Corte costituzionale

Ordinanza n. 168/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/06/1997 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 171, secondo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa

il 21 marzo 1996 dal pretore di Caltagirone, sezione distaccata di

Mineo, nel procedimento civile vertente tra Canfailla Francesco e

Barresi Mazzone Roberta ed altra, iscritta al n. 721 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1997 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile il pretore di

Caltagirone, sezione distaccata di Mineo, con ordinanza emessa il 21

marzo 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.

171, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in

cui prevede un regime di preclusioni e decadenze solo per il

convenuto tardivamente costituitosi e non anche per l'attore

tardivamente costituitosi;

che, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata, la

quale consente all'attore di costituirsi tardivamente senza incorrere

in decadenze, allorché il convenuto si sia costituito nei termini,

si porrebbe in contrasto: a) con il principio di uguaglianza, non

essendo prevista analoga facoltà per il convenuto, per il quale,

invece, restano ferme le decadenze di cui all'art. 167 del codice di

procedura civile; b) con il diritto alla difesa, in quanto la tardiva

costituzione dell'attore impedirebbe al convenuto di predisporre

adeguatamente le proprie difese; c) con il principio di buon

andamento della pubblica amministrazione, poiché la ritardata

costituzione dell'attore preclude al giudice di conoscere gli atti e

i documenti su cui si fonda la domanda, vanificando, di fatto, la

celebrazione di un processo agile e concentrato.

Considerato che dall'ordinanza di rimessione risulta chiaramente

che non è stata sollevata ad opera delle parti convenute, una delle

quali, peraltro, contumace, alcuna eccezione in riferimento alla

tardiva costituzione dell'attore;

che la lesione del principio di uguaglianza e del diritto alla

difesa è stata prospettata dal giudice a quo in via meramente

ipotetica, non essendo state proposte dalle parti processuali

specifiche domande che avrebbero determinato l'applicazione della

norma censurata;

che il rimettente non è quindi chiamato a decidere su questioni

che postulano la concreta applicazione della norma in esame, né può

astrattamente dolersi della pretesa incostituzionalità di essa;

che la questione sollevata è dunque palesemente priva di

rilevanza ai fini della decisione;

che, infine, relativamente alla censura mossa in riferimento

all'art. 97 della Costituzione, deve ancora una volta affermarsi che

il principio di buon andamento della pubblica amministrazione è

assolutamente estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale

nel suo complesso, in quanto esso attiene esclusivamente alle leggi

concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro

funzionamento sotto il profilo amministrativo (tra le altre,

ordinanze nn. 7 del 1997, 275, 147 e 18 del 1996);

che, conseguentemente, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 171, secondo comma, del codice

di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97

della Costituzione, dal pretore di Caltagirone, sezione distaccata di

Mineo, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte