profilo della violazione
dell'art. 3 della Costituzione, per la discriminazione così operata
rispetto ai vincitori di borse di studio bandite da amministrazioni
italiane, nonché dell'art. 97 della Costituzione, poiché il buon
andamento della Pubblica Amministrazione sarebbe compromesso per il
fatto che lo Stato eroghi denaro per finanziare borse di studio gestite
da organismi internazionali, senza che i vincitori di esse possano
inserirsi, quali ricercatori, nelle università italiane.
Davanti a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, non
sussistendo né la violazione dell'art. 3 della Costituzione, stante la
diversità delle situazioni comparate, né la violazione dell'art. 97,
giacché il finanziamento delle borse di studio a carattere
internazionale si giustifica in base a finalità diverse
dall'immissione dei borsisti nelle università italiane. Considerato in diritto :
2. - L'ordinanza di rimessione investe l'art. 58 d.P.R. 11 luglio
1980, n. 382 e l'art. 19 l. 25 agosto 1982, n. 604 - i quali prevedono
l'inquadramento a domanda, nella prima applicazione del d.P.R. n. 382,
nel ruolo dei ricercatori universitari, fra gli altri, di alcune
categorie di borsisti - e li sospetta di illegittimità costituzionale
in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.
È opportuno premettere che il disegno di legge n. 810 del 1980,
relativo alla delega al Governo per il riordinamento della docenza
universitaria, prevedeva nell'art. 6 la figura "nuova" del ricercatore
universitario destinata a consentire, con l'inquadramento, ai "giovani
studiosi di avviarsi all'esercizio della professione docente e della
ricerca scientifica". A tal fine si fissava una dotazione organica di
sedicimila posti, dodicimila dei quali "riservati all'inquadramento di
particolari categorie di personale che abbiano già da tempo un
rapporto di servizio con l'Università" ... "Tra questi sono i titolari
di borse di studio, espressione che nella sua generalità ricomprende
molte posizioni, tra cui quelle relative al C.N.R." (cfr. Relazione
ministeriale al predetto disegno di legge, Camera dei deputati, Atti
Parlamentari, VIII legislatura, pag. 4).
Da questi passi della relazione emerge il nesso tra l'istituzione
della "figura" del ricercatore e la finalità di provvedere alla
sistemazione dell'"imponente e multiforme precariato" universitario,
che "ha creato una situazione e determinato aspettative di cui non si
può non tener conto per qualunque razionalizzazione si intenda dare
alle strutture della docenza" (Atti parlamentari cit. pag. 2).
3. - Queste considerazioni, tratte dai lavori parlamentari relativi
al riordinamento della docenza universitaria, atteggiano la qualifica
di ricercatore come punto di riferimento, di larga incidenza
soprattutto quantitativa, ai fini della sistemazione del precariato,
costituito in misura notevole dai borsisti, previsti in particolare
dall'art. 58 d.P.R. n. 382 cit.
Tale norma, nel primo comma, lett. c), fa, infatti, riferimento ai
titolari di borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74 con
stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del
ministero della pubblica istruzione (leggi 31 ottobre 1966, n. 942; 24
febbraio 1967, n. 62), borse da conferire, secondo il primo
provvedimento, in base ad aliquote determinate dal ministero, dalle
singole università e dagli istituti superiori; per il secondo
provvedimento, esclusivamente dalle università e dagli istituti
predetti, su deliberazione di apposita commissione nominata dal
consiglio di facoltà.
La lett. d) del primo comma dell'art. 58 cit. concerne i borsisti
laureati, vincitori dei concorsi pubblici banditi dal C.N.R. e da altri
enti pubblici di ricerca, di cui alla tabella VI, allegata alla l. 20
marzo 1975, n. 70 e successive modifiche (comprensive di undici enti
scientifici di ricerca e sperimentazione di particolare prestigio,
spesso storicamente derivati dall'espansione di cattedre di alta
qualificazione), nonché dall'Accademia nazionale dei Lincei e dalla
Domus Galileana di Pisa.
La lett. f) dello stesso comma si riferisce infine ai titolari di
borse o di assegni di formazione o addestramento scientifico o
didattico, istituiti sui fondi destinati a tal fine dal consiglio di
amministrazione sui bilanci universitari ed assegnati con decreto
rettoriale a seguito di pubblico concorso.
Questo complesso di norme, relative ai borsisti, si riferisce -
come si è detto - alle categorie da esso indicate, ai fini
dell'inquadramento, in base a giudizio di idoneità, quali ricercatori
confermati, nella prima applicazione del d.P.R. n. 382 del 1980 (art.
58). Insieme con tali borsisti, l'inquadramento veniva consentito in
via transitoria ad altre categorie di precari, tutti individuati per la
titolarità di qualifiche e per l'espletamento di attività connesse
con l'Università. Conseguenza e conferma, ad un tempo, della ricordata
finalità, che l'art. 58 cit. si prefiggeva: contribuire in modo
rilevante all'assetto del precariato universitario.
4. - L'art. 19 della l. 25 agosto 1982, n. 604 enuclea dal novero
dei precari (ai quali si riferisce l'art. 58 del d.P.R. n. 382) i
borsisti laureati e i titolari di borse e di assegni, previsti
rispettivamente ai punti d) e f), e con essi raggruppa i borsisti
laureati vincitori di appositi concorsi indetti dal ministero degli
affari esteri (categoria, questa, non prevista dall'art. 58) e dal
ministero della pubblica istruzione (ai quali, invece, come si è già
rilevato, si riferiva anche l'art. 58).
Elemento comune a tutte le categorie, indicate dall'art. 19 l. n.
604, è che gli appartenenti ad esse "abbiano svolto, in tutto o in
parte, la loro attività presso università estere".
Ad esse - oltre che ad altre due categorie (borsisti ricercatori,
di cittadinanza italiana, dell'Istituto universitario europeo di
Firenze, lettori italiani presso Università straniere nominati ai
sensi dell'art. 17 l. 26 maggio 1975, n. 327) - viene riconosciuto il
"diritto all'inquadramento a domanda nel ruolo dei ricercatori
universitari", purché (lettori italiani) abbiano prestato due anni di
servizio presso università straniere o (altre categorie) svolto la
loro attività presso una sede universitaria per almeno due anni anche
non consecutivi (con ulteriori specificazioni previste dal secondo
comma dell'art. 58 d.P.R. n. 382) o presso istituti universitari per
almeno un anno accademico (con limitazioni od eccezioni - anch'esse
indicate nella norma ora ricordata).
Il novum della disciplina posta dall'art. 19 l. n. 604 del 1982
sta nella possibilità di valutare, ai fini del "periodo di attività
universitaria", l'espletamento di essa all'estero entro un determinato
arco di tempo.
Anche questa integrabilità del richiesto periodo di attività col
computo del tempo trascorso all'estero è contrassegnata dalla stretta
inerenza all'università del servizio svolto.
Inoltre, il legislatore circonda di particolare cautela il computo
di tale servizio espletato all'estero con la rigorosa norma posta
nell'ultimo comma dell'art. 19 della l. n. 604 cit. La norma,
attraverso il richiamo dell'art. 103, comma quindicesimo, del d.P.R. n.
382 del 1980, affida il giudizio di equipollenza dell'attività
prestata all'estero a un provvedimento di "accertamento" del Ministro
della pubblica istruzione, reso di concerto con il Ministro per gli
affari esteri e con quello incaricato del coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica, su parere conforme del Consiglio
universitario nazionale.
5. - Di fronte a tale contesto normativo, il giudice a quo chiede
che gli artt. 19 della l. 25 agosto 1982, n. 604 e 58 del d.P.R. 11
luglio 1980, n. 382, siano dichiarati costituzionalmente illegittimi
nella parte in cui escludono dai giudizi d'idoneità per la nomina a
ricercatore universitario i vincitori di borse di studio bandite da
enti internazionali e finanziate dallo Stato italiano. Ciò sotto il
profilo che detta esclusione porrebbe in essere una irragionevole
discriminazione rispetto ai vincitori di borse di studio bandite da
amministrazioni italiane, contrastanti altresì col principio del buon
andamento della P. A., in quanto lo Stato italiano irrazionalmente
erogherebbe denaro per finanziare dette borse di studio senza che i
vincitori possano inserirsi, quali ricercatori, nelle università
italiane.
Peraltro, le osservazioni che precedono sulle finalità
dell'istituzione del ruolo dei ricercatori universitari e
dell'inquadramento in esso, previo giudizio d'idoneità nella prima
applicazione del d.P.R. n. 382 in presenza di specifici requisiti, di
alcune particolari categorie di borsisti, mostrano l'esistenza di un
preciso indirizzo legislativo, al quale è seguita l'inclusione, tra i
soggetti ammessi a partecipare ai giudizi di idoneità a ricercatore
universitario, soltanto di alcune categorie di borsisti, la cui
selezione sia avvenuta attraverso particolari procedure e il cui
tradizionale traguardo era l'insegnamento universitario. Non spetta a
questa Corte censurare le finalità suddette, rientranti nell'ambito
delle scelte di politica legislativa riservate al Parlamento, né
rientra tra i suoi poteri ampliare le categorie di borsisti da
ammettere ai giudizi d'idoneità a ricercatore, al di là delle
finalità di riassorbimento del precariato universitario. Tanto più
che le borse di studio vengono istituite per il perseguimento di scopi
quanto mai eterogenei e le esperienze acquisite dai borsisti
extra-universitari possono essere le più varie, in conformità delle
esigenze perseguite dalle istituzioni erogatrici; cosicché solo il
legislatore, nella sua discrezionalità, può valutarne la pertinenza e
rilevanza rispetto ai fini dell'insegnamento universitario. Ne deriva
che richiedendo l'ordinanza di rimessione una sentenza additiva
implicante scelte riservate alla discrezionalità del legislatore, la
questione sollevata è inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 19 l. 25 agosto 1982, n. 604 (Revisione della disciplina
sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni
scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero nonché ai
connessi servizi del Ministero degli affari esteri) e dell'art. 58
d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica) sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe
in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte